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Sentenza — n. 35620/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35620/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35620/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SPOSATO ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 10/11/1996 SPOSATO COSMA nato a CINQUEFRONDI il 10/11/1996 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, esclusa la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ha applicato a Cosma Sposato, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.266,00 di multa, e a Rocco Sposato, sempre su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 3600,00 di multa per i reati:di illecita detenzione e porto illegale di un fucile cal. 12; di ricettazione della predetta arma, di danneggiamento l per mezzo dell'esplosione di colpi di fucile, dell'autovettura di Salvatore Cucinotta, parcheggiata sulla pubblica via; di espulsione di un colpi di fucile in luogo pubblico; di detenzione senza licenza di cartucce cal. 12; e, per Rocco Sposato, anche del reto di concorso in calunnia in danno di Vincenzo Sposato, fatti commessi in Rosarno e Gioia Tauro nei giorni 10, 11 e 19 giugno 2020.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35620/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Non è infatti inquadrabile nella categoria dei vizi afferenti all'espressione del consenso quanto dedotto in ricorso. Le ragioni che hanno indotto i ricorrenti a concordare sull'applicazione della pena non costituiscono fattori capaci di invalidare la prestazione della volontà ma rappresentano i motivi per i quali quella volontà si è formata ed è stata regolarmente espressa. In questa prospettiva restano elementi irrilevanti ai fini della valutazione in punto di validità della sentenza.

Parole chiave

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consenso del coniuge porto abusivo di armi contrabbando di guerra concorso ideale reati contro la famiglia comunione domestica

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, esclusa la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SPOSATO ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 10/11/1996 SPOSATO COSMA nato a CINQUEFRONDI il 10/11/1996 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, esclusa la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ha applicato a Cosma Sposato, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.266,00 di multa, e a Rocco Sposato, sempre su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 3600,00 di multa per i reati:di illecita detenzione e porto illegale di un fucile cal. 12; di ricettazione della predetta arma, di danneggiamento l per mezzo dell'esplosione di colpi di fucile, dell'autovettura di Salvatore Cucinotta, parcheggiata sulla pubblica via; di espulsione di un colpi di fucile in luogo pubblico; di detenzione senza licenza di cartucce cal. 12; e, per Rocco Sposato, anche del reto di concorso in calunnia in danno di Vincenzo Sposato, fatti commessi in Rosarno e Gioia Tauro nei giorni 10, 11 e 19 giugno 2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Cosma Sposato e Rocco Sposato, che ha dedotto un vizio nella espressione del consenso degli imputati alla soluzione concordata. Nonostante le prove di innocenza in atti, i due ricorrenti hanno preferito accedere al rito speciale per evitare il rischio di esporre un prossimo congiunto al rischio di subire un procedimento penale, atteso il contesto familiare in cui si è svolta la vicenda. In tal modo il loro consenso all'applicazione della pena è stato illegittimamente condizionato. Considerato in diritto 1.

La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Non è infatti inquadrabile nella categoria dei vizi afferenti all'espressione del consenso quanto dedotto in ricorso. Le ragioni che hanno indotto i ricorrenti a concordare sull'applicazione della pena non costituiscono fattori capaci di invalidare la prestazione della volontà ma rappresentano i motivi per i quali quella volontà si è formata ed è stata regolarmente espressa. In questa prospettiva restano elementi irrilevanti ai fini della valutazione in punto di validità della sentenza.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 settembre 2021. Il cons e estensore Il presi .:t Giusep lucia Monica B DEPOSITATA IN cring Fqf 2 8 SET 2021