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Sentenza — n. 35618/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35618/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35618/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MASSA nei confronti di: GIUDICE DI PACE MASSAcon l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il P.G. conclude per la competenza del Giudice di pace di Massa. udite-ii-difong ore Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Massa ha declinato la propria competenza, in favore del Tribunale di Massa, in ordine alla richiesta di Massimo Bongiorni di modifica delle modalità di esecuzione della pena della permanenza domiciliare per giorni 40. La sanzione della permanenza domiciliare era stata irrogata con la sentenza del Giudice di pace di Massa, parzialmente riformata dalla pronuncia del Tribunale di Massa n. 28 del 2016.

Regesto Legislator

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art. 665 cod. proc. pen, art. 28 c.p; Sentenza — n. 35618/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In senso contrario non può certo farsi richiamo, come invece ha fatto erroneamente il Giudice di pace di Massa, alla disposizione dell'art. 40, comma 3, del menzionato decreto legislativo, a norma della quale "se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo". Il caso preso in esame dalla disposizione di legge è all'evidenza quello di una pluralità di titoli da eseguire, emesso l'uno dal giudice di pace e l'altro dal giudice ordinario, e non certo di un unico provvedimento del giudice di pace che sia stato oggetto di riforma nel successivo grado di giudizio.

Parole chiave

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risoluzione del conflitto di competenza competenze speciali declinatoria di competenza competenza in materia d'asilo proroga di competenza giustizia di prossimità

Disposizioni normative citate

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art. 665 cod. proc. pen
Si tratta, infatti, di disposizione speciale con efficacia derogatoria rispetto a quella di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 665 cod. proc. pen.
art. 28 c.p
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei .confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MASSA nei confronti di: GIUDICE DI PACE MASSAcon l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il P.G. conclude per la competenza del Giudice di pace di Massa. udite-ii-difong ore Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Massa ha declinato la propria competenza, in favore del Tribunale di Massa, in ordine alla richiesta di Massimo Bongiorni di modifica delle modalità di esecuzione della pena della permanenza domiciliare per giorni 40. La sanzione della permanenza domiciliare era stata irrogata con la sentenza del Giudice di pace di Massa, parzialmente riformata dalla pronuncia del Tribunale di Massa n. 28 del 2016.

2. Il Giudice di pace ha fatto applicazione dell'art. 40, comma 3, d. Igs. n. 274 del 2000, secondo cui in fase esecutiva la competenza è in ogni caso del giudice ordinario se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario.

3. Il Tribunale di Massa, ricevuti gli atti, ha dichiarato la propria incompetenza e ha sollevato conflitto con il Giudice di pacef rilevando che, seppure la sentenza di primo grado sia stata parzialmente riformata in grado di appello, la competenza in merito all'esecuzione della pena spetta, ai sensi dell'art. 40, comma 5, d. Igs. n. 274 del 2000, al Giudice di pace. Si tratta, infatti, di disposizione speciale con efficacia derogatoria rispetto a quella di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 665 cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei .confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. Il Giudice di pace di Massa si è dichiarato incompetente sulla base di una non corretta interpretazione dell'art. 40 d. Igs. n. 274 del 2000. La disposizione contenuta nel comma 1 del menzionato articolo prescrive che, "salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso" - comma 1 -. Essa trova completamento in quella del comma 5, l'ultimo, ove si specifica e chiarisce che il giudice indicato nel comma 1, e quindi il giudice di pace che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta, è il giudice dell'esecuzione pur quando il provvedimento da eseguire sia stato comunque riformato.La regola valevole nella materia dell'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è diversa da quella, d'ordine generale, di cui all'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui, nel caso il provvedimento da eseguire sia stato riformato in grado di appello, salvo che la modifica abbia riguardato soltanto la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili, il giudice dell'esecuzione non è più quello che ha emesso il provvedimento ma il giudice della riforma, quindi il giudice di appello.

3. È sufficiente quindi comparare la disposizione codicistica e quelle del decreto legislativo sulla giurisdizione penale di pace per concludere che la competenza come giudice dell'esecuzione in riferimento ai provvedimenti del giudice di pace spetti in ogni caso al giudice di pace che ha emesso il provvedimento e mai al Tribunale che, come giudice di appello, ne abbia decretato la riforma.

4. In senso contrario non può certo farsi richiamo, come invece ha fatto erroneamente il Giudice di pace di Massa, alla disposizione dell'art. 40, comma 3, del menzionato decreto legislativo, a norma della quale "se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo". Il caso preso in esame dalla disposizione di legge è all'evidenza quello di una pluralità di titoli da eseguire, emesso l'uno dal giudice di pace e l'altro dal giudice ordinario, e non certo di un unico provvedimento del giudice di pace che sia stato oggetto di riforma nel successivo grado di giudizio.

5. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice di pace di Massa. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Massa, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 9 sette