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Sentenza — n. 36446/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36446/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court lacked motivation regarding the weapon's classification and failed to apply a specific exemption. The court rejected these claims as merit-based arguments that improperly sought a new factual review, which is prohibited in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it contains only merit-based arguments challenging the lower court's factual findings or application of exemptions, rather than raising procedural defects.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merit-based arguments cassation jurisdiction weapon classification procedural defect requirement infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
Art. 699 cod. pen.
Art. 4 legge n. 110/1975
pen., rispettivamente, sanzionano la detenzione e il porto di armi proprie diverse dalle armi da sparo e l'art. 4 legge n. 110/1975 il porto senza giustificato motivo degli strumenti atti ad offendere (armi improprie).
Art. 131-bis cod. pen.
Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego dell'applicazione della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 186 Corte Cost.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego dell'applicazione della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 4 legge n. 110/1975
pen., rispettivamente, sanzionano la detenzione e il porto di armi proprie diverse dalle armi da sparo e l'art. 4 legge n. 110/1975 il porto senza giustificato motivo degli strumenti atti ad offendere (armi improprie).
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMBA ABDOUFATTH nato il 16/08/1997 avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; utIlt-e-il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO .zhe ha concluso chiedendo .ch,,'e,(„e A - del 7kii(Avyr l'éewaive aidtilt‘ o Qmiocata Zott euz, otlAt Ateatuad2_ fre,;« i' o, e gg,t4elific? def 44 &tf7

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 28.10.2020 il Tribunale di Palermo ha dichiarato Samba Abdoufatth colpevole della contravvenzione di cui all'art.697 cod. pen. per aver illegalmente detenuto pugnale kombat, fatto commesso il 23.3.2016, condannandolo alla pena di C 200 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Samba Abdoufatth, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con il primo motivo, viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento che l'oggetto detenuto fosse destinato all'offesa alla persona e quindi fosse qualificabile come arma propria. " Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla classificazione dell'oggetto detenuto come pugnale. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego dell'applicazione della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e con contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile. I primi due motivi di ricorso riguardano la motivazione del giudizio di colpevolezza sotto il profilo dell'accertamento delle caratteristiche dell'oggetto detenuto dall'imputato. Si deve precisare che,in materia di armi, la legge n. 895/1967 disciplina le armi" da sparo, comuni o da guerra; gli artt. 697 e 699 cod. pen., rispettivamente, sanzionano la detenzione e il porto di armi proprie diverse dalle armi da sparo e l'art. 4 legge n. 110/1975 il porto senza giustificato motivo degli strumenti atti ad offendere (armi improprie).

Quanto all'accertamento delle caratteristiche dell'oggetto detenuto dall'imputato e quindi della sua qualificazione, la sentenza impugnata ha affermato trattarsi di pugnale kombat con lama di cm. quindici. Sul punto, i motivi denunciano difetto di motivazione, senza tener conto che la sentenza, laddove, conformemente all'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro, ha qualificato l'oggetto detenuto dall'imputato come pugnale kombat ha dato ad esso una precisa qualifica che lo fa rientrare nella categoria delle armi così dette bianche proprie.

Ne consegue che, da un lato, la sentenza ha compiuto un accertamento in fatto rispetto al quale il ricorso non propone una censura motivazionale nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità e, dall'altro, la motivazione in diritto della sentenza, laddove ha definito il pugnale come arma impropria, va emendata nel senso sopra indicato. Con riguardo alla ridliesta della difesa, proposta nel . giudizio, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha risposto in termini negativi sul rilievo del pericolo per i terzi desumibile dal fatto che l'arma era stata detenuts all'interno ad una comunità e dunque di una struttura di accoglienza per un numero elevato di persone.

Sul punto, il terzo motivo, evidenziando la condizione di richiedente asilo, la giovane età, l'incensuratezza e le modalità della condotta, si risolve nella prospettazione di motivi di merito, nella prospettiva di sollecitare il collegio ad un nuovo, e non consentito, giudizio sul fatto. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente iF h i A Angela Tardio a