Sentenza — n. 35744/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena Nunzio Petralia, volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena o la concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute. L'avv. Dina D'Angelo, in difesa di Nunzio Petralia, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi nei quali deduce: I) richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale; il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto richiamare il concetto di incompatibilità delle condizioni di salute con il protrarsi della detenzione carceraria, perché nel caso in esame non è stato invocato il rinvio obbligatorio della pena ai sensi dell'art. 146 cod. pen. che richiede tale incompatibilità, ma il rinvio facoltativo ai sensi dell'art. 147 cod. pen. che presuppone condizioni di grave infermità fisica dell'interessato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 146 cod. pen, art. 147 cod. pen; Sentenza — n. 35744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I profili di censura afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato sono fondati, con il conseguente assorbimento di ogni altro profilo di doglianza. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute nell'interesse del Petralia, avrebbe dovuto verificare, e spiegare congruamente nell'ordinanza, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, se sussistessero le condizioni per l'applicazione degli artt.146 e 147 cod. pen. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRALIA NUNZIO nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 09/09/1954 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giuseppe Locatelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena Nunzio Petralia, volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena o la concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute.
2. L'avv. Dina D'Angelo, in difesa di Nunzio Petralia, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi nei quali deduce: I) richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale; il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto richiamare il concetto di incompatibilità delle condizioni di salute con il protrarsi della detenzione carceraria, perché nel caso in esame non è stato invocato il rinvio obbligatorio della pena ai sensi dell'art. 146 cod. pen. che richiede tale incompatibilità, ma il rinvio facoltativo ai sensi dell'art. 147 cod. pen. che presuppone condizioni di grave infermità fisica dell'interessato;
II) richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale; il Tribunale di sorveglianza, pur avendo rilevato che il Petralia necessita di controlli clinici e strumentali che non possono essere garantiti presso l'istituto in cui è eseguita la detenzione, ha erroneamente motivato il mancato accoglimento dell'istanza e non ha disposto alcunché, sulla base della generica considerazione che il condannato «potrà trovare collocazione presso altro carcere munito di adeguata offerta sanitaria»; III) richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., mancanza assoluta di motivazione; il Tribunale di sorveglianza non ha trattato il tema del bilanciamento degli opposti diritti entrambi di rango costituzionale, cioè il diritto del detenuto alla salute e il diritto dei consociati alla sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I profili di censura afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato sono fondati, con il conseguente assorbimento di ogni altro profilo di doglianza. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute nell'interesse del Petralia, avrebbe dovuto verificare, e spiegare congruamente nell'ordinanza, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, se sussistessero le condizioni per l'applicazione degli artt.146 e 147 cod. pen. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 1.2.
L'apparato argomentativo dell'ordinanza ora impugnata, invece, risulta inadeguato a spiegare le ragioni che hanno indotto il giudice del merito al rigetto della domanda, posto che, dopo aver affermato che nel luogo di attuale detenzione non possono essere garantiti i necessari controlli clinici e strumentali, il Tribunale di sorveglianza non chiarisce come la corretta applicazione delle norme dirette alla tutela del diritto del condannato alla salute possa ritenersi assicurata sulla base della semplice osservazione - non seguita da alcuna specifica disposizione - secondo la quale l'interessato potrebbe trovare collocazione presso altro carcere munito di adeguata offerta sanitaria.
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, 29 aprile 2021. IL CONSIGLIERE ESTEN