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Sentenza — n. 35768/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35768/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35768/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova confermava l'anteriore decreto del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto Giorgio Girotti. Il Tribunale - pur dando atto che Girotti aveva fruito di un primo permesso premio orario, concesso dallo stesso Consesso in data 4 giugno 2020, dopo che ia Corte di cassazione aveva censurato, per vizio di motivazione, l'originario diniego - dichiarava di condividere la decisione del primo giudice, il quale, richiamate le considerazioni del gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di pena, aveva ritenuto incompleto il percorso di revisione critica svolto dal condannato, giudicato tuttora socialmente pericoloso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311-01).Da entrambi gli angoli visuali, il permesso premio svolge una specifica funzione pedagogico-propulsiva. Esso diviene infatti, attraverso l'osservazione, da parte degli operatori penitenziari, degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà, anche un mezzo diretto ad agevolare la progressione rieducativa (Corte cost., n. 32 del 2020, n. 253 del 2019, nn. 227 e 504 del 1995); mezzo sotto un certo aspetto cruciale, perché tale da consentire la progressione nella premialità (e, per converso, anche la regressione), in modo funzionale all'esistenza, o meno, di ulteriori avanzamenti (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608-01 e 273609-01).

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione rinnovo del permesso di dimora carcerazione preventiva eccessiva capacità di subire la carcerazione regime penitenziario mantenimento della carcerazione di sicurezza
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Girotti Giorgio, nato a Genova 1'08/02/1965 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del Tribunale di sorveglianza. di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia °dello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. «

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova confermava l'anteriore decreto del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto Giorgio Girotti. Il Tribunale - pur dando atto che Girotti aveva fruito di un primo permesso premio orario, concesso dallo stesso Consesso in data 4 giugno 2020, dopo che ia Corte di cassazione aveva censurato, per vizio di motivazione, l'originario diniego - dichiarava di condividere la decisione del primo giudice, il quale, richiamate le considerazioni del gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di pena, aveva ritenuto incompleto il percorso di revisione critica svolto dal condannato, giudicato tuttora socialmente pericoloso.

2. Girotti ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di connessi motivi in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo aver lamentato le carenze informative e documentali del fascicolo processuale, il ricorrente richiama il permesso premio già concesso, e regolarmente goduto, nonché le favorevoli valutazioni poste a base del relativo provvedimento, ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata. Poiché dette valutazioni sarebbero pienamente coerenti con i progressi trattamentali registrati nei lunghi anni della sua ininterrotta carcerazione, il ricorrente invoca in questa sede l'annullamento dell'ordinanza stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte, nell'esaminare il fondamento dell'istituto del permesso premio nell'ambito del vigente ordinamento penitenziario, ne ha da tempo messo in risalto la natura polifunzionale. La relativa esperienza, che costituisce parte integrante del programma di trattamento (art. 30-ter, comma 1, legge n. 354 del 1975), è prospettiva tale da incentivare la collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, in funzione dell'ottenimento della ricompensa prevista, come suggerisce la denominazione stessa del beneficio; il quale, al tempo stesso, rappresenta uno strumento di rieducazione, in quanto consente l'iniziale reinserimento del condannato in società (Corte cost., n. 90 del 1988;

Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311-01).Da entrambi gli angoli visuali, il permesso premio svolge una specifica funzione pedagogico-propulsiva. Esso diviene infatti, attraverso l'osservazione, da parte degli operatori penitenziari, degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà, anche un mezzo diretto ad agevolare la progressione rieducativa (Corte cost., n. 32 del 2020, n. 253 del 2019, nn. 227 e 504 del 1995); mezzo sotto un certo aspetto cruciale, perché tale da consentire la progressione nella premialità (e, per converso, anche la regressione), in modo funzionale all'esistenza, o meno, di ulteriori avanzamenti (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608-01 e 273609-01).

3. Tali brevi notazioni di sistema sono già in grado di far risaltare la mancata tenuta logica dell'ordinanza impugnata, che, a fronte di condannato già ritenuto meritevole di avviare (sia pure secondo modalità, anche temporali, prudentemente contenitive) l'esperienza dei permessi premio, ha ritenuto di interromperla, operando così un'oggettiva regressione trattamentale nei confronti dell'odierno ricorrente, senza dare compiuto conto delle ragioni sottese al mutato apprezzamento. Il Tribunale non richiama i contenuti della precedente ordinanza concessiva, né dà conto dell'esito del beneficio una prima volta concesso, e non misura dunque, alla loro stregua, l'assertiva odierna conclusione di insufficienza del processo di rieducazione del condannato e di persistenza della sua pericolosità sociale.

4. Non può bastare, nei contesto richiamato, farsi scudo del parere del gruppo di osservazione e trattamento, posto che esso, nella parte riprodotta nel provvedimento impugnato, non si confronta con le risultanze evidentemente favorevoli già giudizialmente apprezzate e non appare adeguatamente analitico nel rivalutarne la consistenza. Il provvedimento in questione, e il parere che lo sorregge, appaiono del resto anche internamente contraddittori, nel momento in cui essi danno atto della sostanziale regolarità comportamentale del detenuto, della sua attiva partecipazione alle attività trattamentali e, addirittura, dell'avvenuta sua ammissione al regime di lavoro esterno, funzionale all'inserimento in un laboratorio teatrale.

L'ammissione al lavoro esterno non comporta, necessariamente e di per se stessa, la concessione dei permessi premio, ma impone un obbligo rafforzato di motivazione in caso di loro diniego (Sez. 1, n. 36456 del 2018, citata). E nell'ordinanza impugnata non viene chiarito come, rispetto alla asserita pericolosità sociale, si giustifichino gli spazi di movimento in ambiente libero, che al detenuto sono già consentiti dal fatto di lavorare all'esterno, e siano viceversa reputate inadeguate le modalità, comunque stringenti, del premesso-premio richiesto.

5. L'ordinanza impugnata, affetta dalle segnalate incongruenze motivazionali e di giudizio, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente per rinnovata valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova pe