Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35610/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35610/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35610/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati di rapina, furto, ricettazione, lesioni personali e in materia di armi, giudicati con sentenze di condanna o di applicazione di pena nei confronti di Gabriele Cassano.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35610/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Pasquale Ventura, in difesa di Gabriele Cassano, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina altri reati reiterazione di reati penali reati penali gravi risarcimento per atto illecito furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., illogicità della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSANO GABRIELE nato a TORINO il 08/11/1976 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/se ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati di rapina, furto, ricettazione, lesioni personali e in materia di armi, giudicati con sentenze di condanna o di applicazione di pena nei confronti di Gabriele Cassano.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 7 ottobre 2020.

3. L'avv. Pasquale Ventura, in difesa di Gabriele Cassano, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione, ma abbia omesso una puntuale analisi degli indici sintomatici di essa nel caso concreto, e non abbia tenuto conto delle sentenze con le quali il vincolo era stato riconosciuto in relazione a episodi analoghi a quelli oggetto della domanda. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto che tutte le condotte oggetto di pronuncia sono state commesse al solo fine di conseguire un profitto in denaro e che, in subordine, la continuazione poteva essere riconosciuta almeno per gruppi di reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. 2 U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074;

Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, poiché ha spiegato, in modo adeguato e logico, per quali ragioni ha ritenuto di non accogliere l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell'interesse di Gabriele Cassano. Dall'ordinanza emerge, in particolare, la notevole distanza temporale e spaziale fra i reati. 1.2. La motivazione dell'ordinanza risulta quindi esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DE