Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35619/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35619/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35619/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ROMA nei confronti di: MAGISTRATO SORVEGLIANZA SANTA MARIA CAPUA VETERE con l'ordinanza del 15/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il P.G. conclude per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. udite €14fen Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 9 ottobre 2017, ha dichiarato la propria incompetenza, per ragioni di territorio, in favore del Magistrato di sorveglianza di Roma, in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale di Carmine Cerrato, collaboratore di giustizia, nel procedimento ex art. 103 cod. pen. avviato d'ufficio in data 8 giugno 2007.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 103 cod. pen, art. 28 c.p; Sentenza — n. 35619/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In senso contrario non può invocarsi quanto stabilito di recente da Sez. 1, n. 4930 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278179, secondo cui "in tema di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui venga presentata detta istanza (nella specie, in data antecedente l'ammissione del condannato al programma di protezione), trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.

Parole chiave

Generato dall'IA
competenza territoriale categorie di competenza conflitto di competenza lavoristica competenza per materia competenza in materia d'asilo trasferimento di competenze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 103 cod. pen
art. 28 c.p
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ROMA nei confronti di: MAGISTRATO SORVEGLIANZA SANTA MARIA CAPUA VETERE con l'ordinanza del 15/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il P.G. conclude per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. udite €14fen Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 9 ottobre 2017, ha dichiarato la propria incompetenza, per ragioni di territorio, in favore del Magistrato di sorveglianza di Roma, in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale di Carmine Cerrato, collaboratore di giustizia, nel procedimento ex art. 103 cod. pen. avviato d'ufficio in data 8 giugno 2007.

Siccome Carmine Cerrato risulta domiciliato presso località nota al Servizio centrale di protezione, il Magistrato territorialmente competente a pronunciare sulla dichiarazione di abitualità nel reato ed eventualmente ad applicare una misura di sicurezza è quello della sede del Servizio centrale, secondo quanto stabilito dall'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., per il quale, quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio.

2. Il Magistrato di sorveglianza di Roma, ricevuti gli atti, ha rilevato la propria incompetenza e ha sollevato conflitto richiamando il contenuto dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., con la precisazione che il momento in cui si radica la competenza è quello della richiesta o della proposta, o dell'avvio di ufficio del procedimento. Ha escluso che esista una incompetenza sopravvenuta per la modifica delle condizioni del procedimento o dell'interessato, radicandosi la stessa al momento dell'inizio del procedimento. Nel caso di specie l'avvio del procedimento per la dichiarazione di delinquenza abituale risale all'anno 2007, quando Carmine Cerrato non era collaboratore di giustizia, status acquisito soltanto nell'anno 2010. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. É principio generale condiviso nella giurisprudenza di legittimità che "la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta ..., rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi- provvedimenti..." - Sez. 1, Sentenza n. 57954 del 19/09/2018, Rv.275317; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, Rv. 245948; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Rv. 230544 -. Si tratta del cd. principio della perpetuatio iurisdictionis che rende irrilevanti, per evidenti ragioni di economia ed efficienza processuale, le sopravvenienze, rispetto all'inizio del procedimento, potenzialmente incidenti sulle valutazioni in punto di competenza territoriale.

3. In forza di quanto qui ribadito, non è dubbio che la competenza spetti al Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, dato che il procedimento ebbe inizio d'ufficio nel lontano 2007, quando l'interessato non era ancora un collaboratore di giustizia. La successiva acquisizione di tale qualità non può determinare per le ragioni dette uno spostamento del procedimento, già incardinato presso il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, in altra sede.

4. In senso contrario non può invocarsi quanto stabilito di recente da Sez. 1, n. 4930 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278179, secondo cui "in tema di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui venga presentata detta istanza (nella specie, in data antecedente l'ammissione del condannato al programma di protezione), trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.

I. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen.". La deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis, infatti, è stata affermata in via eccezionale e soltanto per la materia decisoria indicata con il riferimento all'art. 16-nonies, comma 8, prima indicato, costituita dai provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detezione previste dalla legge di ordinamento penitenziario - I. n. 354 del 1975 e succ. modif.

5. La dichiarazione di delinquenza abituale non rientra tra le materie individuate dal menzionato articolo e pertanto non v'è ragione di discostarsi dal principio per il quale la competenza si determina in base alla situazione esistente al momento in cui ha inizio il procedimento con la proposizione della richiesta o con l'iniziativa officiosa.6. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore dell'Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 9 settembre 2021. nsore Il pr