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Sentenza — n. 35763/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35763/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35763/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Palmiro Bonomelli avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 24 giugno 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra il 20 aprile ed il 19 ottobre 2017. A tal fine, ha segnalato che il 13 settembre 2017 Bonomelli, al tempo sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non è stato reperito in casa in occasione del controllo effettuato dai Carabinieri intorno alle ore 23,00 né ha fornito, al riguardo, convincente giustificazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35763/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom liberazione condizionale diritto di essere arrestato allontanamento malgrado rischio di persecuzione permesso di dimora scaduto diritto di rimanere

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONOMELLI PALMIRO nato a FONTENO il 27/11/1958 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Palmiro Bonomelli avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 24 giugno 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra il 20 aprile ed il 19 ottobre 2017. A tal fine, ha segnalato che il 13 settembre 2017 Bonomelli, al tempo sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non è stato reperito in casa in occasione del controllo effettuato dai Carabinieri intorno alle ore 23,00 né ha fornito, al riguardo, convincente giustificazione.

2. Palmiro Bonomelli propone, con l'assistenza dell'avv. Enrico Mastropietro, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato senza tener conto del fatto che egli, che occupa, da solo, un immobile distribuito su più piani, non ha sentito il suono del citofono.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355).

La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dalla riscontrata violazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa della detenzione domiciliare, sintomo di resistenza al trattamento e di scarsa partecipazione all'attività finalizzata al reinserimento sociale del condannato. Correttamente, non ha tenuto conto delle giustificazioni tardivamente offerte dall'odierno ricorrente il quale, nel proporre reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza, nulla aveva obiettato sul punto, se non affermando (cfr., in specie, pag. 3 del reclamo) di non avere violato, nell'occasione, la misura cautelare coercitiva dell'obbligo di dimora, ciò che, tuttavia, non gli era contestato, ascrivendoglisi, piuttosto, di essersi sottratto all'esecuzione di una pena definitiva.

Né le conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza — fondate sui documentati esiti di attività di polizia giudiziaria, della cui rispondenza al vero non vi è motivo alcuno di dubitare — possono essere legittimamente rimesse in discussione per il fatto che Bonomelli, solo all'udienza di discussione del reclamo, abbia sostenuto, tramite la sua difesa, di non avere sentito il trillo del campanello, senza in alcun modo mettere in discussione e, tantomeno, provarne il malfunzionamento ovvero allegare circostanze comunque attestanti che egli, quella sera, si trovava in casa.

Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perché frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di una circostanza di fatto idonea, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente al semestre nel quale si inserisce la condotta de qua agitur, della domanda di liberazione anticipata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende