Sentenza — n. 35781/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16 dicembre 2020, il Tribunale di Agrigento revocava, ai sensi dell'art. 168 comma 1, n. 1 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Inguanta Marco con le sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 20.4.2004 (rectius 30.3.1999), irrevocabile dal 21.6.1999, e del 20.4.2004, irrevocabile dal 9.1.2005. A ragione della decisione riteneva che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 30.3.1999, irrevocabile dal 21.6.1999, andava revocato in uanie il predetto aveva commesso in data 1.6.2002 (cioè entro i cinque anni d irrevocabilità della sentenza) il reato per il quale era stato condannato con pronuncia del medesimo giudice del 20.4.2004, irrevocabile dal 9.1.2005; riteneva, altresì, che il beneficio condizionale della peno_ concesso allo Inguanta con quest'ultima sentenza andava revocato, jn qqanto il predetto aveva commesso in data 28.7.2009 (cioè entro i i 9.. dig0— bt. cinque annidwT,rrevocabilità della sentenza) il reato per il quale era stato condannato con V sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 7.4.2010, irrevocabile dal 4.4.2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 178 cod. proc. pen, art. 168 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 35781/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, nel suo complesso, va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto" (Cass. Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Rv. 247241; cfr. anche Sez. Un. n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798, che hanno affermato che "il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGUANTA MARCO nato a AGRIGENTO il 25/11/1980 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/9e4e le conclusioni del PG d, el( . ketrn QA.A.AA0 C.; Lkik 1"33 (-2-3-31( 92/‘'‘ \AA'dibilLetLU±C1 ) Cp Cl (H Q al29 O u ;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il Tribunale di Agrigento revocava, ai sensi dell'art. 168 comma 1, n. 1 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Inguanta Marco con le sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 20.4.2004 (rectius 30.3.1999), irrevocabile dal 21.6.1999, e del 20.4.2004, irrevocabile dal 9.1.2005. A ragione della decisione riteneva che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 30.3.1999, irrevocabile dal 21.6.1999, andava revocato in uanie il predetto aveva commesso in data 1.6.2002 (cioè entro i cinque anni d irrevocabilità della sentenza) il reato per il quale era stato condannato con pronuncia del medesimo giudice del 20.4.2004, irrevocabile dal 9.1.2005; riteneva, altresì, che il beneficio condizionale della peno_ concesso allo Inguanta con quest'ultima sentenza andava revocato, jn qqanto il predetto aveva commesso in data 28.7.2009 (cioè entro i i 9.. dig0— bt. cinque annidwT,rrevocabilità della sentenza) il reato per il quale era stato condannato con V sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 7.4.2010, irrevocabile dal 4.4.2012.
2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Davide Casà, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163, 164, 168 cod. pen. 178, 666, 674 cod. proc. pen. per erronea applicazione delle norme penali e processuali, nonché per mancanza di motivazione in riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al condannato .con sentenza n. 28/1999 emessa in data 30.3.1999 dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento, irrevocabile in data 21.6.1999".
Ha, in proposito, osservato che il Giudice dell'esecuzione avrebbe proceduto ultra petita disponendo anche la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 30.3.1999 dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento, irrevocabile dal 21.6.1999, atteso che la richiesta della Procura si riferiva unicamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa al predetto con sentenza del 20.4.2004, irrevocabile 9.1.2005 (come risulterebbe anche dall'avviso di fissazione dell'udienza camerale), con evidente violazione del disposto dell'art. 178 cod. proc. pen., nonché di quello di cui all'art. 674, comma 1 bis, stesso codice che prevede che il Giudice dell'esecuzione possa provvedere alla revoca della sospensione condizionale della pena quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 168 cod. pen. e non, invece, allorché ricorrano quelle di cui al comma 1 della citata norma.2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente, ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), ed e) in relazione agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. per erronea applicazione delle norme penali nonché per mancanza di motivazione in riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pene concessa al condannato con sentenza n. 91/04 in data 20.4.2004 dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento, irrevocabile in data 9.1.2005". Ha, al riguardo, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare se il precedente ostativo alla concessione del beneficio risultasse documentalmente al giudice della cognizione all'atto della sua applicazione, non potendo il Giudice dell'esecuzione procedere a porre rimedio all'errore di diritto in cui è incorso quello di merito, emendabile solo ed esclusivamente attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione; ha, altresì, osservato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare "se le due sentenze di condanna determinassero realmente l'integrazione della causa ostativa alla sospensione condizionale della pena per cui è stata avanzata dalla Procura la richiesta di revoca, posto che, sia nella richiesta del P.M. sia nel provvedimento impugnato, non è stata svolta alcuna verifica in ordine al rilievo che le due pene per le quali è stato concesso il beneficio, cumulate tra loro, non superano il limite di cui all'art. 163 cod. pen. (due anni)". 2.3.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento alla mancata sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, pur invocata dalla difesa ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nel suo complesso, va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto" (Cass. Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Rv. 247241; cfr. anche Sez. Un. n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798, che hanno affermato che "il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa.
Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione.
Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo").
2. Orbene, l'ordinanza impugnata ha fatto correttamente applicazione del superiore principio di diritto disponendo, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. e a seguito di procedimento camerale, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso allo Inguanta con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 30.3.1999, irrevocabile dal 21.6.1999, in quanto il predetto aveva commesso in data 1.6.2002 (cioè entro i cinque anni di irrevocabilità della sentenza) il reato per il quale era stato condannato con pronuncia del medesimo giudice del 20.4.2004, irrevocabile dal 9.1.2005.
Va, altresì, osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa" (Cass.
Sez. 1, n. 14018 del 21/03/2007, Rv. 236379; conformi: Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, Rv. 253438; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016 Rv. 270576).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. E in vero, osserva il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen. (n.d.r.: come nel caso di specie), il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca" (Cass.
Sez. 1, n. 34237 sr del 29/05/2015, Rv. 264156;cfr. anche, Cass. Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053). Il richiamo, contenuto nel ricorso, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (P.M. in proc. Longo, sentenza n. 37345 del 2015) è del tutto eccentrico, atteso che la questione di diritto affrontata nella citata pronuncia è quella (del tutto diversa rispetto all'oggetto del presente procedimento) se la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, possa essere rilevata nella fase esecutiva e in quali limiti e con quali modalità.
4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata statuizione sulla richiesta di non esecutività dell'ordinanza impugnata da parte del Giudice dell'esecuzione per l'assorbente rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è "inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale" (Cass. Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente