Sentenza — n. 35767/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che aveva respinto la domanda ex art. 35 -ter Ord. pen. nell'interesse di Massimo Sebastiano Messina in relazione ad alcuni periodi di detenzione, escludendo il trattamento disumano e degradante in ragione della considerazione della spazio individuale delle celle e dei fattori compensativi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, inoltre, non avrebbe potuto rigettare l'istanza rivolta a individuare, attraverso l'accesso di un consulente tecnico di parte o di un perito, le esatte dimensioni delle celle in cui era stato ristretto il ricorrente, in modo da sciogliere i dubbi in ordine ai dati trasmessi al riguardo dall'Amministrazione. Sicché, la decisione non avrebbe potuto escludere le condizioni di trattamentoyumano e degradante individuate dalle pronunzie della Corte EDU.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESSINA MASSIMO SEBASTIANO nato a CATANIA il 27/04/1973 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che aveva respinto la domanda ex art. 35 -ter Ord. pen. nell'interesse di Massimo Sebastiano Messina in relazione ad alcuni periodi di detenzione, escludendo il trattamento disumano e degradante in ragione della considerazione della spazio individuale delle celle e dei fattori compensativi.
2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione Messina Massimo Sebastiano, tramite il proprio difensore, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che il reclamo è stato rigettato in relazione a tutti i periodi di detenzione in cui il ricorrente era stato ristretto con uno spazio individuale della cella inferiore a quello minimo consentito, ma anche in presenza di altre mancanze che non garantivano livelli accettabili di pulizia personale e dei locali, l'uso privato dei bagni, la libertà di movimento, la luce naturale, il ricambio d'aria e il riscaldamento delle celle, l'adeguato accesso ai passaggi e la permanenzyk all'aperto, la possibilità di attività lavorative, la qualità e la sufficienza del cibo.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe potuto rigettare l'istanza rivolta a individuare, attraverso l'accesso di un consulente tecnico di parte o di un perito, le esatte dimensioni delle celle in cui era stato ristretto il ricorrente, in modo da sciogliere i dubbi in ordine ai dati trasmessi al riguardo dall'Amministrazione. Sicché, la decisione non avrebbe potuto escludere le condizioni di trattamentoyumano e degradante individuate dalle pronunzie della Corte EDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Le doglianze mosse rassegnano, secondo un percorso meramente assertivo, tutta una serie di disagi e di limitazioni della detenzione, in assenza però di concreti riferimenti alla specifica detenzione da considerare e a fronte di rilievi dello stesso genere già prospettati in sede di reclamo, che, come appropriatamente spiegato dal Tribunale, non consentivano di smentire i dati e le coerenti conclusioni illustrati dal Magistrato di sorveglianza in sede di diniego, in forza di una valutazione complessiva dei fattori compensativi precisamente ,/ menzionati dai giudici di merito e tenuto conto della permanenza in celle che garantivano spazi individuali superiori a tre e talvolta anche a quattro metri.
Le censure, oltre a sostenere in termini assertivi più ridotte dimensioni delle celle, non specificano a quale delle diverse allocazioni si riferiscono quando elencano una vasta gamma di fattori negativi della detenzione e disconoscono di contro tutti quelli compensativi; né per tali ragioni consentono di comprendere la rilevanza delle ulteriori misurazioni che invocano senza riferimenti specifici. Per il resto, è dato cogliere solo il richiamo a indagini non concretamente associabili alle specifiche condizioni di detenzione del ricorrente trattate o la generica enunciazione di principi affermati in materia di disumanità della pena.
Si tratta, dunque, di doglianze tutte inammissibili in quanto aspecifiche.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa della ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021.