Sentenza — n. 35753/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10/4/2019 la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del 28/11/2018 del GUP del Tribunale di Lamezia Terme che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato Valentino Perri alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 4.000 di multa per i reati, avvinti in continuazione, di illegale detenzione di un fucile Beretta cal. 12 (art. 23 L. n. 110 del 1975) con matricola punzonata e con canna con matricola abrasa, e quindi di origine clandestina (art. 648 cod. pen.), nonché per avere illegalmente detenuto presso l'abitazione n. 50 munizioni cal. 12 (art. 2 L. n. 895 del 1967). In Lamezia Terme, il 7/5/2018 La Corte territoriale ha riqualificato l'ultima imputazione nel reato di cui all'art. 697 cod. pen. ed ha ridotto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 3.800 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 697 cod. pen, artt. 27 Cost, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35753/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020), chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con ridetermi- nazione della stessa alla stregua della nuova regola, e dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con esclusivo riguardo al motivo che ha censurato la violazione del nuovo criterio di dimidiazione della pena per le contravvenzioni a seguito dell'opzione per il rito abbreviato. 1.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRI VALENTINO, nato a LAMEZIA TERME il 26/04/1987 avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, rideterminandola e dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/4/2019 la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del 28/11/2018 del GUP del Tribunale di Lamezia Terme che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato Valentino Perri alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 4.000 di multa per i reati, avvinti in continuazione, di illegale detenzione di un fucile Beretta cal. 12 (art. 23 L. n. 110 del 1975) con matricola punzonata e con canna con matricola abrasa, e quindi di origine clandestina (art. 648 cod. pen.), nonché per avere illegalmente detenuto presso l'abitazione n. 50 munizioni cal. 12 (art. 2 L. n. 895 del 1967). In Lamezia Terme, il 7/5/2018 La Corte territoriale ha riqualificato l'ultima imputazione nel reato di cui all'art. 697 cod. pen. ed ha ridotto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 3.800 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Antonio Larussa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'individuazione del trattamento saniionatorio, che non avrebbe tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché dei superiori principi di cui agli artt. 27 Cost. e 49, comma 3, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, quanto alla necessaria proporzionalità della pena rispetto al reato. Osserva il ricorrente che - ad onta dell'incensuratezza del Perri - è stata a lui inflitta una pena notevolmente superiore al minimo di legge per il delitto di ricettazione, pari ad anni quattro, senza alcuna effettiva motivazione di tale scollamento dal minimo edittale; inoltre l'aumento applicato per il reato contrav- venzionale in continuazione è stato erroneamente decurtato di un solo terzo per la diminuente del rito, invece che subire la dimidiazione, come da novella Legge n. 103 del 2017.
3. Il Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020), chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con ridetermi- nazione della stessa alla stregua della nuova regola, e dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con esclusivo riguardo al motivo che ha censurato la violazione del nuovo criterio di dimidiazione della pena per le contravvenzioni a seguito dell'opzione per il rito abbreviato. 1.1.
Invero, nel giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo .conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina. Tale disposizione si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, poiché comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; in tema di continuazione:
Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, PmT c. Selvaggio, Rv. 275772; Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869). 1.2. Essendo possibile in questa sede procedere alla rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., trattandosi soltanto di rettificare il calcolo della sanzione indicata per il reato ex art. 697 cod. pen. (come riqualificata l'imputazione sub B), il segmento di pena pecuniaria fissato dal giudice di merito in Euro cento va ridotto ad Euro cinquanta, già calcolata la diminuente del rito speciale.
2. Gli ulteriori profili di censura sono invece manifestamente infondati. Non risulta violata alcuna delle disposizioni interne o convenzionali che regolano l'esercizio della discrezionalità vincolata del giudice nella determina- zione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, nel solco indicato dal giudice di primo grado, ha inteso valorizzare il contegno processuale, la giovane età e la condizione di incensuratezza dell'imputato, al contempo considerando le circostanze e le modalità dell'azione, che sono state descritte nella prima sentenza in termini di piena consapevolezza del carattere clandestino dell'arma detenuta.
Si rileva che, sebbene la pena per il più grave delitto di ricettazione del fucile non sia coincidente con il minimo edittale, essa è stata fissata comunque al di sotto della media tra il minimo ed il massimo (cosiddetto medio edittale), in anni quattro di reclusione: ciò, in termini generali, attenua l'obbligo motivazio- nale specifico, essendosi affermato che soltanto l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprez- zati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153;
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Nel caso specifico, peraltro, i giudici di merito hanno dato sufficientemente conto dei criteri seguiti nella determinazione del trattamento sanzionatorio dell'imputato, come si è sopra illustrato, ed hanno anche concesso le circostanze attenuanti generiche, sia pure non nella massima estensione.
3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena finale relativa alla contravvenzione ex art. 697 cod. pen., a seguito dell'applicazione della diminuente del rito come attualmente disciplinata, mediante la corretta riduzione nei termini sopra indicati: l'annulla- mento va dunque pronunciato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen. Nel resto il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. (capo B) che ridetermina in Euro cinquanta di multa, già calcolata la riduzione di pena di un mezzo per il rito, così determinando la pena complessiva inflitta in anni due mesi sei di reclusione ed Euro 3.783 di multa. Dichiara il ricorso inammissibile nel rest