Sentenza — n. 35771/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 15 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma, decidendo in sede di opposizione, dichiarava nei confronti di Ferri Fabio non validamente espiata la pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Roma SIEP n. 3256/2014, eseguita in affidamento in prova al servizio sociale, per esito negativo a decorrere dal 19.12.2017. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa al condannato in data 14.12.2017, non avesse avuto un esito positivo, tenuto conto che: il Ferri, non appena ottenutane la concessione, aveva repentinamente mutato l'attività lavorativa, che era stata valutata favorevolmente non solo in relazione al suo reinserimento sociale ma anche in relazione all'adempimento da parte sua degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della sua ex moglie e delle figlie (era, infatti, risultato che detta attività al febbraio 2018 era cessata addirittura da alcuni mesi); il 17 marzo 2018, il Ferri era stato denunciato dalla sua ex moglie per violazione degli obblighi di assistenza familiare; la successiva attività lavorativa di affittacamere, alle dipendenze della ditta intestata alla convivente, prevedeva uno stipendio limitato se confrontato all'assegno di mantenimento cui era obbligato e nel 2018 aveva determinato un'autoriduzione unilaterale della relativa somma; il Ferri non aveva assolutamente rielaborato in chiave critica e introspettiva il grave delitto in esecuzione, in antitesi a quanto riferito al Tribunale, in sede di valutazione dell'istanza di concessione della misura alternativa, dall'equipe del carcere; tale circostanza deponeva per una mancanza, fin dall'inizio, di qualsiasi revisione critica, rappresentata agli operatori penitenziari in maniera del tutto strumentale all'accoglimento della domanda di concessione del beneficio penitenziario; dall'esame della copiosa documentazione prodotta dalla difesa emergevano elementi per ritenere che vi fosse stata un'attività del Ferri orientata alla dissimulazione dei propri proventi economici al fine di sottrarsi agli adempimenti di assistenza familiare nei confronti della ex moglie e della prole; nonostante la misura fosse stata eseguita in modo formalmente corretto, essa era stata intesa in via meramente strumentale (quale mezzo per un concreto riacquisto della libertà) e abusata per potere proseguire, in un percorso di raggiungimento di ultronei scopi di benessere economico di natura esclusivamente egoistica, finalità prive di reale e sincera adesione ai valori cui l'affidamento in prova era preordinato; non erano emerse condotte o riflessioni volte alla riparazione nei confronti della vittima del reato o di rispetto delle esigenze di vita, economiche e sociali, della collettività.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRI FABIO nato a ROMA il 18/01/1962 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/sire le conclusioni del PG k-( sE5L-k&eksi.k,(2, DLe-13Q5?— cA--e,_ LA-Q-- . i c\- €',& '3 C-L i CO (-> tk, (t ( Oluat3 n43; ee;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma, decidendo in sede di opposizione, dichiarava nei confronti di Ferri Fabio non validamente espiata la pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Roma SIEP n. 3256/2014, eseguita in affidamento in prova al servizio sociale, per esito negativo a decorrere dal 19.12.2017. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa al condannato in data 14.12.2017, non avesse avuto un esito positivo, tenuto conto che: il Ferri, non appena ottenutane la concessione, aveva repentinamente mutato l'attività lavorativa, che era stata valutata favorevolmente non solo in relazione al suo reinserimento sociale ma anche in relazione all'adempimento da parte sua degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della sua ex moglie e delle figlie (era, infatti, risultato che detta attività al febbraio 2018 era cessata addirittura da alcuni mesi); il 17 marzo 2018, il Ferri era stato denunciato dalla sua ex moglie per violazione degli obblighi di assistenza familiare; la successiva attività lavorativa di affittacamere, alle dipendenze della ditta intestata alla convivente, prevedeva uno stipendio limitato se confrontato all'assegno di mantenimento cui era obbligato e nel 2018 aveva determinato un'autoriduzione unilaterale della relativa somma; il Ferri non aveva assolutamente rielaborato in chiave critica e introspettiva il grave delitto in esecuzione, in antitesi a quanto riferito al Tribunale, in sede di valutazione dell'istanza di concessione della misura alternativa, dall'equipe del carcere; tale circostanza deponeva per una mancanza, fin dall'inizio, di qualsiasi revisione critica, rappresentata agli operatori penitenziari in maniera del tutto strumentale all'accoglimento della domanda di concessione del beneficio penitenziario; dall'esame della copiosa documentazione prodotta dalla difesa emergevano elementi per ritenere che vi fosse stata un'attività del Ferri orientata alla dissimulazione dei propri proventi economici al fine di sottrarsi agli adempimenti di assistenza familiare nei confronti della ex moglie e della prole; nonostante la misura fosse stata eseguita in modo formalmente corretto, essa era stata intesa in via meramente strumentale (quale mezzo per un concreto riacquisto della libertà) e abusata per potere proseguire, in un percorso di raggiungimento di ultronei scopi di benessere economico di natura esclusivamente egoistica, finalità prive di reale e sincera adesione ai valori cui l'affidamento in prova era preordinato; non erano emerse condotte o riflessioni volte alla riparazione nei confronti della vittima del reato o di rispetto delle esigenze di vita, economiche e sociali, della collettività.
2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del Ferri, avvocato Marco Valerio Mazzatosta, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto: "illegalità della revoca della misura dell'affidamento in prova; violazione di legge; illogicità dell'ordinanza in merito al cambio di lavoro, al versamento dell'assegno di mantenimento della prole e alla simulazione dello stato di bisogno". Ha, in proposito, sostenuto che il repentino mutamento dell'attività lavorativa da parte del condannato non avrebbe potuto essere considerato sintomatico di scarsa affidabilità e per di più finalizzato alla sottrazione da parte sua dall'obbligo di mantenimento della prole; che il Ferri non avrebbe mai fatto mancare i mezzi di sussistenza alle sue figlie; che la denuncia presentata nei suoi confronti dalla sua ex moglie non avrebbe potuto giustificare la decisione adottata; che la motivazione sarebbe, altresì, illogica avendo essa dato atto di una condotta formalmente regolare del condannato. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "illegalità della revoca della misura dell'affidamento in prova; violazione di legge; illogicità dell'ordinanza in merito alla mancata revisione critica". Secondo la difesa, vi sarebbe stata da parte del Ferri revisione critica del proprio passato, come emergeva dalla documentazione valutata in sede di ammissione al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale; il comportamento tenuto dal Ferri, volto all'adesione kmodelli po4tivi condivisi, attraverso una convinta partecipazione alle attività trattamentali, rappresenterebbe concreta espressione di una autocritica interiore circa le problematiche della sua devianza.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Ferdinando Lignola, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi (entrambi), in parte, generici, e, in parte, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. E in vero, il ricorso - di tenore meramente confutativo - tende a sottoporre, senza, peraltro, effettuare una necessaria analisi critica delle articolate e ampie argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento delle risultanze procedimentali, rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito. E ciò anche laddove esso è stato formalmente formulato sotto l'egida della violazione di legge.
2. Il Tribunale di sorveglianza (con la motivazione in precedenza riportata e alla quale ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni) ha - con argomentare esente da vizi logici e giuridici - esaminato e apprezzato criticamente i dati risultati dalla denuncia della ex moglie del Ferri, la condotta posta in essere dal condannato fin dal primo momento dell'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con particolare riferimento al repentino mutamento dell'attività lavorativa non appena ammesso al beneficio in parola, al reperimento di altra meno redditizia attività lavorativa, alla ritenuta dissimulazione dei proventi economici per sottrarsi agli obblighi di assistenza nei confronti della prole, alla mancanza di una effettiva e sostanziale revisione critica, alla mancanza di condotte o riflessioni volte alla riparazione nei confronti della vittima del reato.
A fronte di un argomentare assolutamente logico, conforme alla disamina dei dati procedimentali, le doglianze difensive, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente sussistenti nel percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale riproducono profili già valutati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza e, nel contempo, si risolvono in censure di fatto, non consentite in sede di legittimità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,