Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35718/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35718/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35718/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 3/3/2021 il Tribunale del riesame di Matera - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di iniziativa della Polizia giudiziaria, emesso il 6/2/2021 dal Pubblico Ministero con riferimento ad un bastone di materiale composito di uso in edilizia (come manico per martello o come picozza), in danno di Luca Benedetto, indagato per il reato ex art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35718/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Riccardo Laviola, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione rispetto alle questioni devolute, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
bene sequestrato sottrazione di cose sequestrate sequestro di un veicolo porto abusivo di armi oggetto pericoloso confisca di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 3/3/2021 il Tribunale del riesame di Matera - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO LUCA, nato a TRICARICO (MATERA) il 16/11/1987 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato RICCARDO LAVIOLA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3/3/2021 il Tribunale del riesame di Matera - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di iniziativa della Polizia giudiziaria, emesso il 6/2/2021 dal Pubblico Ministero con riferimento ad un bastone di materiale composito di uso in edilizia (come manico per martello o come picozza), in danno di Luca Benedetto, indagato per il reato ex art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Riccardo Laviola, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione rispetto alle questioni devolute, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame in relazione sia alla finalizzazione probatoria, sia al nesso di immediatezza tra bene sequestrato e reato contestato. Si deduce che il provvedimento non ha specificato le finalità probatorie che renderebbero indispensabile il mantenimento del sequestro sul bene, né le ragioni che inducono a ritenere lo stesso come cosa pertinente al reato, adottando una motivazione soltanto apparente. 2.2. In ossequio al criterio di autosufficienza del ricorso, sono stati allegati in copia la richiesta di riesame ed una memoria difensiva del 2/3/2021, nonché il decreto di convalida di perquisizione e sequestro del Pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il decreto di convalida del sequestro contiene, con la sintesi propria di tale forma di provvedimento, sia l'indicazione della finalità probatoria del sequestro che la relazione intercorrente tra l'oggetto del vincolo ed il contestato reato ex art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, peraltro di intuitiva comprensione trattandosi del corpo del reato. Non erano necessarie ulteriori indicazioni per giustificare l'imposizione del vincolo, sicché risulta rispettato il principio affermato dal massimo organo di questa Corte, alla cui stregua "Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 22 giugno 2021 Il Consi