Sentenza — n. 35791/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 3/5/2021, l'avv. Gaetano Apicella, difensore di Luciano Buber, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che il proprio assistito fosse autorizzato a effettuare un colloquio presso il centro per l'impiego di Agropoli. 1.1. Con provvedimento del 6/5/2021, reso in calce all'istanza, il Giudice per le indagini preliminari ne dispose la trasmissione al Tribunale di sorveglianza di Salerno, rilevando che la sentenza di condanna relativa allo stesso Buber era divenuta definitiva il 22/4/2021. 1.2. Con ordinanza del 6/5/2021, il Magistrato di sorveglianza di Salerno dispose la restituzione degli atti al medesimo Giudice per le indagini preliminari, rilevando che la competenza del magistrato di sorveglianza avrebbe potuto configurarsi, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., soltanto ove Buber fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari, laddove nel caso in esame egli si trovava in stato di libertà.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 656 cod. proc. pen, art. 656 comma 5 c.p, art. 656 comma 10 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35791/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso qui in rilievo, alla data dell'istanza di autorizzazione, presentata il 6/5/2021, Luciano Buber, il quale si trovava ancora sottoposto alla misura degli arresti domiciliarì, era stato condannato con sentenza divenuta definitiva in data 22/4/2021, tanto è vero che, in data 11/5/2021, il Pubblico ministero competente per l'esecuzione aveva emesso, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., provvedimento di esecuzione della pena residua di 1 anno, 7 mesi e 27 giorni, disponendo, contestualmente, la prosecuzione della detenzione in regime arresti domiciliari, sino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente.
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a seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, e il Magistrato di sorveglianza di Salerno, nel procedimento nei confronti di Buber Luciano, nato a Napoli il 24/8/1974, proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 7/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia di Nardo, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Tribunale di sorveglianza di Salerno; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Gaetano Apicella per conto di Buber Luciano, con cui è stato chiesto che si dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Salerno.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 3/5/2021, l'avv. Gaetano Apicella, difensore di Luciano Buber, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che il proprio assistito fosse autorizzato a effettuare un colloquio presso il centro per l'impiego di Agropoli. 1.1. Con provvedimento del 6/5/2021, reso in calce all'istanza, il Giudice per le indagini preliminari ne dispose la trasmissione al Tribunale di sorveglianza di Salerno, rilevando che la sentenza di condanna relativa allo stesso Buber era divenuta definitiva il 22/4/2021. 1.2. Con ordinanza del 6/5/2021, il Magistrato di sorveglianza di Salerno dispose la restituzione degli atti al medesimo Giudice per le indagini preliminari, rilevando che la competenza del magistrato di sorveglianza avrebbe potuto configurarsi, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., soltanto ove Buber fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari, laddove nel caso in esame egli si trovava in stato di libertà.
2. Con successiva ordinanza in data 7/5/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania ha proposto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto nei confronti di Luciano Buber. In particolare, l'ordinanza di rimessione ha evidenziato che quest'ultimo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato condannato alla pena di 1 anno, 6 mesi e 1.400,00 euro di multa con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 16/3/2021 dallo stesso Giudice campano, divenuta definitiva il 22/4/2021. Pertanto, ricorrendo nella specie la situazione contemplata dal comma 10 dell'art. 656 cod. proc. pen., agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter Ord. pen., tra cui le autorizzazioni in deroga alle prescrizioni della misura restrittiva, dovrebbe provvedere il magistrato di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, atteso che l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto dei due giudici, formalmente manifestato, a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cassazione.
2. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso qui in rilievo, alla data dell'istanza di autorizzazione, presentata il 6/5/2021, Luciano Buber, il quale si trovava ancora sottoposto alla misura degli arresti domiciliarì, era stato condannato con sentenza divenuta definitiva in data 22/4/2021, tanto è vero che, in data 11/5/2021, il Pubblico ministero competente per l'esecuzione aveva emesso, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., provvedimento di esecuzione della pena residua di 1 anno, 7 mesi e 27 giorni, disponendo, contestualmente, la prosecuzione della detenzione in regime arresti domiciliari, sino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente.
Per tale ragione, l'affermazione del Magistrato di sorveglianza di Salerno, secondo cui Buber si trovava nella condizione di «condannato libero ex art. 656 comma 5 c.p.p.», è, all'evidenza, errata; così come improprio è il riferimento alla «competenza a revocare gli arresti domiciliari», contenuto nel provvedimento con cui lo stesso giudice ha trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari, atteso che l'istanza formulata dalla difesa era riferita unicamente all'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per effettuare un colloquio istituzionale.
3. Invero, in ipotesi come quelle da ultimo richiamate, l'art. 656 comma 10 cod. proc. pen., stabilisce che «agli adempimenti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza». E coerentemente con tale previsione, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che «spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla richiesta del condannato in via definitiva a pena detentiva, che sia rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa dell'emissione dell'ordine di esecuzione, volta ad ottenere l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per accertamenti sanitari» (Sez. 1, n. 41010 del 20/10/2010, Rv. 249088 — 01;
Sez. 1, n. 6603 del 10/12/1996, dep. 1997, Scannella, Rv. 249088; Sez. 1, 5 novembre 1996, n. 5763). Ciò in quanto il condannato che si trovi agli arresti domiciliari in relazione al fatto oggetto della condanna da eseguire, è considerato, nelle more della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull'applicazione di una misura alternativa, come se si trovasse in esecuzione della pena, la quale, non a caso, si considera a ogni effetto espiata per il tempo in cui egli è stato sottoposto al titolo cautelare. E in quanto, non stabilendosi, nella citata disposizione, alcun criterio di determinazione della competenza, la decisione sulla richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione, deve comunque spettare, secondo la regola generale dettata dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., al tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione il condannato si trovi al momento della presentazione di detta richiesta (cfr.
Sez. 1, n. 44914 del 22/11/2005, Vacca, Rv. 233993; Sez. 1, n. 491 del 24/1/2000, Di Giovanni, Rv. 215385); tribunale di sorveglianza che, nel caso in esame, deve essere individuato in quello di Salerno, con conseguente competenza dell'ufficio di sorveglianza per le decisioni attinenti alla gestione degli «adempimenti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter e successive modificazioni».4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Magistrato di sorveglianza di Salerno, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso