Sentenza — n. 35608/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Andrea Principale, fra l'altro, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a taluni reati indicati in detta istanza, di estorsione, ricettazione, detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente, violazione di prescrizioni inerenti a misura di prevenzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Alessandro Ricci, in difesa di Andrea Principale, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRINCIPALE ANDREA nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/09/1982 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sete le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Andrea Principale, fra l'altro, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a taluni reati indicati in detta istanza, di estorsione, ricettazione, detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente, violazione di prescrizioni inerenti a misura di prevenzione.
2. Con ordinanza del 17 novembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava il capo di domanda inerente al riconoscimento della continuazione, osservando che i fatti per i quali il ricorrente aveva riportato condanna non potevano ritenersi espressione di un medesimo disegno criminoso, in virtù del lasso temporale significativo in cui le condotte si erano verificate, della disomogeneità di esse e del carattere episodico della condotta di violazione della misura di prevenzione tenuta nel 2009, in un tempo ritenuto distante da quello in cui furono perpetrati i delitti in materia di stupefacenti, commessi negli anni 2007/2008.
3. L'avv. Alessandro Ricci, in difesa di Andrea Principale, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. La difesa lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato che il delitto punito ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 era stato contestato con condotta perdurante realizzata fino al 29 ottobre 2010, data della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, poiché, muovendo dal rilievo della distanza temporale fra i reati, ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. In particolare, sono salienti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la medesimezza del disegno criminoso fra i delitti di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi e il reato di violazione di misura di prevenzione deve essere escluso non solo per l'episodicità di quest'ultima violazione e per la disomogeneità di fondo delle condotte, ma soprattutto per il lasso temporale che separa la violazione della misura di prevenzione dagli altri reati suddetti.
A fronte di tali notazioni, sono prive di specificità, disassate rispetto al tenore della motivazione, le censure contenute nel ricorso, in base alle quali il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - delitto diverso da quelli ora evidenziati - fu contestato come commesso "con condotta perdurante" che si doveva considerare realizzata, quindi, fino al 29 ottobre 2010, data della sentenza di primo grado. 1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.
Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE