Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35716/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35716/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35716/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 12/1/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze ex artt. 47 e 47 ter O.P. avanzate da Danilo Fratarcangeli, rilevando che - ad onta del parere del gruppo di osservazione, favorevole alla concessione della detenzione domiciliare - l'informativa dei Carabinieri acquisita in sede istruttoria ha illustrato che l'istante risulta indagato per atti persecutori in danno della compagna e perciò recentemente sottoposto (dal 9 gennaio 2020) alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa; inoltre annovera pendenze in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, già definite con condanne in primo grado.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35716/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
carcerazione preventiva eccessiva prova del rischio persecuzione indennizzo per carcerazione preventiva carcerazione giudiziaria controllo periodico della detenzione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI DANILO, nato a ROMA il 13/06/1982 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/1/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze ex artt. 47 e 47 ter O.P. avanzate da Danilo Fratarcangeli, rilevando che - ad onta del parere del gruppo di osservazione, favorevole alla concessione della detenzione domiciliare - l'informativa dei Carabinieri acquisita in sede istruttoria ha illustrato che l'istante risulta indagato per atti persecutori in danno della compagna e perciò recentemente sottoposto (dal 9 gennaio 2020) alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa; inoltre annovera pendenze in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, già definite con condanne in primo grado.

Tali circostanze, di cui non vi è traccia nella relazione di sintesi, mancante dell'indagine dell'UEPE, neutralizzano le note positive descritte dall'equipe del carcere, e rendono necessaria la prosecuzione dell'esame psicologico prima di restituire il Fratarcangeli all'ambiente domestico, e tanto più escludono l'accesso all'affidamento in prova, in assenza di un effettivo processo evolutivo ed in presenza di perdurante pericolosità sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Faliero Comandini, indicando a motivo di impugnazione il vizio di motivazione, lamentando che non risulta comprensibile il percorso logico motivazionale in virtù del quale pendenze giudiziarie inerenti fatti contestati in epoca antecedente alla restrizione carceraria possano aver indotto una falsa percezione della personalità del condannato da parte dell'equipe di osservazione, che si è pronunciata favorevolmente in merito alla detenzione domiciliare. Invero, oltre alla valutazione dei precedenti penali e dei carichi pendenti, riveste pari rilievo prognostico la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Non sussiste il dedotto vizio di motivazione, essendo agevolmente comprensibile la ratio giustificativa seguita dal Tribunale di sorveglianza nel negare le misure alternative alla detenzione: è stata valorizzata la pericolosità sociale dell'istante, desunta dalle pendenze in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, già definite con condanne in primo grado, nonché la recente sotto- posizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per fronteggiare condotte di stalking in danno della compagna del Fratarcangeli;

è stato altresì puntualizzato che le problematiche di natura interpersonale emer- genti da tale ultima vicenda sono completamente sconosciute alla relazione di sintesi, dunque postulandosene la incompletezza; infine si è valutata prematura l'istanza, in quanto l'antisocialità si è manifestata in tempi recenti, con atti non occasionali e lesivi di valori e diritti fondamentali, così rendendo necessaria la prosecuzione e il consolidamento del percorso di revisione critica. 1.2. Nell'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza ha dunque fatto corretta applicazione dei criteri che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in tema di ammissione ai benefici penitenziari, affidando , al giudice il compito di verificarne i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché di effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine della misura alternativa a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale; in tale funzione il Tribunale di sorveglianza decide sulla base delle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, ma non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, essendo tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

Peraltro, avendo rilevato l'incompletezza della relazione di sintesi quanto agli atti persecutori da ultimo integrati in danno della compagna, legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha rilevato tale criticità e l'ha colmata con l'adeguato rilievo attribuito a tale vicenda, a smentita del positivo ambiente familiare descritto dall'equipe di osservazione intramuraria. Va infatti affermato che, nel contrasto tra gli organi di osservazione trattamentale e Tribunale di sorveglianza, debba essere data prevalenza al motivato apprezzamento dell'organo decisionale che ha evidenziato, con rilievi aderenti all'aggiornata situazione del Fratar- cangeli, la persistenza della pericolosità sociale dell'istante. 1.3.

Infine, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di seguire il metodo della gradualità dei benefici penitenziari, onde saggiare l'affidabilità del condannato in vista di un percorso risocializzante. Anche tale impostazione è pienamente conforme ai principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep.1999, Foti, Rv. 212794), sicché il Tribunale di sorveglianza, pur quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037); il Tribunale di sorveglianza può anche concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall'interessato, se il beneficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, Rv. 274513).

2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il g