Sentenza — n. 35780/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 23 dicembre 2020, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a 'Casella Giuseppe con le sentenze del Tribunale di Agrigento del 10.1.2011, irrevocabile dal 5.3.2011, e del 15.2.2017, irrevocabile dal 15.1.2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35780/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 168, comma 1, n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a 'Casella Giuseppe con le sentenze del Tribunale di Agrigento del 10.1.2011, irrevocabile dal 5.3.2011, e del 15.2.2017, irrevocabile dal 15.1.2020.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASELLA GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 15/12/1975 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/e le conclusioni del PG A3-7c.- tas..›.e9~) ei"-fU ° k Q- v•`-4-42JU~-t--1,00 t) o u juzes cDS2._ l ,-\f
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 23 dicembre 2020, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a 'Casella Giuseppe con le sentenze del Tribunale di Agrigento del 10.1.2011, irrevocabile dal 5.3.2011, e del 15.2.2017, irrevocabile dal 15.1.2020.
2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Calogero Sferrazza ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606 lett.
b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666 e 127 cod. proc. pen.; violazione di legge per mancato avviso alle parti e mancata fissazione dell'udienza".
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Elisabetta Ceniccola, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E ,invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc, pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabne d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Rv, 239994, che ha affermato che "è affetta da nullità assoluta l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con procedimento de plano su una richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena").
5. Nella fattispecie in esame, il Giudice dell'esecuzione per decidere sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena non ha proceduto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e, conseguentemente, in applicazione del superiore principio di diritto, l'ordinanza impugnata va annullata e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio nel rispetto dell'art. 666, commi 3 e segg., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento. Così deciso, il 6 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pa