Sentenza — n. 35795/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 31/3/2021, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza in data 2/2/2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Antonio Giovannelli, gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 dell'imputazione provvisoria), per avere partecipato al sodalizio con il compito di trasportare la droga dai fornitori ai vertici dell'associazione e ai singoli pusher, mettendo a disposizione vetture adibite al trasporto della sostanza stupefacente e procedendo alla loro relativa bonifica; fatti risalenti al 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35795/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente, giova ricordare che ove si proceda per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevede una duplice presunzione, comunque relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che può essere sovvertita unicamente dalla positiva acquisizione di elementi concreti in grado di dimostrare l'insussistenza del pericolo di reiterazione dei reati (ovvero delle altre esigenze cautelari di cui alle lett. a e b dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen.) o l'idoneità di altre misure a soddisfarle; elementi tra i quali rientra certamente anche il decorso del tempo, il quale, pertanto, deve essere preso in considerazione nell'ambito del relativo apprezzamento di merito.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giovannelli Antonio, nato a Latina il 6/6/1978, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 31/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e•il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31/3/2021, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza in data 2/2/2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Antonio Giovannelli, gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 dell'imputazione provvisoria), per avere partecipato al sodalizio con il compito di trasportare la droga dai fornitori ai vertici dell'associazione e ai singoli pusher, mettendo a disposizione vetture adibite al trasporto della sostanza stupefacente e procedendo alla loro relativa bonifica; fatti risalenti al 2015.
2. L'avv. Vincenzo Cortellessa, difensore di fiducia di Antonio Giovannelli, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen,, che le argomentazioni con quali il Tribunale del riesame ha rigettato le richieste della difesa in relazione alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari sarebbero affette da evidente vizio motivazionale in quanto del tutto carenti rispetto alle specifiche allegazioni della difesa e, in ogni caso, sarebbero manifestamente illogiche e contraddittorie. Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione sulle ragioni che rendevano la misura degli arresti domiciliari con modalità di controllo elettronico, eseguita in luogo distante da quello in cui erano avvenuti i fatti in contestazione, inidonea a tutelare le esigenze cautelari, tenuto conto delle allegazioni della difesa sul percorso intrapreso dall'indagato dopo i reati contestati e della notevole distanza temporale dalla commissione degli stessi.
In particolare, senza considerare che i fatti risalivano a 6 anni prima dell'applicazione della misura, il Tribunale avrebbe illogicamente valorizzato, per ritenere esistenti le esigenze cautelari, i precedenti specifici dell'indagato, senza considerare che i relativi fatti sarebbero antecedenti ai reati oggi in contestazione e al periodo in cui egli era stato detenuto in espiazione della pena, nel corso del quale Giovannelli avrebbe ottenuto la liberazione anticipata in ragione della sua partecipazione attiva al processo di reinserimento sociale.
Illogica sarebbe, poi, la decisione impugnata nella parte in cui valorizzerebbe la scelta dell'indagato di contestare le accuse rivoltegli dai due collaboratori di giustizia, trattandosi del legittimo esercizio del proprio diritto di difesa e considerata l'assenza di un obbligo di collaborazione recentemente ribadito dagli arresti della Corte costituzionale in materia di accesso ai benefici penitenziari per il detenuto non collaborante. Le predette argomentazioni sarebbero ancor più illogiche in relazione alla «svalutazione» degli elementi dedotti dalla difesa, secondo cui l'indagato avrebbe trasferito la propria residenza in una regione diversa da quella in cui i reati sarebbero stati commessi e avrebbe svolto una documentata attività lavorativa durante l'espiazione della pena per la precedente condanna e almeno fino al luglio del 2019, ancorché, nell'ultimo periodo, "in nero" nei campi, con il conseguimento della patente di guida categoria "C".
A fronte di tali elementi, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna plausibile motivazione sulle ragioni che rendevano inidonea la misura degli arresti domiciliari a recidere i contatti con il contesto criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente, giova ricordare che ove si proceda per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevede una duplice presunzione, comunque relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che può essere sovvertita unicamente dalla positiva acquisizione di elementi concreti in grado di dimostrare l'insussistenza del pericolo di reiterazione dei reati (ovvero delle altre esigenze cautelari di cui alle lett. a e b dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen.) o l'idoneità di altre misure a soddisfarle; elementi tra i quali rientra certamente anche il decorso del tempo, il quale, pertanto, deve essere preso in considerazione nell'ambito del relativo apprezzamento di merito.
3. Nel caso di specie, la motivazione resa dal Tribunale del riesame ha posto bene in luce come detta presunzione non potesse' ribaltata da circostanze, significative, ma non decisive, quali quelle allegate dalla difesa, non potendo ritenersi indicativi di un reale mutamento dello stile di vita il recentissimo trasferimento in un luogo diverso da quello di commissione dei reati e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa sino al luglio 2019, circostanza questa tra l'altro smentita dallo stesso indagato; e dovendo, al contrario, ritenersi che la negazione, in sede di interrogatorio, anche di circostanze del tutto evidenti fosse comunque dimostrativa dell'assenza di qualunque cambiamento da parte di quest'ultimo.
Tale considerazione - unitamente alla gravità delle condotte 'ascritte a Giovannelli (che- per conto dell'organizzazione aveva trasportato rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, in maniera stabile e con modalità sostanzialmente professionali) e ai suoi numerosi precedenti penali, anche specifici - ha condotto il Collegio di merito a ritenere, tutt'altro che illogicamente, l'esistenza di un'elevata probabilità che, se lasciato libero, l'indagato ricominciasse a delinquere con modalità analoghe a quelle utilizzate, con caratteri di abitualità e professionalità, per tantissimi anni; e che l'applicazione di misure sostanzialmente rimesse all'autocontrollo del sottoposto fossero controindicate in relazione alla possibile utilizzazione, in chiave criminale, degli «stretti e ramificati legami sul territorio» ritenuti ancora esistenti.
Ciò che, conseguentemente, ha indotto il Tribunale del riesame a ritenere neutralizzato il dato, che è stato comunque valutato, del decorso di un considerevole lasso di tempo rispetto all'epoca dei fatti. c9 3.1. A fronte di un siffatto apparato giustificativo, che in maniera congrua e C‘I .0231 logica ha dato conto della valutazione di merito compiuta dal Tribunale, la quale Z-2) si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, il ricorso si è o Lo confrontato solo superficialmente con la motivazione in parola, lamentando .
C.7& 1) l'esistenza di vizi logici di essa attraverso considerazioni che, in realtà, sottendono Q e un differente giudizio sui temi della decisione, ovviamente precluso al Giudice di Q legittimità. cz/ • e L. — E 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. "— E 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma - 1-