Sentenza — n. 35787/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26/1/2021 nel corso della verifica della costituzione delle parti in sede di atti preliminari al dibattimento dinanzi al Tribunale mono- cratico di Marsala, il giudice rilevava che il decreto di irreperibilità dell'imputato, Mohammed Mani, emesso dal Pubblico ministero in data 19/1/2021, non era stato preceduto dalle ricerche tramite registri DAP e verso le autorità consolari di riferimento, pertanto - ritenendo che tale decreto non fosse stato correttamente notificato - ne disponeva la rinotifica all'esito degli ulteriori indicati accertamenti che delegava al Pubblico ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 143 disp. att. cod. proc. pen, art. 185 cod. proc. pen, art. 159 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35787/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto ai profili di anomalia, strutturale e funzionale, che caratte- rizzano l'atto in esame così da renderlo oggettivamente abnorme in quanto incompatibile con le linee fondanti del sistema, il Pm ricorrente ha indicato che l'ordinanza, emessa inaudita altera parte dopo il rituale esercizio dell'azione penale, è viziata per avere imposto all'organo requirente attività finalizzate all'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità che, in ragione della fase, non rientrerebbe più tra i poteri del Pubblico ministero, trattandosi di un atto di competenza dello stesso giudice, ai sensi dell'art. 160, comma 2, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MARSALAnei confronti di: MANI MOHAMMED, C.U.I. 05V00L4, nato il 16/02/1993 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, PIETRO GAETA, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/1/2021 nel corso della verifica della costituzione delle parti in sede di atti preliminari al dibattimento dinanzi al Tribunale mono- cratico di Marsala, il giudice rilevava che il decreto di irreperibilità dell'imputato, Mohammed Mani, emesso dal Pubblico ministero in data 19/1/2021, non era stato preceduto dalle ricerche tramite registri DAP e verso le autorità consolari di riferimento, pertanto - ritenendo che tale decreto non fosse stato correttamente notificato - ne disponeva la rinotifica all'esito degli ulteriori indicati accertamenti che delegava al Pubblico ministero.
• 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala, lamentandone l'abnormità per avere determinato una situazione di stasi processuale. 2.1. In 'prima battuta si rileva che una volta instaurato un valido rapporto processuale, la funzione di compiere gli atti necessari al regolare sviluppo del giudizio, compresa l'eventuale emissione di un nuovo decreto di irreperibilità (pur non essendo stata dichiarata la nullità di quello emesso dal Pm), spetta al giudice che procede, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.
Quanto ai profili di anomalia, strutturale e funzionale, che caratte- rizzano l'atto in esame così da renderlo oggettivamente abnorme in quanto incompatibile con le linee fondanti del sistema, il Pm ricorrente ha indicato che l'ordinanza, emessa inaudita altera parte dopo il rituale esercizio dell'azione penale, è viziata per avere imposto all'organo requirente attività finalizzate all'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità che, in ragione della fase, non rientrerebbe più tra i poteri del Pubblico ministero, trattandosi di un atto di competenza dello stesso giudice, ai sensi dell'art. 160, comma 2, cod. proc. pen.
L'anomalia è da un lato strutturale perché il giudice, pur non avendo dichiarato nullo il decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico ministero, gli ha delegato attività integrative di ricerca - peraltro non competenti all'organo dell'accusa, bensì alla Polizia giudiziaria - che sarebbero dovute spettare allo stesso giudice. Anche ove si fosse ritenuta la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, la rinnovazione di quest'ultima avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale, a tenore del combinato disposto degli art. 185 cod. proc. pen. e 143 disp. att.
Ulteriore profilo di anomalia è ravvisato in senso funzionale, per avere l'impugnata ordinanza determinato la stasi del procedimento - data l'impossibi- lità di obbligare il Pm alle specifiche ricerche indicate dal giudice - per la paralisi della rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio, subordinata alle ricerche impropriamente delegate al Pubblico ministero.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Non esiste un dovere del Pubblico ministero di conformarsi alle direttive del giudice in una sorta di ausilio ad attività processuali che per legge sono di esclusiva competenza del giudicante, in considerazione della fase processuale. 1.1.
E' indubbio che le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alterna- tivamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivando la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti noti- ficazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato (Sez. 5, Vi. 44374 del 20/6/2014 Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976; Sez. 2, n. 15674 del 02/03/2016, Drago, Rv. 266442). Tuttavia, il giudice che rilevi la irritualità della notificazione, deve procedere alla sua rinnovazione, a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., previa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art.185 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, non vi è stata alcuna dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, con conseguente regressione alla fase precedente, ma il Tribunale ha disposto rinvio ad udienza fissa, imponendo al Pubblico ministero non dovuti adempimenti. Ciò determina un'abnormità strutturale di tale provvedimento, estraneo al normale sviluppo processuale. 1.2. È noto che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni e altro, Rv. 262275).
Il massimo consesso di questa Corte (Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715) ha specificato come: «l'abnormità costituisca una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili» (Sez.
U.cit. in motivazione). Ciò autorizza il ricorso al rimedio impugnatorio, che racchiude in sé l'esigenza di approntare uno strumento - eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi - che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione ((Sez. U, n. 25957 del 2009, Pm in proc. Toni e altro, Rv. 243590).
2. Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice procedente perché adotti le necessarie determinazioni processuali nei termini che si sono indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Marsala. Così deciso il giorno