Sentenza — n. 35755/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 giugno 2020 il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato Lena Marie Berggren Wester colpevole della contravvenzione sanzionata dall'ad. 677, terzo comma, cod. pen. e la ha condannata alla pena di 500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35755/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Polizia municipale di Termini Imerese, in esito al sopralluogo compiuto il 10 maggio 2016, verificò che l'odierna imputata non aveva fatto nulla di quanto le era stato ingiunto.3. Il giudice di merito ha, pertanto, ritenuto la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato sanzionato dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., sul rilievo che il crollo di parte del tetto aveva determinato una situazione di immediato e concreto pericolo per la pubblica incolumità, connesso alla precarietà della parete prospiciente Vico Sansone, che, libera dalle ammorsature che la connettevano alla copertura, avrebbe potuto, a sua volta, cedere e rovinare, quindi, sul terreno.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L,5 if A BERGGREN WESTER LENAVA-ARIE nato il 14/05/1962 avverso la sentenza del 16/06/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; letta la requisitoria, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 giugno 2020 il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato Lena Marie Berggren Wester colpevole della contravvenzione sanzionata dall'ad. 677, terzo comma, cod. pen. e la ha condannata alla pena di 500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Lena Marie Berggren Wester propone, con l'assistenza dell'avv. Maurizio Nicola Rivilli, ricorso per cassazione, così qualificato, ai sensi dell'ad. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello da lei presentato, affidato a due motivi, con i quali deduce, rispettivamente, che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione e negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 13 marzo 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.
2. Il 4 febbraio 2016 il Sindaco di Termini Imerese, con ordinanza n. 38, ingiunse a Lena Marie Berggren Wester — proprietaria del primo piano di uno stabile, posto ad angolo tra la Via Errante e la Via Palazzo Cirillo e con prospetto su Vico Sansone, che minacciava rovina, a cagione del crollo di parte del tetto inclinato con liberazione dalle ammorsature della parete prospiciente Vico Sansone, della mancanza quasi totale dell'intonaco di rivestimento al piano terra, nonché della mancanza del tubo di scarico per il convogliamento delle acque piovane — di eliminare, entro sette giorni dalla notifica, effettuata il 17 febbraio 2016, il pericolo mediante transennamento dell'intero prospetto e rimozione delle parti pericolanti e di eseguire, entro il più ampio termine di sessanta giorni, tutte le opere urgenti ed indifferibili necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
La Polizia municipale di Termini Imerese, in esito al sopralluogo compiuto il 10 maggio 2016, verificò che l'odierna imputata non aveva fatto nulla di quanto le era stato ingiunto.3. Il giudice di merito ha, pertanto, ritenuto la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato sanzionato dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., sul rilievo che il crollo di parte del tetto aveva determinato una situazione di immediato e concreto pericolo per la pubblica incolumità, connesso alla precarietà della parete prospiciente Vico Sansone, che, libera dalle ammorsature che la connettevano alla copertura, avrebbe potuto, a sua volta, cedere e rovinare, quindi, sul terreno.
Tanto, nella piena consapevolezza dell'imputata la quale, resa edotta della situazione e di quanto occorrente per prevenire danni a persone e cose, ha, nondimeno, serbato un contegno di inerte negligenza, senz'altro idoneo ad integrare il requisito psicologico della contestata contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa ed avente, per giurisprudenza consolidata, natura permanente (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Moriconi, Rv. 274368).
4. Al cospetto di un quadro probatorio del tutto lineare, la ricorrente obietta, con il primo e principale motivo di impugnazione, che la verifica effettuata il 10 maggio 2016 non comprova l'omessa ottemperanza al provvedimento sindacale del 4 febbraio 2016. A tal fine, riporta uno stralcio della deposizione del teste Randazzo, che, tuttavia, non ha cura di allegare o trascrivere nel suo intero sviluppo, in tal modo rendendo il ricorso carente già sotto il profilo dell'autosufficienza. Ma vi è di più, giacché, incontestato che il provvedimento sindacale era stato emesso a fronte di una situazione di tangibile pericolo, l'odierna ricorrente non ha dimostrato di avere posto in essere alcuna delle cautele che le erano state indicate, a partire dal transennamento dell'area e dalla rimozione di parti pericolanti, cui ella risulta con certezza non avere provveduto.
Le obiezioni difensive si palesano, dunque, di totale inconsistenza laddove fanno leva sulla astratta possibilità, non suffragata dal benché minimo elemento di riscontro, che la Berggren Wester avesse proceduto a riparare il tetto (ciò che i testimoni hanno, peraltro, escluso, descrivendo l'implosione della copertura all'interno dell'immobile) ed a compiere, al primo piano, interventi di riparazione e di prevenzione del rischio.
5. Non diverse sono le valutazioni che si impongono in ordine al secondo ed ultimo motivo di ricorso. La Berggren Wester lamenta, invero, che il Tribunale ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe consentito di meglio adeguare la pena all'offensività della condotta illecita ed alla personalità di chi la ha posta in essere, senza tenere adeguatamente conto della sua condizione di pregressa incensuratezza né offrire una adeguata valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Così facendo, ella invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che il Tribunale gaZa ha ritenuto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia preclusa dall'assenza di elementi concreti positivi di valutazione, nonché dalla pervicacia mostrata dall'imputata nel mantenere, nell'arco di alcuni mesi, un contegno di totale inottemperanza alle prescrizioni che le erano state impartite a tutela della pubblica incolumità.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dal giudice di merito, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dalla ricorrente Auale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. In senso contrario, non vale obiettare, come fa la ricorrente, che ella non ha, in passato, riportato precedenti condanne: al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo