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Sentenza — n. 35758/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35758/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35758/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 gennaio 2026, la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede in data 27.11.2014, con la quale Maccarrone Pietro era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, del D.Igs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicatagli con provvedimento del 17.7.1998 del Tribunale di Catania, notificato con verbale di sottoposizione il 7.1.2014, ne violava la prescrizione relativa agli orari da rispettare per rincasare e uscire dall'abitazione) e, conseguentemente, esclusa la recidiva contestata, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 127 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott.Pietro Gaeta, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Parole chiave

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periodo di controllo osservanza dei termini carcerazione preventiva eccessiva ritardo ingiustificato dell'azione penale durata eccessiva del procedimento proroga del periodo di prova
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACCARONE PIETRO nato a CATANIA il 10/09/1969 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; -52( 2 arte il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETAtem harconcluiedendo 5- Nel VRA--(21(19.,-LattO rLtl.)V Al2, k.k.aus„1-11.- b5 1%-J o »-eLt 1(,) >+(-14 -> tit_AA0 4f °Q- —04 )0L e4-0)-Lt, Mi? Ledl o (40l) CP (A kgilltig1(0 cb.sda (2.4k ,ZI (D.81 L ,Lt 4 1-7-120 ,),4 (12/».'\)-k- Fi\->LgvL2-9'

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 gennaio 2026, la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede in data 27.11.2014, con la quale Maccarrone Pietro era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, del D.Igs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicatagli con provvedimento del 17.7.1998 del Tribunale di Catania, notificato con verbale di sottoposizione il 7.1.2014, ne violava la prescrizione relativa agli orari da rispettare per rincasare e uscire dall'abitazione) e, conseguentemente, esclusa la recidiva contestata, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Giuseppe Furnari, ha proposto ricorso per cassazione, per erronea applicazione della legge penale. Ha, in proposito, evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 291 del 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui "non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti -sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona a essa sottoposta, l'Organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".

Ha, altresì, rilevato che, a seguito della citata pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 21.6.2018, n. 51407, hanno affermato che, qualora, in epoca successiva all'adozione di misura di prevenzione personale, il sottoposto sia stato detenuto per un periodo di tempo idoneo a incidere sullo stato di pericolosità sociale in precedenza accertato, la efficacia del provvedimento applicativo della misura resta sospesa anche dopo la scarcerazione, fino a quando il giudice non valuta nuovamente l'attualità della pericolosità sociale del soggetto.

Ha, quindi, sostenuto che in applicazione di detto principio il Maccarrone non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile del reato contestatogli perché la misura di prevenzione era sospesa all'atto della violazione, risultando pacificamente dagli atti che il predetto era stato risottoposto alla misura dopo un lungo periodo di detenzione; che, infatti, tra l'emanazione del provvedimento con cui era stati applicata all'imputato la misura di prevenzione e la sua esecuzione erano decorsi più di due decenni.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 127 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott.Pietro Gaeta, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, "non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni)" [Sez.

Un. n. 51407 del 21/06/2018, Rv. 273952; conformi, tra le tante: Cass. Sez. 5, n. 33345 del 13/06/2016, Rv. 268046 ; Cass. Sez. 1, n. 38775 del 19/07/2016, Rv. 267801].

2. Alla stregua del superiore principio di diritto, applicabile al caso di specie, atteso che il Maccarrone è stato risottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., applicatagli in data 17.7.1998, in data 11.2.2014 senza che si sia proceduto alla rivalutazione sulla persistenza e attualità della pericolosità sociale dello stesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 10 giu