Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35762/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35762/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35762/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza dell'8 aprile 2020 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Benito Leo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 16 dicembre 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri decorsi tra il 20 maggio 1994 ed il 19 novembre 2000 e dichiarato inammissibile quella relativa alla liberazione anticipata speciale ed al periodo 28 dicembre 2010-28 giugno 2011. A tal fine, ha segnalato che egli è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Lecce del 13 gennaio 2016, per avere fatto parte di un'associazione mafiosa sino al novembre 2010, condotta emblematica del fallimento dell'insuccesso dell'azione rieducativa spiegata nei suoi confronti negli anni precedenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

Parole chiave

Generato dall'IA
liberazione condizionale prescrizione della pena esenzione dalla pena revoca della sospensione condizionale riabilitazione esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEO BENITO nato a BRINDISI il 19/11/1959 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 aprile 2020 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Benito Leo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 16 dicembre 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri decorsi tra il 20 maggio 1994 ed il 19 novembre 2000 e dichiarato inammissibile quella relativa alla liberazione anticipata speciale ed al periodo 28 dicembre 2010-28 giugno 2011. A tal fine, ha segnalato che egli è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Lecce del 13 gennaio 2016, per avere fatto parte di un'associazione mafiosa sino al novembre 2010, condotta emblematica del fallimento dell'insuccesso dell'azione rieducativa spiegata nei suoi confronti negli anni precedenti.

2. Benito Leo propone, con l'assistenza dell'avv. Silvia Pennucci, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato sulla scorta del mero dato formale connesso alla patita condanna e senza tener conto del comportamento da lui serbato nei semestri considerati e degli strumenti di trattamento in concreto predisposti in suo favore dall'amministrazione penitenziaria. Con il secondo ed ultimo motivo, ha eccepito vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso, con riferimento al semestre nel quale egli scontava condanna per reAto ostativo ai sensi dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ogni doverosa verifica in ordine all'eventuale sussistenza delle condizioni — in chiave, tra l'altro, di esclusione di attuali collegamenti con la criminalità organizzata o di collaborazione con la giustizia ovvero ancora di collaborazione c.d.

«impossibile» — che, in questi casi, consentono l'applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale anche a chi è stato condannato per uno dei gravi reati compresi nell'ambito applicativo della citata disposizione di ordinamento penitenziario.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355).

La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. A quest'ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, precisa in motivazione, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, che il principio dell'incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale».

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dall'accertata militanza mafiosa di Benito Leo, protrattasi, addirittura, sino a grande distanza temporale dal periodo detentivo di cui si discute. Trattasi di condotta che, per l'elevatissima offensività, la natura permanente del reato e la persistenza della partecipazione, dimostra ictu °cui/ che l'azione rieducativa riservata a Leo non ha sortito effetto alcuno, sicché, quali che siano stati il contegno tenuto dal condannato, tra il 1994 ed il 2000, in costanza di detenzione, da un canto, ed il concreto atteggiarsi degli interventi trattamentali, dall'altro, la conclusione raggiunta dal Tribunale di sorveglianza si palesa esente da vizi di sorta nella parte in cui attesta, alla luce della successiva condotta del condannato, il suo mancato allontanamento dai modelli devianti che lo hanno spinto alla commissione dei reati oggetto di accertamento giurisdizionale.

Il ricorrente, al riguardo, si è limitato a protestare, genericamente, la scarsa conducenza del ragionamento seguito dal Tribunale di sorveglianza e a rivendicare l'applicazione di un indirizzo ermeneutico — espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550 — che, tuttavia, attiene alla diversa (e, per certi versi, opposta) ipotesi in cui si pretenda di valutare, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, comportamento che, ha rilevato la giurisprudenza di legittimità, non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata, mentre deve ribadirsi, con specifico riferimento al caso in esame, che «In tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435). 3.1.

Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, è sufficiente notare come Leo, nel proporre reclamo averso la decisione del Magistrato di sorveglianza, non aveva specificamente e ritualmente contestato, secondo quanto si legge nel provvedimento qui impugnato, la declaratoria di inammissibilità della istanza relativa al periodo in cui egli scontava una pena inflittagli per reato c.d. ostativo, onde non può, in questa sede, essere censurata l'omessa motivazione sul punto, ormai precluso dalla prestata acquiescenza alla originaria statuizione che, peraltro, viene oggi contestata in termini di assoluta genericità e senza spiegare, in concreto, sotto quale aspetto e sulla base di quali argomenti il condannato potrebbe essere ammesso alla liberazione anticipata speciale.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca