Sentenza — n. 35757/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 febbraio 2019, il Tribunale di Rimini riconosceva Matteo Felice responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 76 D.Igs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto, in più occasioni, al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Rimini il 6.11.2014, notificatogli il 26.11.2014, e, conseguentemente, concesse circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi otto di arresto. La Corte di appello di Bologna in data 10.6.2020, decidendo sull'impugnazione dell'imputato con la quale la pronuncia dei primi giudici era stata censurata in ordine al trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena inflitta al Matteo nella misura di mesi quattro di arresto, confermando nel resto la sentenza appellata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richieste della parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. Pietro Gaeta, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATTEO FELICE nato a NAPOLI il 29/11/1976 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; 6 trer il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA t1155 ha concluso rhie=1›°c.."-a., re •-t..z CAVI/ho° k}-02.1tn:t. Q, CJIC ci-' (e,..„,, c,c) Lu G.L.LL-Lz1 _ I )k,t,L> $ CSJ232.Q i @At . 2 3, c.c. . g , 4a0 20 2-0 --e, -)(., cc.e,,, ,9-t V-0 \--9 •
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 febbraio 2019, il Tribunale di Rimini riconosceva Matteo Felice responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 76 D.Igs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto, in più occasioni, al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Rimini il 6.11.2014, notificatogli il 26.11.2014, e, conseguentemente, concesse circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi otto di arresto. La Corte di appello di Bologna in data 10.6.2020, decidendo sull'impugnazione dell'imputato con la quale la pronuncia dei primi giudici era stata censurata in ordine al trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena inflitta al Matteo nella misura di mesi quattro di arresto, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Franco Ferrini, ha proposto ricorso per cassazione, per "error in iudicando", evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe ravvisato il decorso del termine di prescrizione in relazione alle contravvenzioni commesse in Riccione in data 26 novembre 2014 alle ore 11,34 e alle ore 16,30 e, conseguentemente, avrebbe omesso di adeguare il trattamento sanzionatorio, riducendolo, in ragione dell'operare di detta causa di estinzione del reato.
3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richieste della parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. Pietro Gaeta, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente. infondato. E in vero, dall'esame degli atti cui questa Corte può accedere dovendo risolvere la prospettata questione processuale, risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla data della sentenza emessa dalla Corte territoriale (10 giugno 2020) il termine di prescrizione relativo al reato commesso in data 26 novembre 2014 non era ancora maturato. Il decorso di tale termine era, infatti, rimasto sospeso per complessivi giorni 203; più specificatamente, era rimasto sospeso dal 18.9.2018 al 3.2.2019 (139 giorni), a causa del rinvio della trattazione del processo disposto per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, e, successivamente, per ulteriori 64 giorni (dal 9 marzo all'il maggio 2020), ai sensi dell'art. 83 D.L. 17 marzo 20120, aggiornato dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (art. 36, commi 1 e 2), con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, riguardante le misure urgenti adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Tenuto conto di dette sospensioni, il termine di prescrizione è maturato il 16 giugno 2020, cioè successivamente alla data di emissione della sentenza di secondo grado (10.6.2020).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 20