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Sentenza — n. 35747/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35747/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35747/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto in data 22/10/2019, il Ministro della Giustizia ha disposto, nei confronti di Alberto Lorusso, la proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. per la durata di due anni. Il decreto è stato notificato al detenuto il 23/10/2019 ad opera del personale di Polizia penitenziaria; e contestualmente Lorusso ha nominak quale difensore di fiducia, l'avv. Lanucara, nei cui confronti l'Amministrazione pertitenziaria si è riservata di comunicare l'emanazione del cennato provvedimento ai, fini della eventuale impugnazione. Comunicazione che, tuttavia, non risulta mai effettuata; mentre al difensore è stata, comunque, comunicata l'avvenuta nomina fiduciaria da parte del detenuto. 1.1. In data 8/1/2020, l'avv. Lanucara ha, quindi, proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma avverso il decreto ministeriale di proroga; reclamo che, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, con ordinanza in data 3/12/2020.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35747/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 23247 del 19/5/2010, Bevilacqua, non massimata; Sez. 1, n. 7507 del 25/1/2011, Mallardo, non massimata; Sez. 1, n. 18339 del 7/3/2013, Onda, non massimata). 2.2. La giurisprudenza successiva ha, tuttavia, ritenuto che qualora il decreto di applicazione o di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. sia stato comunicato anche al difensore, in ossequio all'art. 2 della già richiamata circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 100844 del 9 ottobre 2003, il termine per proporre reclamo da parte del difensore decorre dal momento della notifica (rectius della comunicazione) a lui effettuata (Sez. 1, n. 3634 del 19/12/2011, dep.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti ritardo del ministero pubblico domanda tardiva di ricusazione tempestività dell'inoltro corretta notificazione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Leonardo Lanucara, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lorusso Alberto, nato a Montemesola il 23/8/1959, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 3/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 22/10/2019, il Ministro della Giustizia ha disposto, nei confronti di Alberto Lorusso, la proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. per la durata di due anni. Il decreto è stato notificato al detenuto il 23/10/2019 ad opera del personale di Polizia penitenziaria; e contestualmente Lorusso ha nominak quale difensore di fiducia, l'avv. Lanucara, nei cui confronti l'Amministrazione pertitenziaria si è riservata di comunicare l'emanazione del cennato provvedimento ai, fini della eventuale impugnazione. Comunicazione che, tuttavia, non risulta mai effettuata; mentre al difensore è stata, comunque, comunicata l'avvenuta nomina fiduciaria da parte del detenuto. 1.1. In data 8/1/2020, l'avv. Lanucara ha, quindi, proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma avverso il decreto ministeriale di proroga; reclamo che, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, con ordinanza in data 3/12/2020.

2. Alberto Lorusso ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Leonardo Lanucara, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen., 591, 666 e 678 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, nessun organo amministrativo o giudiziario avrebbe effettuato, contestualmente alla notifica del decreto al detenuto, la comunicazione della sua avvenuta adozione al difensore di fiducia. Pertanto, il reclamo proposto in data 8/1/2020, non essendo stato preceduto da una rituale comunicazione al difensore, sarebbe stato presentato tempestivamente.

3. In data 11/5/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen. prevede, per il detenuto e per il difensore nominato, la facoltà di proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma avverso il provvedimento applicativo della proroga del regime speciale; reclamo che deve essere presentato entro 20 giorni dalla comunicazione di quest'ultimo. 2.1. In argomento, l'art. 2 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 100844 del 9 ottobre 2003, stabilisce che il provvedimento ministeriale sia notificato al detenuto e comunicato al difensore.

In giurisprudenza si è, però, affermato che nessuna norma prevede che il Ministro della Giustizia, nell'emanare il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., debba nominare un difensore a beneficio del condannato (Sez. 1, n. 5392 del 13/1/2010, Smorta, in motivazione), di tal che l'onere di comunicazione gravante sull'Amministrazione si ritiene subordinato alla nomina del difensore da parte del detenuto. E lungo questa direttrice ermeneutica si è altresì affermato, in una prima fase, che il termine per la proposizione di reclamo decorresse, sia per il detenuto, sia per il difensore da quest'ultimo nominato, dalla comunicazione del provvedimento al detenuto (così Sez. 1, n. 5392 del 13/1/2010, Smorta, Rv. 246066 - 01;

Sez. 1, n. 23247 del 19/5/2010, Bevilacqua, non massimata; Sez. 1, n. 7507 del 25/1/2011, Mallardo, non massimata; Sez. 1, n. 18339 del 7/3/2013, Onda, non massimata). 2.2. La giurisprudenza successiva ha, tuttavia, ritenuto che qualora il decreto di applicazione o di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. sia stato comunicato anche al difensore, in ossequio all'art. 2 della già richiamata circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 100844 del 9 ottobre 2003, il termine per proporre reclamo da parte del difensore decorre dal momento della notifica (rectius della comunicazione) a lui effettuata (Sez. 1, n. 3634 del 19/12/2011, dep.

Coluccio, Rv. 251851 - 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 1, n. 31875 del 27/10/2020, Forastefano, non massimata; Sez. 1, n. 19336 del 7/2/2019, Dominante, non massinnata; Sez. 1, n. 47224 del 10/6/2016, Guerrera, non massimata; Sez. 1, n. 14882 del 17/12/2014, dep. 2015, Ciampa', non nnassimata; Sez. 7, n. 50338 del 29/5/2013, Galatolo, non massinnata; Sez. 7, n. 5290 del 15/5/2013, dep. 2014, Scotto, non massimata; Sez. 1, n. 31025 del 2/7/2012, Falsone, non nnassimata).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che, contestualmente alla notifica a Lorusso del decreto ministeriale del 22/10/2019, avvenuta il 23/10/2019, era stata comunicazione all'avv. Lanucara della sua nomina a difensore di fiducia da parte del detenuto in relazione alla disposta proroga del regime detentivo speciale. E in questo modo, lo stesso difensore aveva ricevuto formalmente la notizia dell'avvenuta adozione del predetto provvedimento. Per tale ragione, decorrendo da tale momento (ovvero dal 23/10/2019) il termine per la proposizione del reclamo, ed essendo stato quest'ultimo proposto in data 8/1/2020, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che esso non fosse stato presentato tempestivamente e, per la stessa ragione, ne ha condivisibilmente dichiarato l'inammissibilità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor