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Sentenza — n. 36444/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36444/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Campobasso del 16 dicembre 2019, che ha "assolto" Odishelidze Akaki e Tkeshelashvili Giorgi dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il giudice di merito ha accertato la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. commesso da entrambi gli imputati il 20 dicembre 2016, i quali si erano trattenuti nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e della previsione di cui all'art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68, poiché sprovvisti di permesso di soggiorno.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 36444/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Parole chiave

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soggiorno illegale permesso di dimora scaduto tolleranza del soggiorno permesso di soggiorno di breve durata superamento del visto durata minima di soggiorno

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Il giudice di merito ha accertato la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: ODISHELIDZE AKAKI nato il 28/08/1980 TKESHELASHVILI GIORGI nato il 25/11/1987 avverso la sentenza del 16/12/2019 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udiMil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO Cln ha concluso chiedendo LII,irnillibirlt'lf3a~ :7 v2,1 ,e9

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Campobasso del 16 dicembre 2019, che ha "assolto" Odishelidze Akaki e Tkeshelashvili Giorgi dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il giudice di merito ha accertato la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. commesso da entrambi gli imputati il 20 dicembre 2016, i quali si erano trattenuti nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e della previsione di cui all'art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68, poiché sprovvisti di permesso di soggiorno.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il G.d.P. avrebbe applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante non vi fosse stata prova della particolare tenuità dell'offesa posta in essere con le condotte accertate e della non abitualità del comportamento degli imputati. Nel caso di specie, infatti, gli imputati avevano reiteratamente e abitualmente violato la stessa norma penale, in quanto si erano trattenuti nel territorio dello Stato per un apprezzabile lasso di tempo. Dalla valutazione della modalità della condotta, inoltre, non era possibile definire particolarmente tenue l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma violata, circostanza di fatto confermata anche dal giudice di merito, il quale aveva accertato la semplice tenuità del fatto e non la particolare tenuità dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).• Nel caso in esame, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto discorsivo che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

Va ricordato, infatti che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante. Il giudice di merito, invece, si è limitato ad evidenziare apoditticamente che il danno o il pericolo prodotto dal reato erano esigui rispetto all'interesse tutelato, oltre che ad essere occasionale. Motivare, infatti, è attività complessa non riconducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.

Più in particolare, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Nel caso di specie, per di più, è assente una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto di tutte le modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo cagionati.

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Campobasso per un nuovo giudizio. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Campobasso, in diversa persona fisica. Così deciso il 25/