Sentenza — n. 35774/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 30 settembre 2020, la Corte di appello di Bologna rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Cardamone Francesco avverso il provvedimento della medesima Corte in data 11.12.2019, che aveva dichiarato "n.l.p. con riferimento alla richiesta di applicazione dell'indulto ex I. 241/2006", formulata dal predetto condannato in relazione alla pena allo stesso inflita con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 10.2.2010, confermata in appello in data 12.12.2012, irrevocabile dal 21.1.2014, per i reati c.d. satellite rispetto al più grave delitto di omicidio volontario, che avrebbe comportato l'esclusione dell'isolamento diurno e, quindi, operata la riduzione per la scelta del rito, la rideterminazione della pena finale in quella temporanea di anni trenta di reclusione (anziché, quella dell'ergastolo inflitta con la citata decisione).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Stefano Vezzadini, ha proposto ricorso per cassazione per "inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: CARDAMONE FRANCESCO nato a CROTONE il 02/09/1974 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/sentfte-le conclusioni del PG, CL?* CAX \A"- i ute_)^^ (AA 0-) ,'--V&-ef 1.14 à•-& Co t ce (-( Co Affte v
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 settembre 2020, la Corte di appello di Bologna rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Cardamone Francesco avverso il provvedimento della medesima Corte in data 11.12.2019, che aveva dichiarato "n.l.p. con riferimento alla richiesta di applicazione dell'indulto ex I. 241/2006", formulata dal predetto condannato in relazione alla pena allo stesso inflita con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 10.2.2010, confermata in appello in data 12.12.2012, irrevocabile dal 21.1.2014, per i reati c.d. satellite rispetto al più grave delitto di omicidio volontario, che avrebbe comportato l'esclusione dell'isolamento diurno e, quindi, operata la riduzione per la scelta del rito, la rideterminazione della pena finale in quella temporanea di anni trenta di reclusione (anziché, quella dell'ergastolo inflitta con la citata decisione).
La Corte territoriale - dopo avere dato atto che il provvedimento opposto aveva evidenziato che a carico del Cardamone risultava pendente il giudizio di secondo grado avverso la sentenza di condanna del, Tribunale di Rimini n. 139/2017 per vari reati (fra cui quelli di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, di estorsione e di falso), commessi nell'anno 1999 e nei seguenti e dopo avere rilevato che la citata pronuncia aveva richiamato il disposto degli artt. 76 e 174, comma 2, cod. pen., concludendo nel senso che dette norme avrebbero escluso la possibilità di imputare il condono a una singola pena tra quelle concorrenti, inflitte con plurime condanne, prima di procedere al cumulo materiale e reso intempestiva e inopportuna una pronuncia di indulto prima della definizione del giudizio relativo ad altri gravi reati a carico del richiedente - osservava che: - dalla posizione giuridica del Cardamone emergeva "la sussistenza di una condanna alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, inflitta dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 10.3.2010, resa all'esito di giudizio abbreviato"; - detta pena, conseguente al giudicato parziale (essendo stata la pronuncia resa in appello annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con riguardo ai capi di imputazione concernenti l'omicidio di Covelli Leonardo e il porto dell'arma utilizzata nell'occasione), "potrebbe essere solo incrementata" nel nuovo giudizio di merito; - risultava, dunque, "definitiva una condanna a pena che, in forza del combinato disposto degli artt. 72, comma 2, e 80 cod. pen. e indipendentemente dall'esito del giudizio concernente il delitto di omicidio volontario di Covelli Leonardo e del connesso porto di arma da fuoco, necessariamente cumulata alla pena per cui è chiesto l'indulto comporta il mantenimento dell'isolamento diurno".
Aggiungeva la Corte che l'acquisizione della sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro aveva permesso di "constatare che i reati oggetto di quel giudizio e sui quali si è formato il giudicato parziale, sono stati commessi entro il quinquennio decorrente dall'1.8.2006, data di entrata in vigore della legge 241/2006" e, poiché la pena inflitta per il più grave reato non era inferiore ad anni due di reclusione, "ricorrerebbe la causa di revoca del beneficio ex art. 1, comma 3, della legge 241/2006, certamente ostativa al riconoscimento del beneficio stesso, di talché l'eventuale esito favorevole del giudizio di rinvio, relativamente ai reati per i quali la sentenza di assoluzione è stata annullata, non gioverebbe ai fini che qui interessano".
2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Stefano Vezzadini, ha proposto ricorso per cassazione per "inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., degli artt. 72, comma 2, 80 e 174, comma 2, cod. pen." e per "contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in violazione dell'art. 174, comma 2, cod. pen., in quanto, stando al disposto normativo, nella situazione prospettata alla Corte, sussistevano tutti i requisiti affinché venisse applicato l'indulto con riguardo ai reati c.d. satellite, in relazione ai quali il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 10.2.2010 aveva inflitto al Cardamone in aumento, rispetto al delitto di omicidio, la pena di anni sette di reclusione, proprio perché si tratterebbe di pena inflitta nell'ambito del concorso di reati.
Sempre secondo la difesa, la sentenza di condanna richiamata nell'ordinanza impugnata sarebbe "in parte sub iudice" e il "giudizio di rinvio potrebbe portare a uno stravolgimento delle indicazioni di pena in esito a una rivisitazione della struttura del reato continuato"; stante l'attuale pendenza del segmento di procedimento relativo all'omicidio Covelli, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, comunque, fare riferimento all'entità di pena determinata nel giudizio di primo grado in misura inferiore ad anni due di reclusione per ciascuno dei reati posti in continuazione (mesi sei), con la conseguenza che non ricorrerebbe, nel caso di specie, alcuna causa ostativa all'applicazione dell'invocato indulto, come al contrario sostenuto nell'ordinanza impugnata.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Cuomo, ha chiesto che il ricorso, venga dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dalla legge.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Occorre, innanzitutto, rilevare che il Cardamone, con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 10.2.2010, confermata in appello in data 12.12.2012, irrevocabile dal 21.1.2014, è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio volontario di Guerra Gabriele per il quale gli è stata inflitta la pena dell'ergastolo, nonché dei reati, unificati in continuazione, di porto e detenzione illegali di armi e di estorsione aggravata per i quali gli è stata inflitta una pena superiore agli anni cinque di reclusione, con la conseguenza che il predetto è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, pena questa sostituita, per effetto della diminuente per la scelta del rito abbreviato, con quella dell'ergastolo.
Occorre, altresì, osservare che, in presenza dditijne pena dell'ergastolo, le pene detentive temporanee perdono ogni rilevanza e, a ogni effetto, deve aversi riguardo in via esclusiva alla pena dell'ergastolo, senza alcuna possibilità di fare rivivere le singole pene temporanee; in altri termini, una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e si deve avere riguardo alla pena unica da espiare, restando in essa assorbiVe e neutralizzate quelle inflitte per i vari reati con la stessa o con una pluralità di sentenze.
2. Da ciò deriva che, poiché l'indulto è istituto che estingue le pene temporanee, esso, per sua natura, non può essere applicato a pene detentive perpetue, a meno che il legislatore non abbia previsto, con apposita disposizione, la sua applicazione anche all'ergastolo condonandolo in toto o convertendolo in pena di specie diversa (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22760 del 22/05/2008, Rv. 239886; Cass. Sez. 1, n. 39531 del 04/10/2007, Rv. 237750). Né è possibile richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di condonabilità dell'isolamento diurno, in quanto l'applicabilità dell'indulto all'isolamento diurno discende dalla sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità di esecuzione dell'ergastolo, il che comporta la possibilità di sciogliere il cumulo giuridico (cfr.
Cass. Sez. 1, n. 13616 del 13/03/2012, Rv. 252293, che ha affermato che "è consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, dette pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio").3. Pertanto, alla stregua dei superiori rilievi, la soluzione adottata dal Giudice dell'esecuzione è giuridicamente corretta e non ricorre il denunciato vizio, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., di inosservanza degli artt. 72, comma 2, 80 e 174, comma 2, cod. pen.. Per completezza, va ribadito che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è consentito -il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto; il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di cassazione, infatti, è soltanto quello attinente a questioni di fatto non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente o illogicamente motivata, siano state, comunque, esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (cfr. Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle