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Sentenza — n. 35746/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35746/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35746/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 30 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Conigliaro avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 26 giugno 2020, con il quale è stata dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di due anni, applicata con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 12 febbraio 2014. Il Tribunale di sorveglianza ha, in specie, desunto la pericolosità sociale di Conigliaro (il quale ha espiato un lungo periodo di detenzione perché condannato per reati in materia di narcotraffico): dalla sua negativa biografia giudiziaria; dalla protrazione dell'attività criminosa sino al momento della privazione della libertà personale; dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dal suo successivo aggravamento; dal segnalato, perdurante inserimento in contesti criminali; dall'irregolare contegno serbato in costanza di detenzione, scandito dalla commissione di illeciti disciplinari.

Regesto Legislator

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art. 203 cod. pen, art. 679 cod. proc. pen, art. 680 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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pena privativa della libertà semilibertà precedenti penali rilevanti carcerazione preventiva eccessiva scarcerazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 203 cod. pen
L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod.
art. 679 cod. proc. pen
— nonché dell'art. 679 cod.
art. 680 cod. proc. pen
La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONIGLIARO SALVATORE nato a PALERMO il 11/11/1949 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; /1(

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Conigliaro avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 26 giugno 2020, con il quale è stata dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di due anni, applicata con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 12 febbraio 2014. Il Tribunale di sorveglianza ha, in specie, desunto la pericolosità sociale di Conigliaro (il quale ha espiato un lungo periodo di detenzione perché condannato per reati in materia di narcotraffico): dalla sua negativa biografia giudiziaria; dalla protrazione dell'attività criminosa sino al momento della privazione della libertà personale; dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dal suo successivo aggravamento; dal segnalato, perdurante inserimento in contesti criminali; dall'irregolare contegno serbato in costanza di detenzione, scandito dalla commissione di illeciti disciplinari.

Ha, quindi, condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza in ordine alla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, la condotta tenuta da Conigliaro in libertà.

2. Salvatore Conigliaro propone, con l'assistenza dell'avv. Vincenzo Pillitteri, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha indebitamente sopravvalutato, nella formulazione del giudizio prognostico in ordine al suo futuro comportamento, circostanze elencate ma non adeguatamente valutate, specie con riferimento alla loro capacità di dimostrare la sua attuale pericolosità sociale. Aggiunge che, per contro, non sono stati considerati ulteriori indici, di segno opposto, quali quelli connessi, rispettivamente: all'epoca, remota, di commissione degli illeciti; all'insussistenza di pendenze per fatti recenti; all'irrilevanza del comportamento tenuto in carcere, peraltro alieno, quanto all'ultimo periodo di detenzione, da rimarchi di sorta; al documentato possesso di risorse, di origine lecita, tali da escludere la necessità di commettere reati per procurarsi risorse finanziarie; alla tangibile apoditticità delle informazioni trasmesse dalle forze dell'ordine e relative a suoi pretesi collegamenti con il crimine organizzato; all'età avanzata.3.

Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale.

La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), o come il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918;

Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto dell'impugnazione proposta da Conigliaro sull'apprezzamento, in primo luogo, del suo corposo curriculum criminale, espressivo di una notevole proclività al crimine che ha comportato, da ultimo, una lunghissima detenzione, terminata circa un anno prima dell'esecuzione della misura di sicurezza e segnata anche da plurimi episodi disciplinari che, evidentemente, ha ritenuto spia dell'insuccesso, almeno parziale, dell'azione rieducativa.Ha, ulteriormente, rilevato che la carica di pericolosità sociale di Conigliaro è stata tanto elevata da imporre, dapprima, nel 2013, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, poscia, nel 2017, ovvero in epoca assai recente, l'innalzamento a quattro anni della sua durata, ciò che concorre a comprovare la persistente propensione criminale dell'odierno ricorrente, il quale, già condannato, in undici distinte occasioni, per reati commessi tra il 1968 ed il 1998, taluni dei quali di notevole offensività, ha successivamente patito una ininterrotta detenzione di otto anni perché autore di gravi illeciti in materia di commercio di sostanze stupefacenti.

4. In questo, invero nitido, contesto, nel quale si iscrivono, ad colorandum, anche i riferiti ed attuali contatti con esponenti del crimine locale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione che, nel valorizzare elementi asseritamente espressivi di mancanza di pericolosità sociale — quali l'assenza di contestazioni relative a fatti recenti, l'età di Conigliaro, le sue condizioni economiche e di vita — non intacca la tenuta logica del provvedimento impugnato. L'ordinanza censurata appare, infatti, fisiologica espressione della discrezionalità rimessa dal legislatore alla magistratura di sorveglianza che, nel caso in esame, ha fondato la decisione su un apparato argomentativo scevro da fratture razionali o profili di contraddizione, così correttamente interpretando il dettato normativo e qualificando Conigliaro alla stregua di soggetto che, per il vissuto remoto e prossimo, appare, ad oggi, refrattario alle regole del vivere civile e propenso, piuttosto, alla commissione di reati, ciò che consiglia di sottoporlo, al riacquisto della libertà, ad una idonea misura di sicurezza con funzione preventiva e contenitiva.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende