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Sentenza — n. 35779/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35779/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35779/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 26/5/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri dispose, nei confronti di Luca Romei, l'applicazione ex artt.444 cod. proc. pen. della pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione e di 10.000,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dagli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. In data 6/7/2020, Romei presentò istanza di dissequestro e di restituzione del capannone sito in Ardea, via Monte dei Frassi n. 1, di proprietà del medesimo, sottoposto a misurkreale nell'ambito del procedimento n. 9277/19 RGNR, definito con la predetta sentenza; e con ordinanza emessa in data 9/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari rigettò la richiesta, disponendo, contestualmente, la confisca facoltativa dell'immobile ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35779/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in assenza di una esplicita statuizione sulla confisca facoltativa nella sentenza di applicazione della pena, non è possibile, anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, legge n. 134 del 2003, che la confisca venga disposta in sede esecutiva, potendo il giudice dell'esecuzione operare il rimedio previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui la cosa sequestrata sia riconducibile a uno dei casi di confisca obbligatoria (Sez. 1 n. 16005 del 18/1/2016, Ren, Rv. 267712 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399 - 01; Sez. 1, n. 6650 del 5/2/2008, Potorti, Rv. 239310 - 01).

Parole chiave

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remissione della pena restrizione di libertà sospensione di pena sanzioni penali semiprigionia confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giovanni Nunnari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 676 cod. proc. pen
E del resto la stessa Suprema Corte, con ordinanza del 5/8/2020, aveva ritenuto che, nella specie, si dovesse applicare l'art. 676 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Ne consegue che il provvedimento impugnato, così come quello genetico di applicazione della confisca, devono essere annullati, avuto riguardo all'adozione della misura ablativa ad opera del giudice 3 della cognizione successivamente all'emissione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 445 cod. proc. pen
In ogni caso, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in assenza di una esplicita statuizione sulla confisca facoltativa nella sentenza di applicazione della pena, non è possibile, anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romei Luca, nato a Roma il 29 maggio 1963, avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri in data 18/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26/5/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri dispose, nei confronti di Luca Romei, l'applicazione ex artt.444 cod. proc. pen. della pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione e di 10.000,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dagli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. In data 6/7/2020, Romei presentò istanza di dissequestro e di restituzione del capannone sito in Ardea, via Monte dei Frassi n. 1, di proprietà del medesimo, sottoposto a misurkreale nell'ambito del procedimento n. 9277/19 RGNR, definito con la predetta sentenza; e con ordinanza emessa in data 9/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari rigettò la richiesta, disponendo, contestualmente, la confisca facoltativa dell'immobile ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. 1.2.

Avverso il provvedimento reiettivo, il difensore di Luca Romei, Avv. Giovanni Nunnari, propose ricorso per cassazione con atto depositato in data 22/7/2020, riqualificato quale incidente di esecuzione dalla stessa Corte di cassazione con provvedimento in data 5/8/2020, pervenuto il 28/8/2020. 1.3. Con ordinanza in data 18/1/2021, il Tribunale di Velletri, pronunciandosi a seguito della menzionata riqualificazione, ha respinto l'istanza, rilevando che il provvedimento impugnato era stato emesso in sede di cognizione e che, pertanto, la questione ivi prospettata, concernente l'illegittimità della confisca facoltativa disposta in sede di esecuzione di una sentenza di applicazione della pena ex artt.444 cod. proc. pen., non fosse nella specie rilevante.

In ogni caso, dal momento che il capannone era stato destinato da Romei alla coltivazione di numerose piante di marijuana e che, per tale motivo, costituiva corpo di reato ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., il Giudice ha ritenuto che la sua restituzione nella piena disponibilità del condannato potesse favorire la reiterazione della sua condotta criminosa; e ha, pertanto, confermato il provvedimento ablativo.

2. Luca Romei ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giovanni Nunnari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. Sotto un primo aspetto, il ricorso evidenzia che il Giudice, dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena, non poteva disporre la confisca facoltativa ex art. 240, primo comma, cod. pen., non ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di confisca obbligatoria. Sotto altro profilo, l'ordinanza avrebbe errato nel ricondurre il capannone ai beni costituenti corpo di reato, per i quali la confisca è obbligatoria, e non alle cose che servirono a commettere un reato, per le quali opera la confisca facoltativa, la quale necessita di adeguata motivazione, nella specie solo apparente, in ordine alla sussistenza di un rapporto di asservimento tra la cosa e il reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un attività punibile.

Ancora: il provvedimento impugnato avrebbe affermato che il rigetto dell'istanza di dissequestro fosse stato disposto dal Giudice della cognizione, in quanto precedente al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento del 2 J- 26/5/2020. In realtà, il 9/7/2020, data del rigetto dell'istanza, la sentenza sarebbe stata definitiva, atteso che il termine di 15 giorni, pur non essendo stata la motivazione depositata contestualmente al dispositivo, sarebbe decorso dal momento dalla lettura del dispositivo, avvenuta alla presenza del difensore e dell'imputato, o comunque dalla data del 12/6/2020, allorché il difensore aveva ritirato, anche a nome dell'imputato, la copia della sentenza.

E del resto la stessa Suprema Corte, con ordinanza del 5/8/2020, aveva ritenuto che, nella specie, si dovesse applicare l'art. 676 cod. proc. pen. e che, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri dovesse pronunciarsi quale Giudice dell'esecuzione.

3. In data 4/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Preliminarmente, occorre ribadire che la misura ablativa è stata disposta in relazione ad un bene che era servito per la commissione del reato, di tal che essa aveva natura di confisca facoltativa, essendo stata effettuata ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. Sempre in premessa, occorre evidenziare che, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, al momento dell'adozione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro, la sentenza non era ancora diventata definitiva, sicché il relativo pronunciamento era avvenuto ad opera del giudice della cognizione e non da parte di quello dell'esecuzione.

Secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver emesso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, dispone, a seguito di istanza di dissequestro, la confisca facoltativa di un bene dell'imputato, deve considerarsi abnorme, posto che il rimedio per l'omessa decisione sulla confisca pronunciata in sentenza è costituito dall'impugnazione della pronuncia e non può, pertanto, consistere in una separata decisione assunta dopo la sentenza di applicazione della pena concordata (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01;

Sez. 5, n. 26481 del 4/5/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/2/2014, Laklaa, Rv. 261886 - 01). Ne consegue che il provvedimento impugnato, così come quello genetico di applicazione della confisca, devono essere annullati, avuto riguardo all'adozione della misura ablativa ad opera del giudice 3 della cognizione successivamente all'emissione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

3. In ogni caso, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in assenza di una esplicita statuizione sulla confisca facoltativa nella sentenza di applicazione della pena, non è possibile, anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, legge n. 134 del 2003, che la confisca venga disposta in sede esecutiva, potendo il giudice dell'esecuzione operare il rimedio previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui la cosa sequestrata sia riconducibile a uno dei casi di confisca obbligatoria (Sez. 1 n. 16005 del 18/1/2016, Ren, Rv. 267712 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399 - 01; Sez. 1, n. 6650 del 5/2/2008, Potorti, Rv. 239310 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché deve disporsi l'annullamento, senza rinvio, sia dell'ordinanza oggi impugnata, sia di quella emessa dal Tribunale di Velletri in data 9 luglio 2020, con la quale era stata disposta la confisca dell'immobile in sequestro, di cui deve essere conseguentemente ordinata la restituzione all'avente diritto. PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal Tribunale di Velletri in data 9 luglio 2020 di confisca dell'immobile in sequestro, di cui si ordina la restituzione all'avente diritto. Dispone darsi comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve