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Sentenza — n. 35745/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35745/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 9 novembre 2020 la Corte di appello di Messina ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Massimo Leonardi e Daniela Strano, volta alla revocazione della confisca di taluni immobili, disposta nei loro confronti con decreto della Corte di appello di Catania del 5 aprile 2018, divenuto irrevocabile il 23 novembre 2018. Ha, in proposito, rilevato che la richiesta si fonda su circostanze già considerate nel corso del procedimento suggellato dalla confisca o che, comunque, non incidono sull'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni rinuncia all'espropriazione revoca dell'annullamento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEONARDI MASSIMO nato a CATANIA il 20/07/1972 STRANO DANIELA nato a CATANIA il 10/08/1974 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 9 novembre 2020 la Corte di appello di Messina ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Massimo Leonardi e Daniela Strano, volta alla revocazione della confisca di taluni immobili, disposta nei loro confronti con decreto della Corte di appello di Catania del 5 aprile 2018, divenuto irrevocabile il 23 novembre 2018. Ha, in proposito, rilevato che la richiesta si fonda su circostanze già considerate nel corso del procedimento suggellato dalla confisca o che, comunque, non incidono sull'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo.

2. Massimo Leonardi e Daniela Strano propongono, con l'assistenza degli avv.ti Francesco Antille e Giuseppe Rapisarda e con unico atto, ricorsi per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge per avere la Corte di appello disatteso l'istanza di revocazione senza considerare che gli elementi istruttori posti a suo fondamento — compendiati, a scopo meramente esplicativo, nella più recente consulenza tecnica redatta dal dott. Stefano Impallomeni — comprovano l'oggettiva ingiustizia della disposta confisca.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso sono inammissibili perché vedenti su censura manifestamente infondata.

2. Massimo Leonardi e Daniela Strano hanno proposto la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei loro confronti ed avente ad oggetto alcuni beni immobili. 2.1. La Corte di appello ha ritenuto l'inconsistenza delle novità che, a dire degli istanti, avrebbero rivelato la carenza delle condizioni cui la legge subordina l'adozione del provvedimento ablativo. Specificamente, ha rilevato come del tutto generico si palesi il riferimento al reperimento di documentazione bancaria e finanziaria relativa agli acquisti de quibus agitur, sopravvenienza evocata senza il conforto di precise indicazioni e che, piuttosto, ha offerto loro il destro per introdurre un nuovo elaborato tecnico con il quale il consulente che li aveva già assistiti nel giudizio di prevenzione ha contestato, anche sulla scorta di quanto riferito da alcuni congiunti di Leonardi e della Strano, le conclusioni raggiunte in ordine alla sproporzione tra acquisti e redditi di fonte lecita ed alla effettiva provenienza di quelle a tale scopo.

La Corte di appello peloritana ha, ulteriormente, sottolineato che le più recenti deduzioni difensive e gli elementi di prova che le supportano non incidono sulla piena legittimità delle conclusioni raggiunte nel procedimento di prevenzione, ove è stato, in particolare, escluso che gli immobili in questione possano essere stati acquistati con i proventi del commercio di veicoli usati svolto da Leonardi e che le compravendite aventi ad oggetto, in specie, il deposito di Via Moncada, il terreno agricolo di C.da Torre Allegra e l'appartamento di Catania, Via del Principe n. 37 siano, in realtà, frutto di simulazione relativa per essere i trasferimenti avvenuti, in realtà, a titolo di donazione. 2.2.

A fronte di un apparato argomentativo lineare e coerente, i ricorrenti formulano obiezioni ispirate ad un approccio di mera contestazione, con il quale deducono la possibilità di ripetere il giudizio già compiuto tenendo conto degli elementi di conoscenza sopravvenuti, in quanto non dedotti nelle fasi precedenti, senza, tuttavia, spiegare, con sufficiente livello di dettaglio e precisione, in che cosa essi consistano e, soprattutto, quale sia la loro portata di novità rispetto a quelli già valutati, id est la capacità di condurre ad un esito diverso ed opposto rispetto a quello che ha segnato il precedente procedimento di prevenzione patrimoniale.

I ricorsi si rivelano, dunque, affetti da irrimediabile genericità, perché, strutturati in modo assertivo e senza il conforto di adeguate argomentazioni, non intaccano il rilievo — operato dalla Corte di appello e, in effetti, di per sé decisivo — della loro strumentalità in vista della non consentita rinnovazione, favorita da un nuovo ed irrituale apporto tecnico, del giudizio di merito già compiuto nell'ambito di un procedimento suggellato da decisione irrevocabile ed attraverso un apparato motivazionale alieno da vizi di sorta e con il quale i ricorrenti rinunziano a confrontarsi.

Tanto, ha correttamente osservato il Procuratore generale nella requisitoria scritta, a prescindere dall'opzione per uno dei contrapposti ermeneutici che, nella giurisprudenza di legittimità, coesistono in ordine alla nozione di «prova nuova» rilevante al fine della revocazione della confisca di prevenzione, l'uno dei quali postula che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tune della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento» (così, di recente, Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800), mentre l'altro assume, per contro, che «In tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati» (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/