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Sentenza — n. 35754/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35754/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35754/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18/12/2019 la Corte di appello di Genova ha rifor- mato quoad poenam - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche - la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 18/3/2019, che a seguito di giudizio abbreviato aveva condannato Marco Varani alla pena di anni cinque di reclusione per numerose vicende di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen.), contestate ai capi 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, occorse in varie località circostanti il comune di Sori tra il 2013 ed il 2017; per il delitto di calunnia in danno di Luca Laudisi contestato al capo 13 bis; per alcune violazioni in materia di armi (capi 30 e 31); per detenzione di un esemplare morto di specie aviaria protetta (capo 33); per discarica non autorizzata di rifiuti oleosi (capo 34) e per produzione abusiva di miscele di prodotti energetici sottratti al pagamento delle accise (capo 35); per violazione aggravata di sigilli (capo 36), infine per abusiva realizzazione di un deposito di liquidi infiammabili (capo 37).

Regesto Legislator

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art. 423 bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 423 cod. pen; Sentenza — n. 35754/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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incendio intenzionale prodotto infiammabile consumo di canapa fabbricazione di materie esplosive danni da incendio distruzione delle colture

Disposizioni normative citate

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art. 423 bis cod. pen
E' stato ribadito che la qualificazione giuridica dei fatti alla stregua della fattispecie di cui all'art. 423 bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 133 cod. pen
pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessività della pena inflitta.
art. 423 cod. pen
E' stato ribadito che la qualificazione giuridica dei fatti alla stregua della fattispecie di cui all'art. 423 bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARANI MARCO, nato a GENOVA il 27/05/1965 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, gomma 8, D.L. n. 137/2020, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/12/2019 la Corte di appello di Genova ha rifor- mato quoad poenam - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche - la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 18/3/2019, che a seguito di giudizio abbreviato aveva condannato Marco Varani alla pena di anni cinque di reclusione per numerose vicende di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen.), contestate ai capi 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, occorse in varie località circostanti il comune di Sori tra il 2013 ed il 2017; per il delitto di calunnia in danno di Luca Laudisi contestato al capo 13 bis; per alcune violazioni in materia di armi (capi 30 e 31); per detenzione di un esemplare morto di specie aviaria protetta (capo 33); per discarica non autorizzata di rifiuti oleosi (capo 34) e per produzione abusiva di miscele di prodotti energetici sottratti al pagamento delle accise (capo 35); per violazione aggravata di sigilli (capo 36), infine per abusiva realizzazione di un deposito di liquidi infiammabili (capo 37).

La Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per gli indicati reati, e - concesse le circostanze attenuanti generiche - ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 11, giorni 10 di reclusione, unificati i delitti in continua- zione, confermando la pena base di anni 5 per il più grave reato di cui al capo 13, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4, aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni 5 e mesi 11 (sommando i singoli aumenti per ciascun reato, come specificati in motivazione), infine con riduzione all'indicata pena per la diminuente del rito speciale.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Matteo Groppo, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in ordine al reato di incendio boschivo, in quanto gli episodi contestati al Varani riguardano il mero abbruciamento, e non l'incendio, di limitate parti di colture boschive, così difettando l'elemento oggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine all'erronea valutazione delle prove in merito al reato di incendio boschivo. Nello specifico, atteso lo stato di incensuratezza del Varani, il fatto che vivesse nei luoghi ove si propagavano gli incendi sarebbe irrilevante.

Il ricorrente sostiene l'inesistenza di prove concrete volte a dimostrare la paternità degli incendi in capo al Varani. Inoltre, la circostanza che l'imputato usasse abitualmente miscele oleose per far funzionare i macchinari non sarebbe dirimente, dal momento che chiunque avrebbe potuto disseminare nel luogo degli incendi tracce del materiale oleoso ivi rinvenuto.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessività della pena inflitta. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al delitto di calunnia.

Il ricorrente propugna l'insussistenza del reato, in quanto l'imputato avrebbe reso la mendace dichiarazione al solo scopo di confutare l'accusa nei suoi confronti. Si cita al riguardo una pronuncia di legittimità (Sez. 6, sentenza n. 40886 dell'8/3/2018, Rv. 274147) il cui principio di diritto concretizzerebbe l'assunto difensivo. 2.5. Il quinto mcitivo lamenta violazione di legge quanto alla detenzione della carcassa del rapace di specie protetta, poiché non vi è prova che i resti dell'allocco fossero stati cacciati o uccisi dal ricorrente.

Quanto allo smaltimento degli oli esausti e delle miscele, il ricorrente contesta che vi sia stata sottrazione al pagamento delle accise, in quanto le miscele erano composte in parte da gasolio regolarmente acquistato, per il quale era stata assolta l'accisa. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione ai reati di violazione di sigilli e di realizzazione di deposito di liquidi infiammabili. Il Varani sarebbe stato erroneamente ritenuto inattendibile nel momento in cui aveva denunciato che i fusti sequestrati, di cui era stato nominato custode, erano caduti al suolo per il forte vento con conseguente fuoriuscita di parte del contenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Aujut Abtovutimii 1. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa censurei info date ovvero generiche o non consentite, sostanzialmente riproduttive dei motivi di gravame, senza alcun effettivo confronto con le "argomentazioni illustrate nell'impugnata sentenza. 1.1. Preliminarmente si rileva che ci si trova al cospetto di un caso di c.d. "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla" pretermissione dell'esame di temi proba- tori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324;

Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, con l'unica novità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.

2. Ciò premesso, passando in rassegna i motivi di impugnazione, il primo - riguardante l'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo - è stato trattato dai giudici di merito con motivazione priva di vizi logici e giuridici. E' stato ribadito che la qualificazione giuridica dei fatti alla stregua della fattispecie di cui all'art. 423 bis cod. pen. è corretta ed aderente alle risultanze probatorie. Invero, sebbene in qualche caso si sia trattato di incendi che avevano interessato aree ristrette, era però indubitabile la potenzialità lesiva dell'appicca- mento del fuoco, in relazione alle caratteristiche dei luoghi - scarpate ripide e di fitta vegetazione - ed alle condizioni atmosferiche, connotate da forte vento.

L'esegesi di legittimità formatasi su tale delitto (Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, dep. 2016, Zanarotto, Rv. 268099; Sez. 1, n. 7332 del 28/1/2008, Porcu, Rv. 239161) ha richiamato la nozione legislativa di incendio boschivo tratta dall'art. 2 Legge n. 353 del 2000, che lo definisce come "un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree", sicché ciò che essenzialmente rileva non è la dimensione delle fiamme all'atto della consta- tazione della loro presenza, quanto la loro potenzialità espansiva che, nel caso di specie, per le condizioni date, è stata correttamente valutata.

Infatti, la Corte territoriale ha osservato che la diffusione delle fiamme, agevolata dalla conformazione dei luoghi e dalle condizioni atmosferiche, era stata scongiurata soltanto per l'immediata segnalazione, che aveva consentito il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Dunque, inconsistente si rivela la censura, peraltro fattuale, che pretende di distinguere tale tipo di incendio dal cosiddetto "abbruciamento", che nella specie si vorrebbe ravvisare in base all'elencazione dei metri quadrati interessati dal fuoco. Invero, il delitto in esame presenta una oggettività giuridica ulteriore rispetto all'incendio di cui all'art. 423 cod. pen., trattandosi di un incendio incontrollato che si sviluppa in un'area ricca di vegetazione combustibile, generalmente al di fuori di centri abitati e quindi di carattere maggiormente insidioso per la sporadicità dei controlli.

Come ha osservato la Corte territoriale, non necessariamente tale delitto comporta pericolo per la pubblica incolumità, essendo finalizzato alla specifica salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio boschivo.

3. Nel secondo motivo si deduce l'erronea valutazione delle prove in merito al reato di incendio boschivo, adducendo che in base a criteri tratti dalla storia personale del Varani e dalle sue vicende professionali, oltre che dal rilievo che l'imputato abita proprio in prossimità dei luoghi interessati dagli incendi, egli non avrebbe dovuto esserne ritenuto l'autore. Trattasi di notazioni di mero fatto, peraltro congetturali, collidenti con la conforme valutazione del materiale probatorio secondo un apprezzamento logico delle fonti di prova, effettuata dai giudici di merito, i quali ne hanno analizzato dapprima la singola significazione e poi la globale intersecazione, pervenendo al comune esito di accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

Tale risultato, per quanto si è sopra illustrato, è intangibile in questa sede, dovendosi ribadire che la Corte di legittimità non è giudice del merito al quale chiedere una rivalutazione delle prove, ma solo della correttezza del ragionamento probatorio, che nella specie risulta ineccepibile. Eguali considerazioni di inammissibilità delle censure devono ripetersi per il quinto e sesto motivo, diretti a negare la validità della piattaforma probatoria dei reati di cui ai capi 33 (detenzione di un esemplare morto di specie aviaria protetta), 34 e 35 (discarica non autorizzata di rifiuti oleosi e produzione abusiva di miscele di prodotti energetici sottratti al pagamento delle accise), 36 e 37 (violazione aggravata di sigilli, abusiva realizzazione di un deposito di liquidi infiammabili), censure che sono state modellate su schemi tipicamente fattuali e quindi estranei al presente giudizio di legittimità.

4. Nel quarto motivo di ricorso si propugna l'insussistenza del delitto di calunnia (capo 13 bis), in base al rilievo che l'imputato avrebbe reso la mendace dichiarazione al solo scopo di confutare l'accusa nei suoi confronti: al riguardo si cita una pronuncia di legittimità (Sez. 6, n. 40886 dell'8/3/2018, Rv. 274147), che non risulta appropriata al caso di specie. Invero, detta sentenza afferma che in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, in fatti penalmente illeciti, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispen- sabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rapporto di stretta connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità, nel senso dell'assenza di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito.

Si osserva che detta pronuncia è riferita alla condotta processuale dell'imputato, il quale nell'ordinamento penale italiano è libero di mentire in fun- zione della sua difesa. Ma la condotta nella specie addebitata al Varani si situa nelle indagini, in un momento in cui questi non rivestiva la qualifica di imputato o indagato, emergendo dalla contestazione che egli riferiva al NIPAF in qualità di testimone (rectius: persona informata sui fatti) circa l'incendio di cui al capo 13; peraltro, si afferma nel ricorso, il Varani si era spontaneamente presentato ai Carabinieri forestali per "collaborare per l'attribuzione degli incendi che avveni- vano in quel periodo": pertanto nessuna scriminante poteva in quel frangente assistere le mendaci dichiarazioni dirette ad incolpare una persona di cui egli conosceva l'innocenza, né risultava ancora a suo carico una incolpazione che il Varani avrebbe potuto contrastare soltanto addossando su altri la responsabilità.

Nella stessa sentenza citata nel ricorso si precisa che "la correlazione funzionale deve essere valutata con riferimento al caso concreto: essa va esclusa quando il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di ragionevoli alternative". Con ogni evidenza, come ha argomentato la Corte territoriale, la mendace dichiarazione spontaneamente resa dal Varani non era certo l'unico mezzo per negare l'addebito, all'epoca nemmeno formulato nei suoi confronti (anzi, deve ritenersi un vero e proprio depistaggio intenzionalmente operato dall'imputato).

5. Da ultimo, per collocazione logica, si affronta il motivo riguardante la lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio. Nonostante il ricorso abbia impostato detto motivo in termini di violazione di legge, con riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. peri., esso è diretto a sollecitare una rivisitazione del quantum di pena inflitta all'imputato, anche in tal caso palesando la sua natura fattuale e confutativa delle valutazioni espresse dai giudici di merito. Al riguardo è sufficiente rilevare che non si apprezza alcuna violazione del principio di personalità della responsabilità penale e di propor- zionalità del trattamento sanzionatorio comminato al Varani, al quale sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche proprio nell'ottica della più ampia personalizzazione della sanzione.

Invero, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato - in linea con quanto aveva già fatto il primo giudice - il discostamento dal minimo edittale, "attesa la serialità delle condotte illecite e l'intensità del dolo", con fissazione della pena base di anni cinque e dei singoli specifici aumenti a titolo di continuazione. Pertanto, anche tale motivo di ricorso è manifestamente infondato.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam