Sentenza — n. 35759/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 29 gennaio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Samuele Bernardoni avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 5 agosto 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso trai il 17 settembre 2015 ed il 17 marzo 2016. A tal fine, ha segnalato che Bernardoni, dopo avere tenuto regolare condotta per tutto il periodo, dal 16 settembre 2015 al 26 maggio 2016, in cui è stato sottoposto a misura cautelare detentiva, successivamente riconosciutogli a titolo di presofferto, è stato raggiunto, una volta tornato in libertà, da plurime segnalazioni per notizie di reato, arrestato in flagranza e sottoposto a misure cautelarì, ciò che attesta per tabulas il fallimento ~~ dell'azione rieducativa spiegata nei suoi confronti nel lasso temporale precedente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDONI SAMUELE nato a JESI il 29/06/1992 avverso l'ordinanza del 29/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 gennaio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Samuele Bernardoni avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 5 agosto 2019, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso trai il 17 settembre 2015 ed il 17 marzo 2016. A tal fine, ha segnalato che Bernardoni, dopo avere tenuto regolare condotta per tutto il periodo, dal 16 settembre 2015 al 26 maggio 2016, in cui è stato sottoposto a misura cautelare detentiva, successivamente riconosciutogli a titolo di presofferto, è stato raggiunto, una volta tornato in libertà, da plurime segnalazioni per notizie di reato, arrestato in flagranza e sottoposto a misure cautelarì, ciò che attesta per tabulas il fallimento ~~ dell'azione rieducativa spiegata nei suoi confronti nel lasso temporale precedente.
2. Samuele Bernardoni propone, con l'assistenza dell'avv. Alessandro Sorana, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato tenendo conto di comportamenti largamente successivi al periodo per il quale è stata richiesta la liberazione anticipata e, per di più, non accertati in sede giurisdizionale e senza considerare che egli, a partire dall'aprile 2018, ha mutato stile di vita e dato prova di progressiva risocializzazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355).
La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. A quest'ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, precisa in motivazione, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, che il principio dell'incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale».
3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dal fatto che Samuele Bernardoni, tra il gennaio del 2017 ed il luglio del 2018, è stato coinvolto in numerosi procedimenti penali ed è stato, tra l'altro, sottoposto — oltre che alla misura di prevenzione dell'avviso orale — a misura cautelare non detentiva il 13 novembre 2017, arrestato nella flagranza del reato di tentckfurto il 14 novembre 2017, nuovamente assoggettato a misura cautelare non detentiva il 13 gennaio 2018 ed a misura custodiale, quindi, il 24 gennaio 2018, successivamente tramutata in quella degli arresti domiciliari, protrattasi sino al 17 luglio 2018.
Trattasi di condotte la cui storicità può essere, in questa sede, ritenuta in ragione dell'adozione di misure precautelari, cautelari e di prevenzione (che postulano, in varia misura e sotto diverse prospettive, la verifica della consistenza del quadro indiziario), e che, unitariamente intese, danno pienamente conto dell'atteggiamento serbato dal condannato una volta recuperata la libertà, senz'altro significativo della scarsissima sua partecipazione all'azione rieducativa e, soprattutto, della persistente adesione a modelli devianti, dai quali egli sembra essersi affrancato solo in epoca più recente, secondo quanto espressamente indicato nel provvedimento impugnato.
L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza si pone, dunque, in linea con l'indirizzo ermeneutico, sopra già evocato e già compiutamente richiamato dai giudizi marchigiani, che condiziona il giudizio da svolgersi ai fini dell'applicazione della liberazione anticipata anche al vaglio dei comportamenti tenuti dal condannato in epoca successiva ai semestri di cui si discute e dopo avere riacquistato la libertà. Nel caso di specie, va peraltro detto a confutazione delle obiezioni sollevate dal ricorrente e condotte espressive di persistente propensione criminale si collocano in un'area temporale assai prossima al semestre da valutare, in relazione al quale, peraltro, non si dispone di dati suscettibili di orientare, in un senso o nell'altro, la decisione.
Pur in assenza di accertamenti aventi la forza del giudicato, si è, in altri termini, al cospetto di una serie di episodi, temporalmente contigui, che vedono Bernardoni, più volte notato in compagnia di persone dedite a reati contro il patrimonio, coinvolto in furti, ciò che, nel segnalarne la pericolosità sociale, è stato legittimamente interpretato quale segno dell'assenza di sintomi di positiva evoluzione della sua personalità e, dunque, del benefico effetto del trattamento.3.1. A fronte di un percorso argomentativo lineare, esente da tangibili fratture razionali ed ossequioso del dettato normativo, il ricorrente sostiene, in chiave eminentemente confutativa, che esigenze di coerenza sistematica e di parità di trattamento vorrebbero che la valutazione in ordine alla applicabilità della liberazione anticipata fosse compiuta senza considerare eventi successivi al periodo di interesse o, al più, determinando in modo rigoroso il range cronologico di riferimento.
Così facendo, egli invoca, in buona sostanza, il ripudio di un orientamento ermeneutico che, ampiamente consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, merita di essere, invece, seguito perché convincente e funzionale al migliore e più completo apprezzamento dell'evoluzione della personalità del condannato, sicché va, in questa sede, ribadito, a dispetto delle obiezioni difensive ed in linea con recente pronunzia di questa Sezione, che «In tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435).
La decisione impugnata appare, ugualmente, ineccepibile nella parte in cui ritiene che i positivi segnali di mutamento dello stile di vita di Samuele Bernardoni — dedicatosi, a partire dal giugno del 2019, a regolare attività lavorativa — potranno rilevare nell'individuazione delle modalità di esecuzione della pena ma non anche in funzione dell'apprezzamento dei risultati dell'azione rieducativa, il cui deludente esito è plasticamente rappresentato dagli eloquenti ed univoci dati raccolti in merito al contegno serbato dall'odierno ricorrente sino alla metà del 2018.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila