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Sentenza — n. 35761/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35761/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35761/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4/11/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo avanzato da Bouchaib Morchld avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 123 D. L. n. 18 del 2020, in quanto l'istante era stato condannato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti aggravata ex art. 80, comma 2, DPR n. 309 del 1990, trattandosi di titolo di reato ricompreso nella previsione di cui all'art. 4 bis O.P. e quindi escluso dall'applicazione dell'invocato beneficio. 1.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale impostazione è coerente con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno così inteso il riferimento ai delitti indicati dall'art. 4 bis 0.P., senza recepimento della relativa disciplina (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995; Sez. 1, n. 30804 del 07/07/2006, Napolitano, Rv. 234716): ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare introdotta con la normativa emergenziale la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel citato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. 1.2.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata esenzione dalla pena dipendenza da sostanze stupefacenti restrizione di libertà capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORCHID BOUCHAIB, nato in MAROCCO il 01/09/1968 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, KATE TASSONE, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4/11/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo avanzato da Bouchaib Morchld avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 123 D. L. n. 18 del 2020, in quanto l'istante era stato condannato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti aggravata ex art. 80, comma 2, DPR n. 309 del 1990, trattandosi di titolo di reato ricompreso nella previsione di cui all'art. 4 bis O.P. e quindi escluso dall'applicazione dell'invocato beneficio. 1.1.

Il Tribunale - premessa un'analisi dei dati salienti del recente istituto introdotto con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 - ha rilevato che vi è una esclusione oggettiva all'accesso alla detenzione domiciliare ivi disciplinata per i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale (art. 123, comma 1 lett. a, cit. decreto), che impedisce di accogliere l'istanza del Morchid. 1.2.

Tale esclusione non risente della insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (deroga invece prevista nell'affine istituto di cui alla Legge n. 199 del 2010); né è stata accolta la tesi per cui l'espiazione della quota di pena derivante dall'applicazione dell'aggravante ex art. 80 DPR n. 309 del 1990 avrebbe eliso l'ostatività del reato, attesa l'ontologica connessione della circostanza al fatto commesso, con conseguente necessità di espiazione dell'intera pena inflitta per il reato aggravato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Francesco Di Ciommo, indicando a motivi di impugnazione due profili di vizio di motivazione, con riferimento alla inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nonché alla avvenuta espiazione della quota di pena imputabile all'aggravante ostativa di cui all'art. 80 DPR n. 309 del 1990. 2.1. Quanto al primo profilo, il ricorrente _si duole dell'interpretazione sbrigativamente resa dal Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto non esporta- bili al nuovo istituto deflattivo della popolazione carceraria le deroghe previste dall'art. 4-bis, comma 1 ter, O.P. - cioè la insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva - onde rendere operante l'accesso alla detenzione domiciliare per emergenza sanitaria.

Ritiene invece la difesa che tale condizione, presunta fino a prova contraria da rendersi da parte del Pubblico ministero, consenta al Morchid di accedere al beneficio, e dunque immotivata- mente l'impugnata ordinanza ha affermato l'irrilevanza di tale condizione. 2.2. Con il secondo motivo si ripropone la tesi per cui l'avvenuta espiazione della porzione di pena corrispondente all'aggravante ex art. 80 T.U. Stupefacenti eliderebbe l'ostatività del reato, consentendo senz'altro l'accesso alla detenzione domiciliare emergenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico nell'enunciazione dei dedotti vizi motivazionali, nonché proposto per motivi non consentiti dalla legge, risolvendosi in una mera confutazione delle argomentazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza con le quali non si confronta effettivamente. 1.1. E' manifestamente infondata, oltre che riproduttiva delle doglianze del reclamo, l'invocazione del rilievo dell'assenza di collegamenti con la crimi- nalità organizzata, terroristica o eversiva. Il Tribunale di sorveglianza ha esattamente ricostruito l'istituto della detenzione domiciliare emergenziale - anche alla luce della relazione illustrativa al decreto-legge - individuandone la ratio nella necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria in ambito carcerario, consentendo la detenzione domiciliare ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche costituente residuo di maggior pena, che siano ritenuti di scarsa pericolosità.

L'esclusione prevista dall'art. 123, comma 1 lett. a), D.L. n. 18 del 2020 - nella parte qui di interesse - fa rinvio al catalogo di cui all'art. 4-bis 0.P., senza possibilità di ritenere operanti le deroghe e la specifica disciplina in esso contenuta, così da essere irrilevante la sussistenza o meno di collegamenti con le forme di criminalità indicate. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi correttamente escluso che il rinvio operato al catalogo dei delitti ostativi indicati dall'art. 4 bis O.P. si estenda anche alle deroghe ivi previste, trattandosi di un mero rinvio formale che non comprende il contenuto di detta disposizione e la disciplina in essa tracciata.

Tale impostazione è coerente con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno così inteso il riferimento ai delitti indicati dall'art. 4 bis 0.P., senza recepimento della relativa disciplina (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995; Sez. 1, n. 30804 del 07/07/2006, Napolitano, Rv. 234716): ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare introdotta con la normativa emergenziale la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel citato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. 1.2.

Anche il secondo motivo di censura è manifestamente infondato, come pure ha illustrato l'impugnata ordinanza. Non si può estrapolare dalla pena inflitta per un reato aggravato la frazione corrispondente all'aggravio determi- nato dalla circostanza, trattandosi di un'operazione arbitraria, che collide con la struttura del reato circostanziato (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312; Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic, Rv. 247723).

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi .profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec