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Sentenza — n. 35790/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35790/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35790/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 2/11/2018, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella di primo grado e in accoglimento della richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., applicò a Denis Buiukly, con le attenuanti e generiche equivalenti alla recidiva, la pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa, con conferma delle altre precedenti statuizioni. 1.1. Con ordinanza in data 2/12/2020, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen., formulata nell'interesse di Denis Buiukly sul presupposto che la pena detentiva inflittagli all'esito del giudizio di appello fosse inferiore ai due anni.

Regesto Legislator

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art. 235 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35790/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Giovanni Luigi Guazzotti, difensore di fiducia di Denis Buiukly, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina proroga della carcerazione espulsione reati penali gravi esecuzione delle pene e delle misure aggravamento della pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 235 cod. pen
pen., che l'ordinanza impugnata abbia preso in considerazione la motivazione della sentenza di primo grado e non il dispositivo di essa, con il quale sarebbe stata applicata, nei confronti dell'imputato, la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 2/11/2018, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella di primo grado e in accoglimento della richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giovanni Luigi Guazzotti, difensore di fiducia di Denis Buiukly, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Buiukly Denis, nato in Moldavia in data 8/5/1983, 2 .202 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma in data visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1: Con sentenza in data 30/4/2018, il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, riconobbe la responsabilità di Denis Buiukly per tentata rapina aggravata e con la recidiva e la riduzionJrrito lo condannò alla pena di 2 anni di reclusione e di 600 euro di multa, disponendone l'espulsione, a pena espiata, dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 cod. pen.

1. Con sentenza in data 2/11/2018, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella di primo grado e in accoglimento della richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., applicò a Denis Buiukly, con le attenuanti e generiche equivalenti alla recidiva, la pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa, con conferma delle altre precedenti statuizioni. 1.1. Con ordinanza in data 2/12/2020, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen., formulata nell'interesse di Denis Buiukly sul presupposto che la pena detentiva inflittagli all'esito del giudizio di appello fosse inferiore ai due anni.

Secondo il Collegio romano, infatti, dalla sentenza di primo grado poteva evincersi che l'espulsione era stata disposta ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, essendo stato l'imputato condannato per il delitto di tentata rapina aggravata, previsto dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. e risultando il medesimo socialmente pericoloso; di tal che l'istanza non poteva essere accolta in quanto, ai sensi del citato art. 15, l'espulsione poteva essere disposta senza alcun limite di pena.

2. L'avv. Giovanni Luigi Guazzotti, difensore di fiducia di Denis Buiukly, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia preso in considerazione la motivazione della sentenza di primo grado e non il dispositivo di essa, con il quale sarebbe stata applicata, nei confronti dell'imputato, la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. E per tale ragione, non risultando mai presentata istanza di correzione di errore materiale al fine di dirimere la cennata discrasia tra la motivazione e la decisione, il Giudice dell'esecuzione, avendo preso atto che la Corte di appello, in sede di riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto la pena a 1 anno e 5 mesi di reclusione, avrebbe dovuto revocare la misura di sicurezza de qua, presupponendo l'art. 235 cod. pen. che l'espellendo sia stato condannato a una pena superiore ai 2 anni di reclusione.

3. In data 18/5/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. Giova premettere che il principio per cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (Sez. 4, n. 27976 del 24/06/2008, Adame, Rv. 240379 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano, Rv. 267082 - 01), sicché detta regola va contemperata attraverso la necessaria valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01).

E' dunque legittimo, tenuto conto del caso concreto, utilizzare la motivazione per ricostruire chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, disvelando che il contrasto con il dispositivo dipenda da un errore materiale onde eliminarne i relativi effetti (Sez. 1, n. 4055 del 4/12/2012, dep. 2013, Mancini, Rv. 254218 - 01; Sez. F, n. 35516 del 19/8/2013, Liuni, Rv. 257203 - 01; Sez. 3, n. 19462 del 20/2/2013, Dong, Rv. 255478 - 01; Sez. 5, n. 7427 del 26/9/2013, dep. 2014, Rallo, Rv. 259029 - 01; Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, Fu Fenglou, Rv. 258533 - 01;

Sez. 4, n. 43419 del 29/9/2015, Forte, Rv. 264909 - 01).

3. Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, la sentenza di primo grado aveva previsto, in dispositivo, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 235 cod. pen., mentre, nella parte motiva, il Tribunale aveva applicato l'espulsione prevista dall'art. 15, d.lgs. n. 268 del 1998, in quanto l'imputato, cittadino moldavo condannato per il delitto di tentata rapina aggravata, per il quale è previsto l'arresto obbligatorio, doveva ritenersi soggetto socialmente pericoloso in ragione dei precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Inoltre, la relativa statuizione era stata confermata dalla sentenza della Corte di appello di Roma, con la quale si era proceduto all'applicazione "concordata" della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., confermando le ulteriori determinazioni della pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio (e quindi all'applicazione della misura di sicurezza). Dunque, interpretando il dispositivo alla luce dell'inequivoco segmento della motivazione che aveva espressamente enunciato e valutato i presupposti dell'art. 15, d.lgs. n. 268 del 1998, il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto che nel corso del relativo giudizio di cognizione fosse stata applicata all'imputato tale particolare ipotesi di espulsione, la quale, diversamente da quella contemplata dall'art. 235 cod. pen. (che consente l'espulsione o l'allontanamento dal territorio dello Stato in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ai due anni), permette l'adozione della misura espulsiva senza alcun limite di pena.

Una decisione, quella oggetto dell'odierno ricorso, la quale si palesa del tutto rispettosa dei principi più sopra enunciati e che, come tale, resiste pienamente alle censure difensive, le quali, senza confrontarsi con la corretta soluzione adottata, si limitano a ribadire le ragioni, manifestamente infondate, dell'originaria istanza di revoca della misura di sicurezza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm