Sentenza — n. 35717/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6/11/2019, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di misure alternative avanzate da Cosmin Butnaru, rilevando che l'attuale rilevante pericolosità sociale dell'istante non consentiva il ricorso alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà, e particolarmente inidoneo risul- tava l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ampia sfera di autonomia che tale misura implica, anche in considerazione del fatto che il Butnaru si era reso irreperibile in Italia per anni, così rendendo impossibile all'UEPE la redazione della relazione e di conseguenza privando il Tribunale stesso della necessaria cognizione di notizie aggiornate sulla condotta di vita del condannato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35717/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144). Resta dunque valida la motivazione di rigetto espressa dal Tribunale di sorveglianza, imperniata sul factum principis della rilevante pericolosità sociale dell'istante e, secondariamente, sulla impossibilità, dallo stesso determinata, di avere notizie aggiornate sulla sua condotta di vita.2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUTNARU COSMIN, nato in ROMANIA il 14/10/1991 avverso l'ordinanza del 06/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/11/2019, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di misure alternative avanzate da Cosmin Butnaru, rilevando che l'attuale rilevante pericolosità sociale dell'istante non consentiva il ricorso alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà, e particolarmente inidoneo risul- tava l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ampia sfera di autonomia che tale misura implica, anche in considerazione del fatto che il Butnaru si era reso irreperibile in Italia per anni, così rendendo impossibile all'UEPE la redazione della relazione e di conseguenza privando il Tribunale stesso della necessaria cognizione di notizie aggiornate sulla condotta di vita del condannato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Butnaru, avv. Marco Tringali, indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge anche processuale ed il correlato vizio di motivazione con riferimento alla mancata formulazione delle conclusioni nel corso dell'udienza camerale, e alla conseguente abnormità dell'ordinanza. Lamenta il ricorrente che nell'udienza camerale il Tribunale di sorve- glianza si era ritirato in camera di consiglio senza rigettare la richiesta congiunta della difesa e del Procuratore generale di un rinvio dell'udienza per consentire all'istante di effettuare l'incontro con il servizio Uepe e senza invitare le parti a formulare le conclusioni.
Ne è conseguita l'abnormità dell'ordinanza di rigetto, assunta prima della precisazione delle conclusioni delle parti e senza alcuna motivazione sull'istanza di rinvio. Inoltre, non è stata considerata la corposa documentazione prodotta dalla difesa, che avrebbe evidenziato l'erroneità della affermazione della irreperibilità del Butnaru in Italia, emergente dalla posizione previdenziale del ricorrente, attestante la sua attività lavorativa a San Ferdi- nando di Puglia fino al dicembre 2017, quindi in epoca successiva ai reati per cui è in atto l'esecuzione della pena, entrambi commessi nel gennaio 2016 (e non nel maggio 2019, come aveva indicato il Tribunale di sorveglianza).
Soprattutto è stata elusa la principale richiesta del Butnaru, contenuta anche nella memoria difensiva, di effettuare l'affidamento in prova nello Stato di origine del condan- nato, possibilità che è stata recentemente esperita in un provvedimento dello stesso Tribunale di sorveglianza di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Non sussiste la dedotta abnormità dell'impugnata ordinanza, poiché non vi era alcun obbligo del Tribunale di sorveglianza di disporre il rinvio dell'udienza camerale. Invero, l'impossibilità di predisporre la relazione di sintesi è addebitabile a fatto del condannato, il quale si era reso irreperibile, né inficia la regolarità del procedimento la circostanza, allegata dal Butnaru, che il Collegio si sia ritirato per discutere del rinvio ed abbia invece deciso sull'istanza. Lo stesso ricorrente ha riferito di aver argomentato l'istanza di benefici penitenziari mediante il deposito preventivo in cancelleria di memorie difensive (allegate al ricorso), sicché non risulta alcuna lesione del diritto di difesa per la mancata precisazione delle conclusioni.
Peraltro, nel verbale di udienza (pure allegato al ricorso), vi è la spunta sulla casella "il difensore insiste nell'istanza", con chiaro riferimento alle conclusioni di merito, nonché sulla casella "il Tribunale si riserva". Pertanto, la decisione sulla richiesta dei benefici contiene un implicito rigetto dell'istanza di rinvio, che - come già detto - non era un atto dovuto. 1.2. Anche il secondo motivo è infondato, oltre che involgente valutazioni di fatto inibite in questa sede. Per contestare, che il Butnaru fosse irreperibile in Italia, il ricorrente ha depositato documentazione dalla quale si evince il contrario, trattandosi di documenti attestanti rapporti di lavoro in Romania, ad eccezione di una "comunicazione di assunzione" per lavoro stagionale presso un'azienda agricola di San Ferdinando di Puglia circoscritta al periodo 10/10/2017 - 31/12/2017, ben precedente rispetto al provvedimento di cumulo della Procura generale di Catania in data 8/1/2019, che dava inizio all'esecuzione di cui trattasi.
Peraltro, lo stesso Butnaru, nella memoria a sua firma del 28/9/2019 (allegata al ricorso), si era detto "residente nella sua terra natia"; soltanto in tale occasione dichiarando di eleggere domicilio in Romania. È evidente che ciò ha reso impossibile l'espletamento dell'istruttoria al fine di valutare i presupposti per l'ammissione alle misure alternative invocate, istruttoria che doveva necessariarhinte svolgersi in Italia, a prescindere dalla possibilità di disporre l'affidamento in prova in Romania (pacificamente ammis- sibile - a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 - nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008:
Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144). Resta dunque valida la motivazione di rigetto espressa dal Tribunale di sorveglianza, imperniata sul factum principis della rilevante pericolosità sociale dell'istante e, secondariamente, sulla impossibilità, dallo stesso determinata, di avere notizie aggiornate sulla sua condotta di vita.2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 22 giugno 2021 Il Consigliere