Sentenza — n. 35609/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto al Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Calogero Villa, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali il predetto era stato giudicato con le seguenti sentenze divenute irrevocabili, per il titolo di reato di mancata corresponsione di alimenti previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 35609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che, in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato (Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278534 - 01). Detto principio,' peraltro, è richiamato anche nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 14 marzo 2018.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VILLA CALOGERO nato a RIBERA il 23/07/1973 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 e avverso il decreto del 19/11/2020 del Tribunale di Sciacca udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sen ite le conclusioni del PG f Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto al Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Calogero Villa, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali il predetto era stato giudicato con le seguenti sentenze divenute irrevocabili, per il titolo di reato di mancata corresponsione di alimenti previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006:
1) sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 20 luglio 2018, di condanna per la condotta omissiva tenuta fino al febbraio 2013;
2) sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 21 settembre 2018, di condanna per la condotta omissiva tenuta dal marzo 2013 al gennaio 2016.
2. Con ordinanza del 4 novembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, notando che la disciplina della continuazione non poteva applicarsi perché con le due sentenze di condanna sopra richiamate era stato giudicato, in realtà, un reato permanente unico di mancato versamento degli alimenti, iniziato con la prima condotta omissiva e cessato con l'ultima, del gennaio 2016.
3. L'avv. Giovanni Todaro, in difesa di Calogero Villa, con atto depositato il 12 novembre 2020 rivolto al Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, esponeva censure avverso la suddetta ordinanza del 4 novembre 2020. Insisteva per l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati sopra indicati e, in subordine, chiedeva la revoca, per violazione del principio ne bis in idem, della sentenza menzionata emessa il 21 settembre 2018 dal Tribunale di Sciacca.
4. Con decreto del 19 novembre 2020, il giudice dell'esecuzione, rilevato che l'istante avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza citata del 4 novembre 2020, qualificava come istanza l'atto depositato il 12 novembre 2020 e ne dichiarava l'inammissibilità.
5. L'avv. Giovanni Todaro ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi nei quali deduce l'inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e 667, 671, 676 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione e alla declaratoria di inammissibilità del secondo atto. Il ricorrente sostiene che, secondo i giudice dell'esecuzione, il reato di mancato versamento degli alimenti ha carattere permanente, ma la permanenza si interrompe con la sentenza di condanna. Quindi, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere che era possibile riconoscere la continuazione fra le due condotte. In alternativa, il giudice dell'esecuzione, avendo affermato che si trattava di condotta unica, avrebbe dovuto ritenere che la sentenza di condanna più recente era stata emessa in violazione del principio ne bis in idem, che impedisce la duplicazione del giudizio e della condanna per un fatto unico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In primo luogo, deve rilevarsi che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto qualificare come ricorso per cassazione l'atto depositato il 12 novembre 2020, recante critiche avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di continuazione, e avrebbe dovuto trasmetterlo a questa Sede, invece di dichiararlo inammissibile con il decreto del 19 novembre 2020 che, in quanto emesso in violazione di legge, deve essere annullato senza rinvio.
3. In secondo luogo, deve notarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all'art, 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, Rv. 270223 - 01).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che, in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato (Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278534 - 01). Detto principio,' peraltro, è richiamato anche nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 14 marzo 2018.
In applicazione dei predetti principi, il giudice dell'esecuzione, posto che il Villa era stato condannato con due sentenze di condanna per due separate condotte, ciascuna oggetto di apposita contestazione e di distinta sentenza di condanna, non poteva ritenere, peraltro in violazione del giudicato, che si trattasse di reato unico e che, pertanto, mancasse quella pluralità di reati che costituisce il primario presupposto logico-giuridico per l'applicazione della disciplina della continuazione, ma avrebbe dovuto condurre apposita valutazione di merito per stabilire se - pacifica la pluralità dei reati giudicati con le due distinte sentenze - potessero ravvisarsi, o escludersi, elementi significativi della invocata continuazione.
4. Per le ragioni esposte, il decreto impugnato del 19 novembre 2020 deve essere annullato senza rinvio. L'ordinanza impugnata del 4 novembre 2020 deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, sarà libero di affermare o escludere la sussistenza della continuazione fra i predetti reati, ma dovrà rendere, a sostegno della decisione, una motivazione congrua e coerente. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 ; lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato del 19 novembre 2020 e annulla l'ordinanza impugnata del 4 novembre 2020, con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna