Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35764/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35764/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35764/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di giudizio con rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 24 settembre 2019 (n. 5392/2020), rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse della S.I.M. Società Immobiliare Metapontina s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 gennaio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2506 cod. civ; Sentenza — n. 35764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, la nota del 27 maggio 2020 relativa al carico erariale della Officine Meccaniche Nardelli valorizzata dal Tribunale, non solo conteneva indicazioni metodologicamente fuorvianti circa l'esatta individuazione dell'ammontare del debito residuo, ma anche si riferiva a obblighi fiscali in parte diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (considerate dall'art. 11 del. d.lgs. n. 74 del 2000), nonché ad alcune cartelle dell'anno 2018, cioè a debiti la cui esistenza neppure era nota allorquando sarebbe stato commesso il reato. 3.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
occultamento di beni elusione fiscale liquidazione di fondi appropriazione indebita di imposte alla fonte beni sequestrati sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2506 cod. civ
La questione devoluta, secondo quanto aggiunto dai Giudici di legittimità, afferiva, alla stregua della prospettazione difensiva, al tema della responsabilità solidale ex legge della società cessionaria (ai sensi dell'art. 2506 cod. civ., dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.I.M. SOCIETA' IMMOBILIARE METAPONTINA SRL avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del TRIBUNALE LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditcp i difensori, Avvocati Sebastiano Albanese e Isabella Barone, che hanno concluso chiedendo accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di giudizio con rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 24 settembre 2019 (n. 5392/2020), rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse della S.I.M. Società Immobiliare Metapontina s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 gennaio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina.

2. Il provvedimento reso dal Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio illustrava che il sequestro preventivo di cui trattasi aveva avuto a oggetto beni immobili in atto intestati alla S.I.M Società Immobiliare Metapontina s.r.I., in quanto ritenuti lo strumento del reato previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, addebitato, in concorso, a diverse persone sottoposte ad indagini. I predetti immobili, secondo la prospettazione accusatoria, erano risultati interessati da un doppio passaggio di proprietà, attuato mediante due atti di scissione parziale, avendosi così un primo trasferimento del 18 novembre 2015 dalle Officine Meccaniche Nardelli s.r.l. alla Grandi Beni s.r.l. e un secondo trasferimento in data 11 novembre 2016 da quest'ultima società alla S.I.M.

Immobiliare s.r.l. Tali operazioni erano rivolte a svuotare il patrimonio immobiliare delle Officine Meccaniche Nardelli s.r.l. in danno dei creditori della stessa e in particolare dell'erario, rispetto al quale la società in questione aveva un'esposizione per debiti tributari, relativi a imposte sui redditi e sLI valore aggiunto, ammontante ad euro 487.801,04. Il sopradescritto meccanismo mosso dall'intento di sottrarre fraudolentemente i beni delle Officine Meccaniche Nardelli s.r.l. alle procedure di riscossione coattiva dell'erario era ben ricostruibile alla stregua delle risultanze di intercettazioni e di altre attività di indagine.

Il Tribunale di Messina, soffermandosi su quanto osservato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento della precedente decisione di rigetto della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, dava atto che un primo rilievo riguardava la mancata risposta alla deduzione difensiva secondo cui dopo la prima scissione, con un verbale di assemblea del dicembre 2015 (allegato), la Grandi Beni si era accollata i debiti erariali della Officine Meccaniche Nardelli. La questione devoluta, secondo quanto aggiunto dai Giudici di legittimità, afferiva, alla stregua della prospettazione difensiva, al tema della responsabilità solidale ex legge della società cessionaria (ai sensi dell'art. 2506 cod. civ., dell'art. 173, comma 13, T.U. n. 917 del 22 dicembre 1986 e dell'art. 15, d.

Igs. n. 472 del 18/12/1997). Tale tema, però, non era stato mai considerato in sede di merito, seppur potenzialmente in grado di incidere sulla possibilità di configurare l'idoneità ex ante delle scissioni a pregiudicare il recupero dei crediti dell'Amministrazione finanziaria e, dunque, la stessa integrazione del reato. I Giudici del riesame con riguardo a tale tema osservavano che il secondo atto di scissione, intercorso tra la Grandi Beni, e la S.I.M. Società Immobiliare Metapontina, aveva consentito di trasferire gli immobili sottoposti a sequestro nel patrimonio di quest'ultima società, in relazione alla quale però non poteva operare il particolare regime di solidarietà per i debiti erariali gravanti sulla società (in precedenza cessionaria), ossia sulla Officine Meccaniche Nardelli.

Ciò dunque rendeva il rilievo difensivo privo di refluenza sugli estremi del reato contestato secondo la richiesta verifica del solo fumus commissi delicti. Il Tribunale si soffermava poi su un secondo rilievo mosso in sede di legittimità, che si riferiva all'omesso esame della deduzione difensiva volta a rappresentare come già il patrimonio della Grandi Beni potesse essere considerato ex ante sufficiente ad assicurare le pretese dell'amministrazione. In proposito, i Giudici di merito osservavano che gli accertamenti esposti in una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, laddove riferiti al patrimonio della S.I.M.

Società Immobiliare Metapontina, non potevano comunque avere incidenza in ragione di quanto sopra rilevato sull'esclusione della solidarietà della stessa per i debiti tributari gravanti a carico della Officina Meccaniche Nardelli. Aggiungevano, inoltre, che il quesito posto al consulente di parte muoveva da un erroneo approccio nella misura in cui, per giungere alla valutazione della "capienza", si basava esclusivamente sul rapporto tra il valore del patrimonio della società obbligata e l'ammontare del credito erariale, di modo che, a fronte degli ingenti debiti della Grandi Beni inscritti a bilancio negli anni, i dati raffigurati solamente dall'attivo patrimoniale non potevano mai considerarsi confacenti.

Con riferimento alle condotte successive alle manovre ritenute fraudolente, il Tribunale, oltre ad escludere la possibilità che esse potessero incidere sulla sussistenza dei presupposti del reato già perfezionato nei termini ritenuti, si soffermava sul terzo e ultimo rilievo mosso dai Giudici di legittimità, che aveva censurato l'omesso esame delle critiche difensive rivolte a prospettare l'inoperatività della confisca ai sensi dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 27 del 2000, in ragione di quanto allegato dalla difesa circa il pagamento del debito tributario.

I Giudici di merito al riguardo precisavano che i beni erano stati sottoposti a sequestro in quanto strumento del reato, ossia ex art. 240, primo comma, cod. pen., in relazione al quale non erano applicabili le previsioni contenute nel succitato artY. 12-bis, diversamente concernenti il profitto o il prezzo del reato.Inoltre, osservavano che il pagamento, come dedotto, neppure poteva incidere sotto il profilo del periculum in mora, risultando da una nota sopraggiunta il 27 maggio 2020 che a carico della Officine Meccaniche Nardelli gravava ancora un'iscrizione a ruolo per complessivi euro 386.514,00, dovuta nella maggior parte a debiti di imposta, precedenti o coevi alle operazioni contestate, che potevano del pari rientrare nel fuoco dell'incolpazione cautelare.

Da tutte le considerazioni di cui sopra derivava la nuova decisione di rigetto.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la S.I.M. Società Immobiliare Metapontina s.r.I., tramite i difensori muniti di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante pro-tempo della medesima società. Il ricorso svolge doglianze affidate a tre articolati motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 11 d. Igs. n. 74 del 2000, 173 commi 12 e 13 del d.P.R. n. 917 del 1986, 15 comma 2 d. Igs. n. 417 del 1997 e 1292 e 2740 cod. civ. Deduce che, secondo le disposizioni appena citate, la Grandi Beni s.r.I., dopo la prima scissione considerata dall'accusa, diveniva a tutti gli effetti debitrice "in proprio", seppur non unica, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in relazione ai crediti dalla stessa originariamente vantati nei riguardi della Officine Meccaniche Nardelli s.r.I., rispondendo così per essi con tutto il suo patrimonio.

Inoltre, per effetto dell'applicazione della medesima disciplina, dopo la seconda scissione, la cessionaria S.I.M. Società Immobiliare Metapontina s.r.l. risultava anch'essa coobligata in solido e illimitatamente per gli stessi debiti tributari. Gli immobili trasferiti rimanevano, pertanto, passibili della stessa azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria, avendosi anzi una moltiplicazione dei soggetti allo stesso modo obbligati, esposti ad azioni estensibili anche alla restante parte del patrimonio. Sicché, non avrebbero potuto ritenersi i presupposti del reato. 3.2.

Il secondo motivo lamenta violazione delle stesse norme di cui sopra e di diverse altre connesse disposizioni in materia, nonché inosservanza degli artt. 627 comma 3 e 125, comma 1 n. 3, cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Le censure, sempre al fine di disconoscere un pregiudizio al soddisfacimento coattivo dei debiti tributari aventi rilevanza ai fini della commissione del reato configurato, lamentano la mancata considerazione della capienza, a garanzia dell'esito delle azioni, del patrimonio effettivo della coobligata Grandi Beni s.r.I., nonché di quello dell'ultima cessionaria, S.I.M.

Società Immobiliare Metapontina. La difesa rileva che la motivazione del provvedimento impugnato non si è uniformata agli obblighi di verifica a riguardo demandati in sede di annullamento. Deduce che il Tribunale ha, infatti, omesso di confrontarsi con tutti i dati dei bilanci allegati e con quant'altro esposto nella consulenza tecnica di parte, così giungendo a conclusioni circa il complessivo ammontare delle attività patrimoniali delle società sopra citate del tutto errate in diritto e in fatto, non considerando, fra l'altro, l'effettiva rilevanza sia di diverse poste indicate in bilancio negli anni, sia del reale valore degli immobili che figuravano nell'attivo.

Inoltre, la nota del 27 maggio 2020 relativa al carico erariale della Officine Meccaniche Nardelli valorizzata dal Tribunale, non solo conteneva indicazioni metodologicamente fuorvianti circa l'esatta individuazione dell'ammontare del debito residuo, ma anche si riferiva a obblighi fiscali in parte diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (considerate dall'art. 11 del. d.lgs. n. 74 del 2000), nonché ad alcune cartelle dell'anno 2018, cioè a debiti la cui esistenza neppure era nota allorquando sarebbe stato commesso il reato. 3.3.

Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 627, comma 3 e 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen., 11 e 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Rileva che il Tribunale non ha considerato il principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento con rinvio, secondo cui nel caso del delitto previsto dall'art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000, i beni alienati sono suscettibili di sequestro preventivo ai fini della confisca ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento a mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla così rilevando la qualificazione come prezzo o profitto del reato.

Anche in tale ipotesi, però, rimane applicabile il disposto di cui all'art. 12-bis, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000, che esclude l'operatività della confisca per la parte che il contribuente si è impegnato a versare e ha poi effettivamente versato all'Erario. Condizioni, queste, rimaste dimostrate dalla documentazione prodotta dalla difesa la cui valenza - avuto riguardo all'importo della somma per gli anni 2012 e 2013 - non era smentita dal calcolo di cui alla citata nota del 27 maggio 2020. Inoltre, si sono ignorati altri orientamenti giurisprudenziali che hanno fissato precisi limiti quanto al profitto confiscabile nel caso del reato in contestazione.

Infine, neppure ci si è attenuti all'insegnamento secondo cui nell'ipotesi di confisca facoltativa il giudice che dispone il sequestro deve motivare in ordine all'esistenza in concreto dell'esigenza di prevenire la commissione di nuovi reati.

4. A seguito di richiesta avanzata il 26 aprile 2021 dalla difesa è stata disposta la trattazione orale del ricorso. Tuttavia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha inoltrato in data 3 maggio 2021, conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la difesa ha fatto pervenire il 20 maggio 2021 aprile uno scritto qualificato come "motivi nuovi e comunque, memoria di replica", tramite cui ha ribadito e ancora sviluppa i rilievi mossi nei tre motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. All'odierna udienza di trattazione orale le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, così come riportate in epigrafe. ,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che il provvedimento impugnato, al fine di colmare la prima lacuna motivazionale rilevata in sede di annullamento di rinvio, ha distinto, quanto alla particolare estensione della responsabilità per i debiti tributari, gli effetti delle due scissioni individuate come operazioni fraudolente collegate fra loro, secondo le risultanze delle intercettazion$ e delle altre indagini in precedenza ampiamente richiamate nella stessa motivazione. Al riguardo, ha chiarito che la seconda scissione non poteva determinare detto trasferimento in capo alla società che figurava in essa quale cessionaria, ossia in capo alla ricorrente S.I.M.

Di talché, una volta intervenuto il passaggio dei beni a quest'ultima società, rimaneva smentito l'assunto difensivo secondo cui non era rinvenibile l'idoneità ex ante della condotta a pregiudicare l'attività O{ recuperatoria dell'Amministrazione richiesta ai fini dell'integrazione del reato. A fondamento di tale impostazione, i Giudici di merito, considerando le stesse coordinate normative richiamate dalla difesa, hanno preliminarmente dato atto che, quanto ai debiti tributari, vige, in caso di scissione, totale o parziale, il regime della solidarietà tra tutte le società beneficiarie insieme alla società scissa, illimitatamente e senza beneficium excussionis.

Tuttavia, gli artt. 173, commi 12 e 13, e 15, comma 2, del T.U. n. 917 del 22 dicembre 1986, che regolano tale particolare regime di solidarietà, si riferiscono a tutte le società coinvolte nelle operazioni in cui compare, quale società scissa, quella su cui gravano in origine gli obblighi tributari. Sicché, nel caso di un'altra scissione riguardante, quale cedente, la cessionaria nella prima operazione e quale cessionaria un'altra società ancora, quest'ultima non può rimanere sottoposta al regime di responsabilità di cui sopra. E' proprio il raggiungimento di tali effetti finali di tipo sottrattivo, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario - così come inseriti in una segmentata sequenza fraudolenta - che consente di ravvisare il delitto previsto dall'art. 11 d.

Igs. n. 74 del 2000, secondo i ragionamenti svolti nelle pronunzie di legittimità che si sono trovate a esaminare l'intervento di simili manovre (il provvedimento a ragione richiama appropriatamente i percorsi seguiti da Sez. 3, n. 19989 del, 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290; Sez. 3, n. 232 del 27/09/2017, dep. 2018,) Zattera, Rv. 272173; Sez. 3, n. 19595 del 09/02/2011, Vichi, Rv. 250471).I contrari rilievi difensivi in proposito, ancora sviluppati nella memoria depositata, continuano ad attribuire alle previsioni normative e alle pronunce che citano un significato che esse non hanno, ossia quello di estendere alle altre operazioni svolte dalla prima società cessionaria con altri soggetti, le stesse disposizioni relative alla particolare responsabilità afferenti alla sola precedente operazione in cui figura come cedente la società gravata dal debito tributario.

Un'interpretazione estensiva di norme eccezionali che non poggia su alcun dato letterale e che dovrebbe comportare l'operatività di un regime speciale, quanto all'illimitata responsabilità, in capo a qualsiasi soggetto coinvolto in una serie indefinita di operazioni a prescindere da ogni collegamento con quella riguardante i beni della società in origine obbligata e le sue dirette cessionarie. Ne consegue l'infondatezza delle doglianze svolte con il primo motivo.

3. Il secondo motivo censura la completezza del percorso motivazionale dei Giudici di merito che, considerando le deduzioni esposte in una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, ha approfondito il tema della "capienza" delle garanzie con riguardo al patrimonio della Grandi Beni quale cessionaria investita dal particolare regime di responsabilità di cui sopra; mentre con riguardo agli stessi rilievi riferiti invece alla società S.I.M., seconda cessionaria, va anche qui osservato che la questione risulta in radice superata dalle spiegazioni che sono intervenute in ordine all'infondatezza delle obiezioni oggetto del primo motivo.

Il Tribunale, in senso contrario all'assenza di un reale e concreto pericolo ex ante in ordine al soddisfacimento dei debiti tributari in ragione della garanzia assicurata al patrimonio della Grandi Beni, ha ragionevolmente considerato le incertezze dovute alla rappresentazione nello scritto difensivo degli importi riportati nell'attivo patrimoniale, a fronte delle possibili ricadute del totale di gran lunga superiore dei debiti pure iscritti in bilancio, per il 2015, il 2016 e il 2017. A fronte di ciò, il ricorso fa riferimento a possibili maggiori entrate derivanti da dismissioni di immobili a certe condizioni di mercato secondo certe stime, ad un attivo in bilancio costituito n massima parte da indefinite "partecipazioni", a certe condizioni di esigibilità di debiti già nel 2015 iscritti per un importo ascendente a un totale di euro 4.349.912,00, a vicende e operazioni solo successive all'epoca di verifica della sottrazione, agganciando a questi argomenti e ad altri percorsi comparativi di volta in volta esposti, altre considerazioni che dovrebbero smentire gli effetti sulle originarie garanzie per l'erario dovuti alla trasmigrazione dei beni, tramite la fittizia scissione, alla società non obbligata.

Ci si muove, invero, in un ambito rivalutativo, in opposizione a una specifica motivazione di merito che non riveste certamente le connotazioni dell'apparenza quanto alla dovuta verifica in ordine al profilo del solo "fumus commissi delicti" in modo da non potersi configurare la violazione di legge esclusivamente deducibile con il ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto, anche il secondo motivo risulta destituito di fondamento.

4. Il terzo motivo articola censure che attengono non più alla configurazione del reato, ma all'aspetto della sottoponibilità dei beni al sequestro preventivo. Anche al riguardo il Tribunale ha provveduto a colmare una mancanza motivazionale che era stata censurata in sede di annullamento con rinvio. Ivi si era rilevato che il primo provvedimento impugnato aveva del pari trascurato per intero le critiche contenute nella memoria difensiva circa l'inoperativ;tà della confisca ex art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 a seguito del pagamento del debito tributario.

Al riguardo, sono state esposte nella sentenza di annullamento le coordinate normative di riferimento e si sono menzionati alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità in materia. In tal modo si sono compiutamente rappresentati i profili della rilevanza dell'omissione motivazionale così come riscontrata a supporto dell'annullamento, ma non si è risolta la questione di diritto, a fronte della sola censura, anche dopo, della posizione silente mantenuta dai giudici di merito, nonostante la deduzione del pagamento del debito tributario dopo il fatto.

Dunque, alcun principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi risultava delineato in sede di annullamento con rinvio. Nel provvedimento qui impugnato si rileva che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, il sequestro preventivo nella specie non poteva rapportarsi solo alle finalità della confisca disciplinata dall'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, avente a oggetto ciò che costituisce esclusivamente il profitto o il prezzo del reato. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale reato (Sez. 3, n. 3095 del 23/11/2016, dep. 2017, Pugliese, Rv. 268986;

Sez. 3, n. 34798 del 04/06/2009, Bassova, Rv. 244781). Da ciò la corretta conclusione circa l'inapplicabilità nella specie del disposto di cui al comma 2 dell'art. 12 d. Igs. n. 74 del 2000 e dunque degli effetti escludenti la confisca (e ancor prima la misura cautelare reale) dovuti ai sopravvenuti versamenti in favore dell'erario, afferendo tali effetti alla confisca del solo prezzo e profitto cui fa solo riferimento il comma 1 dello stesso articolo.Le doglianze mosse nel terzo motivo del ricorso sviluppano una serie di considerazioni che si fondano sull'erroneo presupposto secondo cui in sede di annullamento con rinvio, in realtà per assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni sul tema, sarebbe stato fissato un principio di diritto cui attenersi.

Inoltre, invocano una sorta di commistione applicativa delle disposizioni di cui all'art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000 nel caso in trattazione, seppure esse non si riferiscono alle cose qualificabili come lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, la cui ablazione, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., è improntata a finalità, preventive, diverse da quelle che vengono perseguite dalla confisca di ciò che costituisce il solo profitto o prezzo del reato per cui soltanto i pagamenti del debito possono assumere in sé effetti escludenti.

La difesa, deducendo per altro verso che non sarebbe stato verificato il periculum in mora conformemente agli obblighi imposti in materia di sequestro di cose pertinenti al reato, non considera in primo luogo quanto rilevato nella motivazione del provvedimento a proposito delle stabilità dei propositi criminosi degli indagati risultanti dalle conversazioni intercettate e ai tempi e alle stesse ragioni delle iniziative di pagamento dopo le perquisizioni risalenti al 2016. Inoltre, sviluppa, ma solo nella memoria depositata oltre i termini di ammissibilità dei motivi nuovi, diverse considerazioni che vengono a opporsi a quanto ulteriormente esposto dai Giudici di merito in relazione alla strumentalità della libera disponibilità dei beni ai fini della commissione del reato per cui si procede, a fronte di informazioni nel 2020 circa la persistenza di debiti tributari.

Pertanto, i rilievi sul punto, implicanti piuttosto prospettazioni (proprie di un'istanza di revoca del sequestro) circa l'attualità delle ragioni cautelari secondo le condizioni in divenire clh considerabili, non possono dimostrare la mancanza - apparenza della motivazione di conferma del provvedimento genetico del sequestro che può essere rilevata in sede di legittimità quale violazione di legge. Anche il motivo in questione, dunque, risulta privo di fondamento.

5. Dal conseguente rigetto d