Sentenza — n. 35783/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del Tribunale di Palermo in data 6/10/2005, Antonino Baratta era stato dichiarato socialmente pericoloso in quanto imprenditore in affari, fin dagli anni '80, con i maggiori esponenti della mafia di Termini Imerese; e, pertanto, erano stati confiscati alcuni beni a lui intestati. 1.1. Tuttavia, nonostante i divieti previsti dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575, Baratta aveva continuato a svolgere attività imprenditoriale, simulando lo svolgimento di un'attività lavorativa alle dipendenze della società intestata alla moglie, Maria Calà; e per tale ragione, con decreto del 5/11/2011 il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione-aveva disposto la confisca di una serie di ulteriori beni ritenuti nella disponibilità di Baratta, ancorché formalmente intestati alla moglie, in applicazione delle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, essendo la relativa proposta anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35783/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Diversamente, la ricorrente sarebbe stata privata del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale ha una cognizione piena delle doglianze dell'interessato, che, per tale ragione, può esaminare anche nel merito. 2.2. Con ordinanza in data 5/1/2021, il Tribunale di Palermo ha proposto conflitto negativo di competenza, rilevando che Maria Calà era stata regolarmente citata nel procedimento conclusosi con la confisca dei beni alla stessa intestati, sicché la richiesta di revoca della misura avrebbe dovuto essere qualificata come proposta ai sensi dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, con conseguente configurabilità della possibilità di presentare appello avverso la relativa decisione e non giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 667 e 676 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, e la Corte di appello di Palermo, nel procedimento nei confronti di Cala' Maria, nata a Cerda il 12/2/1964; proposto con ordinanza del Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione in data 5/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza della Corte di appello di Palermo; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv.
Gianfranco Bonetti, difensore di ufficio della parte non ricorrente Antonino Baratta, con cui è stato chiesto che si dichiari la competenza della Corte di appello di Palermo, atteso che l'originario ricorso al Tribunale di Palermo, volto alla revoca della confisca, avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956 e non quale incidente di esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del Tribunale di Palermo in data 6/10/2005, Antonino Baratta era stato dichiarato socialmente pericoloso in quanto imprenditore in affari, fin dagli anni '80, con i maggiori esponenti della mafia di Termini Imerese; e, pertanto, erano stati confiscati alcuni beni a lui intestati. 1.1. Tuttavia, nonostante i divieti previsti dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575, Baratta aveva continuato a svolgere attività imprenditoriale, simulando lo svolgimento di un'attività lavorativa alle dipendenze della società intestata alla moglie, Maria Calà; e per tale ragione, con decreto del 5/11/2011 il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione-aveva disposto la confisca di una serie di ulteriori beni ritenuti nella disponibilità di Baratta, ancorché formalmente intestati alla moglie, in applicazione delle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, essendo la relativa proposta anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Dopo che, in data 27/11/2014, la confisca di prevenzione diventò irrevocabile, la difesa della Cala presentò richiesta di revoca della confisca dei beni che la riguardavano, motivata con una serie di sopravvenienze ritenute dimostrative della provenienza lecita delle risorse impiegate per gli acquisti (dalla consulenza tecnica relativa all'attività d'impresa svolta dalla Cala a partire dal 1994, alle sentenze della Commissione tributaria provinciale che avevano accolto i ricorsi di Baratta volti a dimostrare la regolare provenienza dei mezzi finanziari dall'impresa della moglie).
Tuttavia, con provvedimento in data il 10-24/4/2017, il Tribunale di Palermo rigettò la richiesta, rilevando, da un lato, l'inammissibilità delle rivalutazioni critiche inserite nella consulenza tecnica allegata all'istanza; e, dall'altro lato, che le sentenze della Commissione tributaria erano finalizzate a verificare la fonte di provenienza dei flussi di reddito allo scopo di individuare l'esatta entità della base imponibile, sicché, il loro ambito era assolutamente distinto rispetto a quello proprio del procedimento di prevenzione. 2.1. Avverso il provvedimento reiettivo, la difesa della Cala propose impugnazione alla Corte di appello di Palermo, la quale, con ordinanza del 28/9/2018, depositata il 22/10/2018, declinò la propria competenza funzionale in favore di quella del Tribunale di Palermo, avendo riqualificato l'atto introduttivo dell'impugnazione come opposizione a norma degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Infatti, l'istante, come da lei dichiarato, non aveva mai partecipato al procedimento intentato nel confronti del marito, sicché la relativa richiesta doveva essere qualificata come incidente di esecuzione davanti al giudice che aveva disposto la confisca, finalizzato alla revoca di quest'ultima. Dunque, il rimedio esperibile avverso la relativa decisione doveva ravvisarsi nell'opposizione, secondo quanto stabilito dalle menzionate disposizioni processuali. E ciò anche quando, come nella specie, la prima decisione fosse stata assunta in contraddittorio, previa fissazione dell'udienza camerale.
Diversamente, la ricorrente sarebbe stata privata del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale ha una cognizione piena delle doglianze dell'interessato, che, per tale ragione, può esaminare anche nel merito. 2.2. Con ordinanza in data 5/1/2021, il Tribunale di Palermo ha proposto conflitto negativo di competenza, rilevando che Maria Calà era stata regolarmente citata nel procedimento conclusosi con la confisca dei beni alla stessa intestati, sicché la richiesta di revoca della misura avrebbe dovuto essere qualificata come proposta ai sensi dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, con conseguente configurabilità della possibilità di presentare appello avverso la relativa decisione e non giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 667 e 676 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto dei due giudici, formalmente manifestato, a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cassazione, la cui cognizione, in subiecta materia, è quella propria del "giudice del fatto" e non è, dunque, circoscritta ai soli profili di legittimità.
2. Secondo quanto correttamente osservato dal Tribunale remittente, nel procedimento definito con decreto della Corte di appello del 23/12/2013- 27/1/2014, con il quale era stata confermata la confisca disposta in primo grado, Maria Calà era stata ritualmente citata a comparire nel giudizio di primo grado in qualità di terzo interveniente; e, tuttavia, ella non aveva proposto alcuna impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo che aveva disposto la confisca dei beni a lei intestati (cfr. pag. 12 del decreto citato). Per tale ragione, l'originario ricorso, tendente alla revoca della confisca, andava qualificato come istanza ai sensi dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, coerentemente con l'orientamento interpretativo secondo cui, nei casi in cui non è applicabile la disciplina della revocazione di cui all'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, la revoca della confisca è proponibile nel giudizio speciale e autonomo, distinto dall'incidente di esecuzione, di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956, da «quanti abbiano partecipato al procedimento di prevenzione o siano stati messi in grado di parteciparvi», ma non «da chi, pur dovendo intervenire perché formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato», dovendo in tal caso esperirsi l'incidente di esecuzione (Sez.
U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956; e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 6, n. 21741 del 10/4/2018, Barbieri, Rv. 273041; v. anche Sez. 1, n. 34027 del 1/10/2020, Falaschi, Rv. 279997, relativo a un caso disciplinato dal d.lgs. n. 159 del 2011). E che al caso di specie si applicasse la legge n. 1423 del 1956 e non la disciplina dettata in materia di revocazione dall'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, è stato positivamente riscontrato alla stregua del fatto che, alla data del 13 ottobre 2011, corrispondente a quella dell'entrata in vigore del cennato decreto, risultava essere stata formulata la richiesta di applicazione della confisca, che l'art. 117 del decreto individua come atto procedirnentale rilevante ai fini della individuazione della normativa applicabile in sede transitoria (tra le tante v.
Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Pipitone, in motivazione).
3. Per le ragioni indicate, l'originario ricorso al Tribunale di Palermo, con cui la difesa aveva chiesto la revoca della confisca, avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, e non come incidente di esecuzione, atteso che Maria Calà era stata ritualmente citata a comparire nel procedimento di prevenzione e che, quindi, era stata posta nelle condizioni di parteciparvi, essendo a tal fine irrilevante la scelta della stessa di non costituirsi nel relativo giudizio. E per lo stesso motivo, l'impugnazione avverso il decreto del Tribunale del 10-24/4/2017 avrebbe dovuto essere qualificata come appello e non come ricorso per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 37311 del 9/6/2015, Galetti, Rv. 264618), né come opposizione ex artt. 676 e 667 cod. proc. pen.
4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza della Corte di appello di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, alla quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. PER QUESTI MOTIVI Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo Sezione Misure di prevenzione cui dispone trasmettersi gli atti. osì deciso in data 6/7/2021 : , , , I N C A Il Consigliere estensore Il Pres