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Sentenza — n. 35792/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35792/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35792/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Roma - investito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Mascetti Silvio - confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 2 febbraio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi del quarto comma della citata norma nonché ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 1 della provvisoria contestazione).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35792/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì 2 9 SFT. ')1121 6. Va disposta, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen., per i relativi adempimenti.

Parole chiave

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pena per traffico di stupefacenti riabilitazione attività criminosa infrazione qualificata LStup recidiva nell'infrazione casellario giudiziale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASCETTI SILVIO nato a LATINA il 02/09/1971 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lett~e-le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO L4-• nriffe(U1 osi te] fzirefel miei IN re rzio aT:), l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore: L'avvocato CARDILLO CUPO PASQUALE difensore fiducia di MASCETTI SILVIO insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. I.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Roma - investito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Mascetti Silvio - confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 2 febbraio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi del quarto comma della citata norma nonché ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 1 della provvisoria contestazione).

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Mascetti, avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di, legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis 1 cod. pen.". Ha, al riguardo, censurato l'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante in parola, evidenziando che il Masce,tti non ha mai concorso alla commissione di reati presuntivamente perpetrati con metodo mafioso; in particolare, ha osservato che l'indagato non è risultato coinvolto in nessuno degli episodi richiamati nell'ordinanza impugnata (le tentate estorsioni di cui ai capi 6 - 9 dell'imputazione; l'imposizione a tale Lemma Simone di spacciare per conto del clan; l'episodio riferito dal collaboratore di giustizia Pugliese per cui il coindagato Travali Angelo avrebbe imposto ai concorrenti di mettersi con lui o di pagare una tassa; il pestaggio a sangue di tale Ciavardini Alessio da parte dell'altro coindagato Travali Salvatore); che non sussistevano neppure elementi da cui desumere che il Mascetti conoscesse le attività criminose contestate e, a fortiori, il modus operandi con cui venivano poste in essere. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge/vizio di motivazione in relazione alla presunta sussistenza delle esigenze cautelari".

Secondo il ricorrente, il Tribunale si sarebbe "soffermato prevalentemente sulla condotta dell'indagato precedente al lungo periodo di carcerazione e sulle parole spese dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia"; avrebbe, però, omesso di considerare che: il Mascetti è detenuto interrottamente dal 2015; i fatti contestatigli sono tutti antecedenti al suo arresto; in questo lungo periodo il predetto ha intrapreso un proficuo percorso riabilitativo conclusosi con esito positivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.Quanto al primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che il Tribunale - dopo avere condiviso la decisione del giudice della cautela in relazione alla sussistenza a carico dell'indagato dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti descritta nel relativo capo della provvisoria contestazione - ha ritenuto, in linea con il provvedimento impugnato, sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pugliese Renato, il quale aveva riferito che il capo dell'associazione, Travali Angelo, aveva imposto a tale Lemma Simone di spacciare per conto del clan e ai concorrenti di "mettersi con lui o di pagargli una tassa", nonché della commissione da parte degli altri sodali dei delitti di tentata estorsione e di detenzione e porto di arma comune da sparo, aggravati anch'essi dalla citata circostanza, contestati ai capi 6, 7, 8 e 9 dell'imputazione, indubbiamente collegati con l'associazione stessa in quanto posti in essere per estromettere con metodi violenti dal mercato degli stupefacenti pontino, Parlapiano Luca e Avossa Sasha.

Ha specificato che tale vicenda (dettagliatamente descritta e valutata) assumeva rilievo determinante anche ai fini di dimostrare le modalità utilizzate dal sodalizio in questione per imporre il proprio predominio nella città e nella provincia di Latina nel settore degli stupefacenti e, in particolare, nell'acquisizione delle piazze di spaccio, nella conservazione della disponibilità delle stesse, nelle modalità di controllo della gestione del traffico di stupefacenti, nonché nella finalità di avvantaggiare l'associazione egemone nella costituzione di un monopolio di spaccio; che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pugliese Rosario, al riguardo, avevano trovato piena conferma in quelle rese dall'altro collaboratore di giustizia, Riccardo Agostino, e che il narrato di entrambi aveva ricevuto precisa conferma nel contenuto delle conversazioni telefoniche registrate nell'ambito del procedimento penale cd. "Don't Touch" e negli accertamenti effettuati nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina.

2. Ebbene, tale motivazione - nella quale è stato sottolineato come gli elementi descritti fossero sintomatici, non soloo della capacità di controllo della piazza di spaccio da parte del sodalizio capeggiato da Travali Angelo, ma anche dei metodi (assolutamente sovrapponibili a quelli delle organizzazioni di tipo mafioso) utilizzati per eliminare i concorrenti ed egemonizzare il mercato della droga e, quindi, idonei a configurare l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. peli. - è assolutamente congrua rispetto al dato normativo. L'estensibilità dell'aggravante in parola agli altri concorrenti dipende, infatti, dalle connotazioni del caso concreto; nella fattispecie, essa ha natura oggettiva perché, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti addebitato al ricorrente.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Quanto all'esistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale - dopo avere premesso che, essendo il Mascetti indagato del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - ha ritenuto che non sussistevano elementi concreti che consentissero il superamento di detta presunzione, tenuto conto della gravità dei fatti in contestazione, che denotavano uno stabile inserimento dell'indagato nell'associazione in esame, per la quale spacciava abitualmente rilevanti quantitativi di stupefacente, gestendo addirittura una piazza di spaccio a Latina per conto dei Travali, della personalità del predetto - soggetto gravato da numerosi precedenti (fra cui ben sette per reati in materia di stupefacenti) nonché attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno - e della condotta del tutto negatoria rispetto ai fatti contestatigli assunta dal Mascetti in sede di interrogatorio.

Ha aggiunto che, in considerazione di dette circostanze, era altamente probabile che il Mascetti, se lasciato libero, ricominciasse a delinquere con modalità analoghe a quelle utilizzate, con abitualità e professionalità, per tantissimi anni, essendo del tutto irrilevante lo stato di detenzione del predetto, per altra causa; che le medesime considerazioni deponevano nel senso dell'adeguatezza della solo misura carceraria a salvaguardare le evidenziate esigenze di cautela sociale, essendo quella di massimo rigore l'unica idonea ad assicurare lo sradicamento dell'indagato dal contesto criminale, nel quale aveva dimostrato di operare in modo continuativo, attraverso stretti e ramificati legami sul territorio.

4. Tale esaustiva valutazione resiste alle censure difensive che, in parte, non si confrontano criticamente con tutte le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata e, in parte, si risolvono - anche allorché proposte sotto l'egida della violazione di legge - in questioni di fatto, non consentite nel presente scrutinio di legittimità, essendo le stesse tese a richiedere a questa Corte una diversa e alternativa "lettura" dei dati procedimentali.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì 2 9 SFT. ')1121 6. Va disposta, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen., per i relativi adempimenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. peoc. pen.. Così deciso, il 6 luglio 2021