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Sentenza — n. 35782/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35782/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35782/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, concessa a Tripicchio Marco con sentenza, emessa dalla medesima Corte in data 1.3.2018, irrevocabile dal 16.7.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C. 1.600,00 di multa. A ragione della decisione, la Corte territoriale - dopo avere rilevato che "con precedente condanna il Tripicchio è stato condannato per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacente commesso il 17.6.2010 in Cetraro alla reclusione di anni due e mesi due nonché alla multa di C. 14.000,00" - riteneva che sussistessero i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dalla Procura generale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., in quanto il predetto "ha riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti dell'art. 163 cod. pen.".

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 168 cod. pen; Sentenza — n. 35782/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen". La difesa, dopo avere evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso al Tripicchio con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'1.3.2018, irrevocabile dal 16.7.2018, cioè con pronuncia emessa in data successiva a quella di irrevocabilità della precedente sentenza di condanna dello stesso alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed C. 14.000.00 di multa, ha sostenuto che sarebbe evidente la dedotta violazione di legge, in quanto l'eventuale errore commesso dal giudice del merito avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo essere emendato attraverso il procedimento di esecuzione.

Parole chiave

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cumulo di prestazioni d'assicurazione revoca della sospensione condizionale assunzione cumulativa di debito divieto di cumulo delle prestazioni revisione della sentenza penale cumulo di suffragi

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
pen., in quanto il predetto "ha riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti dell'art. 163 cod. pen.".
art. 168 cod. pen
in relazione all'art. 168 cod. pen".
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIPICCHIO MAURO nato a CETRARO il 01/09/1976 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/seetk-a le conclusioni del PG on C--1-n-1 tO p ti-kikr:-,5 CA),-° Lt-t ca_ CC7t, O Ce (A- cout,cceuuk, ,Led1Q,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, concessa a Tripicchio Marco con sentenza, emessa dalla medesima Corte in data 1.3.2018, irrevocabile dal 16.7.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C. 1.600,00 di multa. A ragione della decisione, la Corte territoriale - dopo avere rilevato che "con precedente condanna il Tripicchio è stato condannato per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacente commesso il 17.6.2010 in Cetraro alla reclusione di anni due e mesi due nonché alla multa di C. 14.000,00" - riteneva che sussistessero i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dalla Procura generale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., in quanto il predetto "ha riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti dell'art. 163 cod. pen.".

2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del condannato, avvocati Giuseppe Bruno e Armando Sabato, hanno proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen". La difesa, dopo avere evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso al Tripicchio con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'1.3.2018, irrevocabile dal 16.7.2018, cioè con pronuncia emessa in data successiva a quella di irrevocabilità della precedente sentenza di condanna dello stesso alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed C. 14.000.00 di multa, ha sostenuto che sarebbe evidente la dedotta violazione di legge, in quanto l'eventuale errore commesso dal giudice del merito avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo essere emendato attraverso il procedimento di esecuzione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui per la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. è necessario che la condanna per il reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento, che ha inizio a partire dal passaggio in giudicato della prima sentenza contenente l'applicazione del beneficio (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056, che ha affermato che "in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce"; conformi, tra le tante, Cass.

Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Rv. 240868; Cass. Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, Rv. 230541). In altri termini, per l'applicabilità della norma di cui al n. 2 dell'art. 168 cod. pen. è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revoca prevista dalla norma in parola è rappresentata da una condanna ulteriore (ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio), e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza.

2. Ebbene, nel caso di specie, non ricorre tale evenienza, atteso che la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile il 16.7.2018, cioè dopo la pronuncia della medesima Corte del 20.2.2013, passata in giudicato il 17.10.2013. Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 lett. I cod. proc. pen..

3. Segue la comunicazione della presente sentenza alla Procura generale della Repubblica di Catanzaro, che cura l'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone darsi comunicazione alla Procura generale della Repubblica di Catanzaro. Così deciso,