Sentenza — n. 35765/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Stefano Calafiore avverso il provvedimento col quale era stato disposto il sequestro prevent .vo del complesso aziendale e del capitale sociale della "V.M.C. di Monica S Ilaci s.a.s.", nel procedimento in cui Stefano Calafiore, Monica Schillaci e Giuseppe Corona erano indagati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1. cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 240 cod. pen, artt. 512-bis cod. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Una prospettazione, però, che, come pure rilevato nell'ordinanza impugnata, negando in radice la posizione di socio occulto di Corona e dunque invocando la restituzione dell'intera azienda, si pone in contrasto con il significato che è stato attribuito alle altre emergenze motivatamente apprezzate in sede di merito, cioè al contempo nel senso del parziale apporto partecipativo da parte di Corona. Né per altro verso le censure si misurano con i principi - pure richiamati dal Tribunale - in materia di confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. nen, dei beni aventi un nesso di pertinenzialità con il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, le cui manifestazioni da parte di Corona, anche sul versante economico, vengono parimenti descritte nell'intero provvedimento.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE STEFANO nato a PALERMO il 16/10/1974 avverso l'ordinanza del 24/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; /sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, Avvocato Raffaele Bonsignore , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Stefano Calafiore avverso il provvedimento col quale era stato disposto il sequestro prevent .vo del complesso aziendale e del capitale sociale della "V.M.C. di Monica S Ilaci s.a.s.", nel procedimento in cui Stefano Calafiore, Monica Schillaci e Giuseppe Corona erano indagati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1. cod. pen.
2. Secondo la ricostruzione accusatoria, l'attività della "V.M.C. di Monica Sqilaci s.a.s.", nonostante l'intestazione formale del capitale sociale ai coniugi Stefano Calafiore e Monica Schillaci, faceva capo al coindagato Giuseppe Corona, qualificato esponente dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, che si era servito di detti coniugi quali prestanome, sussistendo, pertanto, il nesso di pertinenzialità fra il reato e il bene di cui sopra che poteva consentire la confisca, innanzitutto, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 416-bis, settimo comma, cod. pen.
Tale prospettazione si fondava sulle risultanze di intercettazioni e di altre attività di indagini riguardanti l'acquisto e la gestione di un bar da parte della società, da cui si desumeva che Corona era stato il dominus dell'iniziativa fin dal momento delle trattative per il trasferimento, tanto da versare le somme a titolo di cauzione per il suo perfezionamento e poi da percepire gli introiti dell'attività. Il Tribunale del riesame, dando conto del compendio di elementi rappresentati nel provvedimento impugnato circa il ruolo svolto da Corona e di quelli dedotti dalla difesa volti a rappresentare gli oneri economici sostenuti dai coniugi Calafiore-Schillaci per far fronte all'acquisito di cui sopra, osservava che seppure non poteva rilevarsi il totale inquinamento mafioso delle risorse investite nell'attività, non risultava smentita l'ingerenza di Corona quale socio occulto dei coniugi intestatari, così non potendosi accedere alla richiesta di restituzione dell'intera azienda, essendo comunque incerta l'effettiva ripartizione delle quote.
In forza di tali considerazioni i Giudici di merito rigettavano l'impugnazione.
3. Avverso il provvedimento del Tribunale propone ricorso per cassazione Stefano Calafiore, tramite il difensore, denunciando violazione degli artt. 512-bis cod. pen., 125, 192, 273, 321 e 546 cod. pen., nonché vizi della motivazione. Deduce che la stessa motivazione adottata dai Giudici del riesame finisce per riconoscere come non sia presente nemmeno il fumus commissi delicti. Tanto in ragione di quanto dedotto e documentato dalla difesa in ordine alla provenienza dal socio Calafiore delle risorse per l'acquisto dell'attività di bar. Sicché sussisteva la violazione di legge inficiante il sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. La motivazione del provvedimento impugnato mostra di aderire alla ricostruzione contenuta nel decreto di sequestro, che dà conto di come Corona si sia ampiamente intromesso nella fase di acquisizione e poi nell'esercizio dell'attività a nome della società intestata ai coniugi Calafiore - Schillaci. Secondo le risultanze delle intercettazioni specificatamente illustrate, l'intervento di Corona si è manifestata in diversi modi: gestendo personalmente l'acquisto del bar, versando mensilità a titolo di cauzione, interessandosi dell'allaccio dell'utenza elettrica dei locali e al reperimento della documentazione necessaria per perfezionare la cessione dell'azienda, successivamente ingerendosi quale dominus nella destinazione e nella percezione degli introiti.
Circostanze, queste, che si prestano a supportare, in sede di verifica del fumus boni iuris a sostegno dell'accusa in materia di sequestro preventivo, il successivo assunto secondo cui l'attività e pertanto il complesso aziendale della società apparivano almeno in parte inquinati da immissioni da parte del predetto Corona al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, con la piena adesione e dunque consapevolezza dei concorrenti intestatari. Questa ricostruzione non è di certo inconciliabile con il riconoscimento di un concorrente apporto economico dei soci formali secondo le risultanze ancora illustrate e ribadite nei motivi del ricorso a sostegno dei rilievi difensivi.
Una prospettazione, però, che, come pure rilevato nell'ordinanza impugnata, negando in radice la posizione di socio occulto di Corona e dunque invocando la restituzione dell'intera azienda, si pone in contrasto con il significato che è stato attribuito alle altre emergenze motivatamente apprezzate in sede di merito, cioè al contempo nel senso del parziale apporto partecipativo da parte di Corona. Né per altro verso le censure si misurano con i principi - pure richiamati dal Tribunale - in materia di confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. nen, dei beni aventi un nesso di pertinenzialità con il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, le cui manifestazioni da parte di Corona, anche sul versante economico, vengono parimenti descritte nell'intero provvedimento.
3. Ciò posto, i rilievi difensivi mossi nel ricorso, laddove continuano a concentrarsi sugli apporti e sulle iniziative dei soci formali per contestare il fumus boni iuris del reato per cui si procede nei confronti del ricorrente, non possono dimostrare la violazione di legge che può essere denunciata in sede di ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo (art. 325 cod. proc. pen.), neppure sotto il profilo della mera apparenza della motivazione adottata.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il