Cassation court dismisses appeal by reclassifying execution order revocation as opposizione requiring remand to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal by reclassifying the contested execution order as an opposizione rather than a standard appeal. The defense argued the pardon should have been revoked because the sentencing judgment was already known at the time of the pardon's grant. The court ruled that such objections must be raised through the opposizione procedure before the execution judge, not via cassation, and ordered the case remanded to the appellate court for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 c.p.p.; Art. 676 c.p.p.: Objections to execution orders regarding pardon revocation must be filed as opposizione before the execution judge, not appealed to the cassation court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZICCARDI VINCENZO nato a NAPOLI il 04/12/1979 avverso l'ordinanza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/~ le conclusioni del PG 't J.,c44 170 )m-re-g2-v). ) c/t< j( CI'A `AAAL2)..)-kbA0 (au LA_ (,1-1 3 02,9( '
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 6 luglio 2020, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio dell'indulto concesso in favore di Ziccardi Vincenzo in relazione alla pena di anni uno di reclusione ed C. 200,00 di multa di cui alla sentenza del 10.7.2007, in quanto nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 il predetto aveva commesso (il 16.2.2010) il reato per cui ha riportato condanna (sentenza Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia 3.11.2010, irrevocabile dal 15.12.2011).
2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocata Elisabetta Strumia, ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per difetto di motivazione. Ha evidenziato che l'indulto era stato concesso al condannato con ordinanza del 16.2.2012 quando cioè "era già conosciuta e conoscibile da parte del giudice la sentenza di condanna emessa in data 3.11.2010 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, irrevocabile dal 15.12.2011"; e ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se la sussistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio in parola fosse conoscibile, mediante esame degli atti del relativo fascicolo, dal giudice che l'aveva applicato, essendo, in caso contrario, la r'evoca preclusa.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Ciro Angelillis, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso il provvedimento impugnato - sia nel caso in cui sia stato adottato de plano ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., che nel caso in cui sia stato reso ex art. 666 cod. proc. pen. - è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen..
E ciò in quanto il giudice dell'esecuzione, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. In applicazione del superiore principio, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso quale opposizione, dispone la trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso, il 6 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente