Sentenza — n. 35769/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare, formulata da Tatarelli Giovanni, in relazione alla pena residua di anni due, mesi otto di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 15.2.2016, irrevocabile dal 9.11.2017, per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. A ragione della decisione, rilevato che la pena residua da espiare era superiore ai due anni di reclusione, riteneva che non sussistessero i presupposti per l'ammissione del condannato alla misura della detenzione domiciliare; quanto alla domanda di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, reputava che non fosse possibile formulare un giudizio favorevole atteso che: il Tatarelli annoverava carici pendenti per fatti analoghi; era soggetto privo di abitazione idonea, come risultava dalle informazioni fornite di Carabinieri di Ciampino con nota del 14.3.2020; non sussisteva alcuna indicazione lavorativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35769/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infondata è la censura contenuta nell'ultimo periodo del primo motivo di ricorso, relativa all'omessa notifica al Tatarelli del rinvio della trattazione del procedimento dall'udienza del 20.3.2020 a quella del 16.12.2020. E in vero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dagli atti del procedimento, ai quali questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale devoluta, risulta che detto rinvio è stato notificato all'avvocato Caputo Giuseppe, domiciliatario del Tatarelli, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TATARELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 08/08/1980 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/serrt-ite le conclusioni del PG. A . ,z,,t -T QA,3 0 Ltp_ c.12A...ko co Laa C&QP-, CLUMW2-) "a-QA LQI o.Q.1 è,' /ai), i 90-d-kt•cce c2, /- ("1-.9ettLuAr2-2 t '~),-12Q-(2),Gutt4-° o Li 010 datio.A.0t: Lo- \) O ukto.)-
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare, formulata da Tatarelli Giovanni, in relazione alla pena residua di anni due, mesi otto di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 15.2.2016, irrevocabile dal 9.11.2017, per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. A ragione della decisione, rilevato che la pena residua da espiare era superiore ai due anni di reclusione, riteneva che non sussistessero i presupposti per l'ammissione del condannato alla misura della detenzione domiciliare; quanto alla domanda di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, reputava che non fosse possibile formulare un giudizio favorevole atteso che: il Tatarelli annoverava carici pendenti per fatti analoghi; era soggetto privo di abitazione idonea, come risultava dalle informazioni fornite di Carabinieri di Ciampino con nota del 14.3.2020; non sussisteva alcuna indicazione lavorativa.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Caputo, formulando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza delle norme processuali "in relazione alla mancata partecipazione del difensore all'udienza da remoto del 16.12.2020 (ex art. 23 D.L. n. 137/2020; provvedimento Ministero Giustizia DGSIA del 2.11.2020)", per non avere detto difensore ricevuto il link che gli avrebbe consentito di collegarsi via skype o via teams e, quindi, per non essere stato posto nelle condizioni di partecipare all'udienza, celebrata il 16.12.2020, da remoto.
Ha, inoltre, eccepito il difetto di notifica al Tatarelli (sia pure presso il domiciliatario) del disposto rinvio della trattazione del procedimento dall'udienza fissata per il 20.3.2020 a quella successiva del 16.12.2020, comunicato solo al suo difensore il 16.3.2020. 2.2. Con il motivo indicato con il n. 1 bis, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., essendo stata la decisione assunta dal Tribunale fondata su un "titolo esecutivo diverso da quello che aveva originato il procedimento di sorveglianza", sostenendo che il Tribunale avrebbe potuto detrarre dalla pena residua in espiazione quarantacinque giorni per la liberazione anticipata già maturata e, quindi, ritenere che l'entità della stessa fosse inferiore ai due anni di reclusione.2.3.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale "in relazione alla presenza di un domicilio valido e di un'attività lavorativa in corso", assumendo che al Tatarelli, in data 16.3.2019, era stato notificato presso la palestra dove svolge attività lavorativa, un atto "apparentemente riferibile al procedimento di esecuzione inerente lo stesso titolo esecutivo" e che, in quella occasione, aveva dichiarato di vivere in Roma, Via Guido Figliolini, n. 27/C; ha, conseguentemente, sostenuto che le circostanze valorizzate dal Tribunale al fine di rigettare la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (assenza di un valido domicilio e mancanza di attività lavorativa), sarebbero entrambe smentite per tabulas. 2.4.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza e/o inesistenza di motivazione in ordine alla presenza del carico pendente", evidenziando che il reato in questione era stato commesso ben cinque anni prima rispetto a quello che aveva originato il procedimento di sorveglianza. 2.5. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza e/o inesistenza della motivazione in ordine alla mancanza di un'istruttoria adeguata": secondo la difesa, l'unica attività istruttoria svolta sarebbe consistita nell'acquisizione della annotazione dei Carabinieri di Ciampino, mentre non sarebbe stato attivato alcun contatto con gli assistenti sociali.
3. In data 9 aprile 2021, il difensore del condannato ha Proposto motivi nuovi: - in aggiunta al primo motivo, ha evidenziato: dal verbale dell'udienza del 16.12.2020 non si evincerebbe la presenza di alcun avvocato in difesa del condannato, neanche di quello che avrebbe dovuto essere nominato, stante l'assenza del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; ciò 'avrebbe determinato una nullità assoluta; - ha ribadito quanto sostenuto nell'ultimo periodo del primo motivo di ricorso, in relazione all'omessa notifica del rinvio della trattazione del procedimento dal 20.3.2020 al 16.12.2020 al Tatarelli; - in aggiunta al motivo indicato al n..1 bis, ha evidenziato che in data 1.4.2021 erano stati concessi al condannato 45 giorni di liberazione anticipata, con conseguente riduzione della pena residua da espiare; - ha ribadito quanto evidenziato con gli altri motivi di ricorso, rappresentando anche che il difensore aveva inoltrato al Tribunale di sorveglianza istanza di rinvio della trattazione del procedimento fissato per il 16.12.2020, al fine dell'espletamento di attività istruttoria, di cui però non vi era traccia nel relativo fascicolo.4.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Kate Tassone, ha concluso, chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla censura relativa all'assenza di un'istruttoria adeguata e, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio sul punto.
5. In data 26 maggio 2020, il difensore del condannato ha depositato memoria, con la quale ha replicato alle osservazioni del Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nel suo complesso, va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente generico non essendo supportato da alcun elemento a dimostrazione di quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla mancata ricezione da parte del difensore di fiducia del link per potere effettuare il collegamento tramite la piattaforma informatica e, quindi, potere partecipare all'udienza del 16.12.2021 dinnanzi al Tribunale di sorveglianza da remoto.
2. Infondata è la censura contenuta nell'ultimo periodo del primo motivo di ricorso, relativa all'omessa notifica al Tatarelli del rinvio della trattazione del procedimento dall'udienza del 20.3.2020 a quella del 16.12.2020. E in vero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dagli atti del procedimento, ai quali questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale devoluta, risulta che detto rinvio è stato notificato all'avvocato Caputo Giuseppe, domiciliatario del Tatarelli, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata.
In ogni caso, osserva il Collegio, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso incentrato sull'omessa notifica al difensore di fiducia della comunicazione di un rinvio dell'udienza di appello per legittimo impedimento, eseguita mediante l'invio in unica copia dell'ordinanza e del cd. biglietto di cancelleria, nel quale era specificato che destinatari della comunicazione dovevano intendersi sia il difensore, che l'imputato domiciliato presso di lui ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.)" (Cass.
Sez. 2, n. 8887 del. 17/01/2019, Rv. 276528; conforme: Cass. Cass. Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Rv. 272313).3. L'ulteriore deduzione contenuta nei motivi aggiunti, con la quale il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza per mancata partecipazione all'udienza di un avvocato in difesa del condannato, non è fondata; dal verbale di udienza, sebbene non sia stato indicato il nominativo di alcun difensore intervenuto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in difesa del Tatarelli, stante la rilevata assenza del difensore di fiducia, risulta chiaramente che la difesa ha preso parte al procedimento, rassegnando le proprie conclusioni ("insiste"), come, peraltro, ammesso dallo stesso ricorrente.
La sola omissione materiale del nome del difensore nel verbale di udienza, dovuta a evidente svista del cancelliere, non determina nullità del verbale e, quindi, del giudizio, quando risulta chiaramente dal verbale stesso che il difensore è stato presente, ha assistito l'interessato e ha formulato le conclusione finali (cfr. Cass. Sez. 3, n. 15942 del 12/02/2020, Rv. 278880).
4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso indicato con il n. 1 bis, dovendosi osservare che il titolo esecutivo rispetto al quale era stata formulata la domanda di concessione delle misure alternative alla detenzione, valutata dal Tribunale di sorveglianza, era costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma del 15.2.2016, irrevocabile dal 9.11.2017, a nulla rilevando che la pena residua da espiare, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe stata diversa da quella indicata nell'ordinanza impugnata. Peraltro, come specificato nei motivi nuovi, la pena residua da espiare era risultata essere inferiore ai due anni di reclusione solo a seguito della concessione in favore del condannato della liberazione anticipata con ordinanza dell'1.4.2021, cioè in data successiva a quella in cui era stato emesso il provvedimento impugnato.
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che è lo stesso ricorrente ad affermare che l'atto notificatogli in data 16.3.2019 era "apparentemente" riferibile al procedimento di esecuzione inerente lo stesso titolo esecutivo, sicché quei dati che avrebbero dovuto desumersi proprio dalla notifica di quell'atto, relativo però ad altro procedimento, sono del tutto ininfluenti rispetto a quello instaurato dinnanzi al Tribunale di sorveglianza alla cui attenzione nulla era stato sottoposto dal condannato (è lo stesso difensore che ha evidenziato che una sua documentata istanza rivolta al Tribunale non risultava pervenuta).
5. La censura contenuta nel terzo motivo di ricorso è inammissibile perché di puro merito e, comunque, assolutamente generica.
6. Infine, quanto al quarto motivo di impugnazione, giova osservare che l'effettiva reperibilità del condannato è indispensabile ai fini dell'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, postulando, detta misura un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato e il servizio sociale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Rv. 276191, che ha affermato che "l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni"). Conseguentemente, in applicazione del superiore principio di diritto, le censure difensive sono assolutamente inconsistenti, avendo il Tribunale di sorveglianza, alla stregua delle informazioni assunte presso i Carabinieri di Ciampino, accertato che il domicilio indicato nella domanda fosse inesistente.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 giugno 2021