Sentenza — n. 35793/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Roma - investito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Peluso Antonio - confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 2 febbraio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato anche ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 1 della provvisoria contestazione).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35793/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'unica misura idonea a salvaguardare le evidenziate esigenze di cautela sociale fosse quella di massimo rigore, sia facendo richiamo alla norma di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia evidenziando che non era dato rinvenire dall'incarto procedimentale elementi dai quali potesse emergere che le stesse potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive. Tale valutazione, oltre a essere coerente con il dato normativo, resiste alle censure difensive di natura meramente confutativa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELUSO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/09/1980 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; tette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO c...14 O 1:1=r-iu=lizitzere=6:01:erake:ceeneiti~ l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore: --E'avvocato CARDILLO CUPO PASQUALE difensore fiducia di PELUSO ANTONIO insiste t nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento •
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Roma - investito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Peluso Antonio - confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 2 febbraio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato anche ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 1 della provvisoria contestazione).
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Peluso, avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., "illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria". Secondo il ricorrente, il quadro indiziario risulterebbe "oltremodo carente in quanto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Agostino Riccardo e Renato Pugliese, i quali, nonostante si dichiarino degli ex sodali, non hanno mai visto personalmente il Peluso e avrebbero appreso da terzi notizie sul ruolo" di costui; inoltre le dichiarazioni dei due collaboratori sarebbero tra loro discordanti in quanto il Riccardo aveva affermato che il Peluso era "un uomo di Travali" mentre il Pugliese aveva affermato "Francesca De Santis (n.d.r. moglie del Peluso) non spacciava per Angelo Tra vali, lo faceva il marito.
Non so quanto acquistasse, ma di sicuro non era poco perché Angelo Tra vali non cedeva meno di 50 grammi di cocaina, altrimenti per quantitativi inferiori si avvaleva degli uomini che lavoravano con lui"; quanto alla evocata circostanza dell'avere Angelo Travali messo a disposizione del Peluso, in occasione di un suo arresto, un difensore, tale episodio risaliva al 2014, cioè a epoca precedente alla stessa partecipazione dell'indagato alla consorteria di che trattasi, e detto legale era stato semplicemente "consigliato" alla compagna del Peluso, per cui non sarebbe stato neppure possibile sostenere che quest'ultimo ne fosse a conoscenza; quanto al richiamato episodio del saluto tra il Peluso e Travali Salvatore avvenuto con un bacio sulla bocca, nessun collaboratore avrebbe mai riferito che "il bacio fosse simbolo dell'appartenenza alla. consorteria, né si è mai assistito a un saluto simile tra altri presunti sodali". 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis 1 cod. pen.". Ha, al riguardo, censurato l'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante in parola, evidenziando che il Peluso non ha mai concorso alla commissione di reati presuntivamente perpetrati con metodo mafioso e che non sussistevano neppure elementi da cui desumere che lo stesso fosse a conoscenza dei metodi presuntivamente utilizzati dalla consorteria. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta sussistenza delle esigenze cautelari".
Secondo il ricorrente, l'attualità del pericolo di commissione di altri reati sarebbe stata ritenuta "sulla scorta di un mero sospetto"; il Peluso avrebbe commesso il reato contestato sino al 2015 e da quella data non si sarebbe reso responsabile di nessun ulteriore reato di spaccio; inoltre, il predetto dal 2020 era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale per reati pregressi; del tutto immotivatamente si -sarebbe fatto riferimento alla frequentazione del prevenuto con soggetti pregiudicati; il fatto che, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, il Peluso si fosse nascosto non sarebbe sintomatico dell'attualità del pericolo di reiterazione di ulteriori reati perché detta condotta sarebbe stata posta in essere esclusivamente per evitare la revoca della misura alternativa cui era sottoposto; la posizione del Peluso, inoltre, sarebbe speculare a quella della De Santis, rispetto alla quale non sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari. 2.4.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio di motivazione con riferimento alla proporzionalità della misura della custodia in carcere" e ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare per quale ragione il regime degli arresti domiciliari in territorio del tutto estraneo da quello in cui sarebbero stati commessi i fatti (il Peluso aveva, infatti, chiesto di potere eseguire gli arresti domiciliari nella provincia di Venezia) con applicazione del c.d. braccialetto elettronico, fosse misura inidonea a neutralizzare le indicate esigenze ravvisate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di impugnazione, occorre evidenziare che il Tribunale ha ritenuto di condividere la decisione del giudice della cautela in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria a carico del Peluso, spiegando che, alla stregua delle attendibili e concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Pugliese Renato e Riccardo Agostino, era stato possibile accertare l'esistenza di una preventiva e generica programmazione criminosa riconducibile a una struttura organizzata che, con l'apporto di uomini e mezzi, smerciava sostanza di tipo cocaina, marijuana e hashish nella zona di Latina, secondo uno schema sperimentato.Secondo l'ordinanza impugnata, detta organizzazione possedeva tutti gli elementi strutturali di un organismo sociale: mezzi, armi, luoghi di custodia, persone, progetto e programmazione nonché oggetto e scopo sociale; essa si avvaleva di diversi e stabili fornitori principali, di soggetti dediti all'attività di spaccio nel senso che fungevano da corrieri della droga sia riguardo agli approvvigionamenti sia riguardo alla distribuzione dello stupefacente, di una rete di pusher che si occupava della piazza di Latina che era composta da soggetti che non disdegnavano di svolgere anche altri compiti nell'ambito dell'organizzazione stessa.
Con specifico riguardo alla posizione del Peluso, il Tribunale ha messo in evidenza che il materiale istruttorio era costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, del Riccardo che aveva riferito che il Peluso era da lui conosciuto con il nome di Antonio, marito di De Santis Francesca, che svolgeva compiti di trasporto dello stupefacente per conto del sodalizio e che era in stretti rapporti con Travali Angelo; secondo il collaboratore era stata la De Santis a introdurre il marito nell'organizzazione mentre quest'ultimo si trovava agli arresti domiciliari e in tale periodo vendeva stabilmente dalla propria abitazione la cocaina fornita da Travali Angelo alla moglie.
Sempre secondo il Tribunale, rilevanti erano anche le dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, Pugliese Renato, il quale aveva riferito che la De Santis era sposata con un uomo che, per quanto appreso dallo stesso Travali Angelo, era un "suo uomo" e che i quantitativi che spacciava non erano pochi perché Angelo Travali non cedeva meno di 50 grammi di cocaina, altrimenti per quantitativi inferiori si serviva di uomini che lavoravano per lui; inoltre, il Pugliese aveva riferito che Angelo Travali aveva messo a disposizione del Peluso un difensore, circostanza questa chiaramente indicativa dell'appartenenza del predetto al sodalizio di che trattasi.
Il Tribunale ha, altresì, valorizzato la circostanza, registrata presso la sala colloqui del carcere di Latina il 3.2.2015 quando Salvatore Travali aveva salutato il Peluso (anch'egli detenuto) con un bacio sulla bocca, mentre era in visita al fratello Angelo, ritenendola, in mancanza di spiegazioni alternative, "segno di affiliazione tipico delle consorterie mafiose tradizionali".
2. Ciò premesso, va evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie";
Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400).
3. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Roma non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni difensive - per la verità, in parte, anche generiche - non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni meramente confutative, intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della motivazione dell'ordinanza impugnata.
4. Quanto al secondo motivo di impugnazione, occorre rilevare che il Tribunale ha ritenuto, in linea con il provvedimento impugnato, sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pugliese Renato, il quale aveva riferito che il capo dell'associazione, Travali Angelo, aveva imposto a tale Lemma Simone di spacciare per conto del clan e ai concorrenti di "mettersi con lui o di pagargli una tassa", nonché della commissione da parte di altri sodali dei delitti di tentata estorsione e di detenzione e porto di arma comune da sparo, aggravati anch'essi dalla citata circostanza, contestati ai capi 6, 7, 8 e 9 dell'imputazione, indubbiamente collegati con l'associazione stessa in quanto posti in essere per estromettere con metodi violenti dal mercato degli stupefacenti pontino, Parlapiano Luca e Avossa Sasha.(/ Ha specificato che tale vicenda (dettagliatamente descritta e valutata) assumeva rilievo determinante anche ai fini di dimostrare le modalità utilizzate dal sodalizio in questione per imporre il proprio predominio nella città e nella provincia di Latina nel settore degli stupefacenti e, in particolare, nell'acquisizione delle piazze di spaccio, nella conservazione della disponibilità delle stesse, nelle modalità di controllo della gestione del traffico di stupefacenti, nonché nella finalità di avvantaggiare l'associazione egemone nella costituzione di un monopolio di spaccio; che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pugliese Rosario, al riguardo, avevano trovato piena conferma in quelle rese dall'altro collaboratore di giustizia, Riccardo Agostino, e che il narrato di entrambi aveva ricevuto precisa conferma nel contenuto delle conversazioni telefoniche registrate nell'ambito del procedimento penale cd. "Don't Touch" e negli accertamenti effettuati nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina.
5. Ebbene, tale motivazione - nella quale è stato sottolineato come gli elementi descritti fossero sintomatici, non solo, della capacità di controllo della piazza di spaccio da parte del sodalizio capeggiato da Travali Angelo, ma anche dei metodi (assolutamente sovrapponibili a quelli delle organizzazioni di tipo mafioso) utilizzati per eliminare i concorrenti ed egemonizzare il mercato della droga e, quindi, idonei a configurare l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. - è assolutamente congrua rispetto al dato normativo. L'estensibilità dell'aggravante in parola agli altri concorrenti dipende, infatti, dalle connotazioni del caso concreto; nella fattispecie, essa ha natura oggettiva perché, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti addebitato al ricorrente.
6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di impugnazione. Quanto all'esistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale - dopo avere premesso che, essendo il Peluso indagato del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente aggravato anche ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - ha ritenuto che non sussistevano elementi concreti che consentissero il superamento di detta presunzione, tenuto conto: della gravità dei fatti in contestazione, che denotavano uno stabile inserimento dell'indagato nell'associazione in esame, per la quale spacciava abitualmente rilevanti quantitativi di stupefacente, nonostante nel periodo in questione fosse sottoposto, per analogo reato, agli arresti domiciliari; della personalità del predetto, gravato da numerosi precedenti, anche specifici.Con particolare riferimento all'attualità di dette esigenze, Il Tribunale ha evidenziato quanto indicato nell'annotazione della Squadra Mobile di Latina del 26.2.2021, laddove si segnalava che, il 17.2.2021, alle ore 4,00, gli operanti si erano recati in Latina, Via Monte Acuto, n. 22, per eseguire nei confronti del Peluso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare e che, entrati presso l'abitazione della De Santis, non lo avevano trovato, rinvenendolo, poi, nascosto in un vano delle scale di accesso al terrazzo; ha, altresì, rilevato che tale condotta era anche violativa delle prescrizioni imposte al Peluso con il provvedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che prevedeva che egli potesse lasciare l'abitazione solo alle. ore 7,00; ha, ancora, evidenziato che in numerose occasioni, sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021, il Peluso era stato controllato in compagnia di pregiudicati per reati di droga, il che era sintomatico della sussistenza di legami del predetto con l'ambiente criminale di riferimento.
6. Tale percorso argomentativo risulta logicamente coerente e del tutto conforme ai criteri di inferenza che presiedono la materia delle esigenze cautelari, mentre le censure difensive, lungi dal denunciare vizi logici e/o giuridici effettivamente esistenti, riproducono questioni già esaminate e disattese dal Tribunale di Roma e, in ogni caso, relative a profili di merito, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità.
7. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'unica misura idonea a salvaguardare le evidenziate esigenze di cautela sociale fosse quella di massimo rigore, sia facendo richiamo alla norma di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia evidenziando che non era dato rinvenire dall'incarto procedimentale elementi dai quali potesse emergere che le stesse potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive. Tale valutazione, oltre a essere coerente con il dato normativo, resiste alle censure difensive di natura meramente confutativa.
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
9. Va disposta, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen., per i relativi adempimenti.
P.Q.M.
Trasmons7 copia ex art. 23 n.1 ter L' 5-3-95 n" 332 Dichiara inammissibile il ricorRoOgihniel iricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende