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Sentenza — n. 35713/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35713/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da Fioravante Balzano, detenuto in espiazione di pena. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce violazione di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce violazione di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa aiuto all'evasione di detenuti capacità di subire la carcerazione mantenimento della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale misure sostitutive della carcerazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALZANO FIORAVANTE nato a SARNO il 20/08/1958 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 18 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da Fioravante Balzano, detenuto in espiazione di pena.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce violazione di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. Nel ricorso si sostiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare le richieste, abbia trascurato di considerare alcuni elementi favorevoli al detenuto, come il fatto che egli sia divenuto collaboratore di giustizia.

3. Il ricorso è fondato, perché l'ordinanza impugnata non è rispettosa del dato normativo e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato. L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione tutti gli indici previsti dalla norma e caratterizzanti il caso concreto; l'assenza di una loro esaustiva valutazione rende, generiche le considerazioni del Tribunale di sorveglianza circa l'impossibilità di una prognosi positiva di non ricaduta dell'istante nel reato.

4. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso in Roma, 27 maggio 2021