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Sentenza — n. 35719/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35719/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35719/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17/2/2021 il Tribunale del riesame di Padova - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di un coltello, emesso dal Pubblico Ministero in danno di Andrei Belocopitov, indagato per il reato ex art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Alberto Di Mauro, indicando a motivo di impugnazione la erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., in ordine all'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza della motivazione, vizio di legittimità rilevante ex art. 606, lett.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi sequestro di mezzi di prova esplosivi e articoli pirotecnici azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 17/2/2021 il Tribunale del riesame di Padova - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Alberto Di Mauro, indicando a motivo di impugnazione la erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., in ordine all'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza della motivazione, vizio di legittimità rilevante ex art.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELOCOPITOV ANDREI, nato a MOLDAVIA il 11/02/1993 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato ALBERTO DI MAURO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/2/2021 il Tribunale del riesame di Padova - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di un coltello, emesso dal Pubblico Ministero in danno di Andrei Belocopitov, indagato per il reato ex art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Alberto Di Mauro, indicando a motivo di impugnazione la erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., in ordine all'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza della motivazione, vizio di legittimità rilevante ex art. 606, lett.

b) cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato le ragioni del mantenimento del sequestro, corpo del reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975: vi è corretto inquadramento della fattispecie in detta previsione legislativa e diffusa motivazione sull'assenza del giustificato motivo, correttamente individuato come elemento di tipicità del reato, avendo l'indagato affermato nell'immediatezza del controllo di avere dimenticato il coltello. 1.2. Sul punto, non regge il tentativo di assimilare a tale giustificazione quella resa dal difensore in sede di riesame, ossia la circostanza che tale coltello fosse stato appena acquistato in un autogrill, trattandosi all'evidenza di un aggiustamento indicato a posteriori, e che comunque non scrimina il reato contravvenzionale.

Si deve rammentare che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007; Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il President