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Sentenza — n. 35748/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35748/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35748/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe Chierchia avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 15/10/2019 con cui era stata disposta la proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35748/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. prevede la possibilità di sospendere le normali regole del trattamento penitenziario nei confronti di detenuti e internati per i delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis Ord. pen. ove sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale; e i risponde alla finalità di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca, nel modo più efficace, la recisione di ogni legame tra le cosche mafiose e persone che, 2 U--- pur essendo ristrette in carcere, appaiono tuttora in grado di guidare le attività criminose del sodalizio di appartenenza.

Parole chiave

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persecuzioni politiche anteriori allegazioni di persecuzione contraddittorie ricongiungimento familiare differito membro della famiglia anno di contribuzione giovanile appartenenza politica

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Valerio Vianello Accorretti, difensore di fiducia di Giuseppe Chierchia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 125 cod. proc. pen
Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile la violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo dei requisiti della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chierchia Giuseppe, nato in Torre Annunziata in data 1/10/1966, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 11/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe Chierchia avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 15/10/2019 con cui era stata disposta la proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.

2. L'avv. Valerio Vianello Accorretti, difensore di fiducia di Giuseppe Chierchia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a situazioni risalenti nel tempo, omettendo di individuare le ragioni che giustificherebbero la proroga del regime differenziato a distanza di 13 anni dalla sua prima applicazione e risultando, dunque, viziato da motivazione apparente.

Secondo quanto prospettato dalla difesa, il condannato non avrebbe mai rivestito un ruolo apicale all'interno della compagine associativa, essendo rimasto in libertà, tra due lunghe carcerazioni, per soli 9 mesi e non avendo partecipato all'omicidio De Angelis-Genovese, come confermato dal collaboratore di giustizia Michele Palumbo, le cui dichiarazioni sarebbero state totalmente obliterate. Inoltre, Chierchia non avrebbe preso parte alla rivolta carceraria avvenuta presso la Casa di reclusione di Parma in data 11/4/2020; circostanza che dimostrerebbe l'assenza di pericolosità del soggetto, cui il clan di ritenuta appartenenza non avrebbe del resto assicurato alcun sostegno economico, garantito dai soli familiari, tutti incensurati.

Il ricorso evidenzia, poi, l'irrilevanza del fatto che la figlia di Chierchia abbia contratto matrimonio con il figlio di Aldo Gionta e lamenta che l'ordinanza individui elementi di pericolosità riferiti al clan e non allo stesso detenuto. Infine, si opina che la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen. nella parte in cui non prevede che la concessione dei benefici penitenziari possa avvenire anche in assenza di collaborazione con la giustizia - abbia affermato il principio, di carattere generale, secondo cui la mancata collaborazione non comporti, necessariamente, l'affermazione di pericolosità sociale, posto che l'effettivo distacco dalla consorteria non si manifesterebbe esclusivamente attraverso la collaborazione.

3. In data 17/5/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. prevede la possibilità di sospendere le normali regole del trattamento penitenziario nei confronti di detenuti e internati per i delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis Ord. pen. ove sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale; e i risponde alla finalità di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca, nel modo più efficace, la recisione di ogni legame tra le cosche mafiose e persone che, 2 U--- pur essendo ristrette in carcere, appaiono tuttora in grado di guidare le attività criminose del sodalizio di appartenenza.

In base al successivo comma 2-bis dello stesso articolo, il provvedimento applicativo può essere prorogato, per periodi di due anni, quando risulti che «la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto»; fermo restando che «il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir menò dell'operatività della stessa».

Dunque, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la proroga della sospensione delle ordinarie regole del trattamento presuppone non già la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, quanto piuttosto la possibilità che, in caso di mancata proroga, essi possano essere ripristinati (Sez. 1, n. 18791 del 6/2/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/9/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/9/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01), e che il detenuto possa continuare a essere utile alla organizzazione all'interno del circuito carcerario ordinario, qualora il regime detentivo differenziato dovesse venire meno, essendo sufficiente, a tal fine, la presenza di alcuni dei menzionati parametri, purché le risultanze non siano in contraddizione con elementi significativi, quali, ad esempio, la dissociazione del soggetto o la sua avvenuta estromissione del detenuto dal circuito criminale (Sez. 1, n. 14551 del 3/3/2006, Di Giacomo, Rv. 233944-01).

A tal fine, deve ritenersi sufficiente che una tale evenienza possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/6/2020, Farao, Rv. 279221-01), sostanziandosi il relativo accertamento in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, deo. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01;

Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01). 2.1. Sotto altro profilo, va ribadito che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia di provvedimenti di applicazione e proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché gli unici rilievi che possono trovare ingresso in relazione alla motivazione sono quelli che ne rappresentino la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, di modo che essa risulti, per la mancanza dei suindicati requisiti, solo apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01;

Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile la violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo dei requisiti della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. (sul tema generale v. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Restano, invece, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia, non soltanto i rilievi che concernono un differente apprezzamento degli elementi acquisiti, riservati alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità del percorso giustificativo seguito.

3. Osserva il Collegio che, nel caso che occupa, il provvedimento di proroga è pacificamente sostenuto da una motivazione che non può definirsi apparente, né tantomeno mancante. Infatti, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha puntualmente illustrato gli elementi che, secondo il suo non illogico apprezzamento, imponevano di configurare una situazione di attuale permanenza del pericolo di ristabilimento dei collegamenti con il sodalizio criminoso di provenienza. 3.1. In particolare, richiamando sia il contenuto della precedente ordinanza di rigetto del reclamo avverso il penultimo decreto di proroga, sia le più recenti informazioni offerte dalla Procura nazionale antimafia, dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli del 17/9/2019 e dalle Forze dell'ordine, il provvedimento impugnato ha sottolineato che Giuseppe Chierchia, figlio del capo fondatore dell'omonimo clan camorristico attivo nel rione «Provolera» di Torre Annunziata, ha rivestito, pur in assenza di una condanna per un ruolo apicale, una posizione di assoluto rilievo all'interno del sodalizio, alleato con il clan Gionta, con il quale il legame criminale è stato suggellato dal matrimonio della figlia del condannato con un appartenente alla famiglia Gionta; evidenziando, altresì, che entrambe le organizzazioni camorristiche sono, tuttora, operative sul territorio. 3.2.

Tali specifici elementi di fatto, uniti alla circostanza che la corrispondenza del detenuto è stata trattenuta in carcere in quanto contenente messaggi criptici o comunque ambigui, sono stati ragionevolmente valutati come sintomatici della continuità di contatti con la menzionata organizzazione criminale o, comunque, della persistente possibilità di un loro ripristino, anche considerata l'assenza di riscontri rispetto al suo allontanamento dal contesto criminale di provenienza.Ne consegue, pertanto, che la motivazione offerta dal Tribunale capitolino non può affatto ritenersi apparente, come invece lamentato dal ricorrente, le cui doglianze introducono inammissibili contestazioni alla motivazione, anche attraverso una reinterpretazione dei dati relativi alla biografia penale del soggetto, ovvero valorizzano elementi circostanziali, quali la mancata partecipazione alla rivolta nel carcere di Parma, che non appaiono, all'evidenza, in grado di inficiare il complessivo apprezzamento compiuto dal Tribunale di sorveglianza e il correlativo percorso giustificativo sviluppato nell'ordinanza impugnata.

E sostanzialmente ultroneo appare, per le ragioni enunciate in premessa, il richiamo alla più recente giurisprudenza costituzionale in materia di collaborazione con la giustizia, atteso che quest'ultima non costituisce affatto una condizione essenziale per impedire la proroga del regime differenziato. Infatti, se essa può ritenersi significativa per ritenere avvenuta la rottura del vincolo di solidarietà criminale con l'organizzazione di provenienza, l'impossibilità di ristabilire i legami con tale contesto può essere pacificamente ricavabile da altri dati circostanziali (come il venire meno della operatività del sodalizio criminale o il definitivo allontanamento da esso, quale effetto del trattamento penitenziario o, comunque, della libera scelta del detenuto, positivamente accertati attraverso approfondita istruttoria da parte del Tribunale di sorveglianza).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al