Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36457/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific evidence against execution judge's factual findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was partially generic and manifestly unfounded. The appellant argued that formal concurrence and criminal continuity existed between weapons and counterfeit currency offenses found during a single 2009 search, but the execution judge correctly noted the weapons were possessed three years after the currency. The court rejected the appeal, stating the judge's reasoning was logical and legally sound without requiring the appellant to prove a different genetic moment for the crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is partially generic and manifestly unfounded, as the execution judge's assessment of factual circumstances regarding the genetic moment of crimes and the existence of a criminal design is immune from review unless logically flawed.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds formal concurrence criminal continuity execution judge genetic moment manifestly unfounded messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Con atto rivolto alla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Carmelo Araniti, l'applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e dell'art.
Art. 81 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto alla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Carmelo Araniti, l'applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARANITI CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 04/02/1954 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Carmelo Araniti, l'applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di due sentenze divenute irrevocabili emesse dalla menzionata Corte di appello: la prima il 19 febbraio 2010, per reati accertati il 28 gennaio 2009, di detenzione di arma clandestina e munizioni e di ricettazione; la seconda il 14 dicembre 2016, per numerosi reati commessi dal gennaio 2006 al 28 gennaio 2009, in materia di falso nummario.

In particolare, l'istante sosteneva, in primo luogo, che doveva ravvisarsi concorso formale fra i reati di detenzione di arma clandestina e munizioni e di ricettazione, giudicati con la prima sentenza, e i reati di detenzione di banconote e marche da bollo false indicati ai capi "NNN" e "000", giudicati con la seconda sentenza, perché detti reati erano stati commessi con unica condotta, come emergeva dal fatto che erano stati tutti accertati in occasione di una perquisizione eseguita il 28 gennaio 2009, quando l'arma, le munizioni, le banconote e le marche da bollo citate erano state ritrovate nel sottofondo di un comodino posto nell'abitazione di Carmelo Araniti.

L'istante sosteneva, in secondo luogo, che, dovendosi ritenere la sussistenza di detto concorso formale, doveva anche affermarsi che i reati evidenziati erano avvinti dal medesimo disegno criminoso nel quale erano stati ritenuti legati, già in fase di cognizione, tutti i reati in materia di falso nunnmario giudicati con la citata sentenza in data 14 dicembre 2016, fra i quali rientravano quelli già citati indicati ai capi "NNN" e "000" di detta sentenza.

2. Con ordinanza del 2 luglio 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, notando sia che non poteva ravvisarsi il concorso formale di reati indicato dalla difesa, perché la detenzione dell'arma accertata il 28 gennaio 2009, in occasione della citata perquisizione, aveva avuto un momento genetico di molto successivo — di circa tre anni - alla detenzione delle banconote e dei valori accertata nella stessa occasione; sia che non sussistevano gli estremi per ravvisare il medesimo disegno criminoso sostenuto dall'istante.3. Il difensore di Carmelo Araniti ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto che i reati accertati il 28 gennaio 2009 erano stati commessi in concorso formale e che sussistevano gli elementi dimostrativi dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati oggetto della domanda. Il difensore ha depositato atto recante motivi aggiunti con i quali ribadisce le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché in parte generico e in parte manifestamente infondato. 1.1. Sotto un primo profilo, deve notarsi che il giudice dell'esecuzione, nell'affermare di non poter condividere la tesi formulata dall'istante circa l'esistenza di un concorso formale fra i reati accertati con perquisizione del 28 gennaio 2009, ha osservato espressamente che il momento genetico della detenzione dell'arma ritrovata in tale occasione ebbe inizio in epoca successiva di circa tre anni a quella delle banconote e valori falsi reperiti in occasione della stessa perquisizione.

A fronte di tale osservazione, il ricorrente non ha fornito alcun elemento specifico contrario, idoneo a dimostrare la tesi difensiva in base alla (male i predetti reati avrebbero avuto lo stesso momento genetico e sarebbe configurabile fra loro il concorso formale. 1.2. Sotto il secondo profilo, deve notarsi che il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.3. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 febb