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Sentenza — n. 35607/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35607/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35607/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 24 settembre 2009 il Magistrato di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di liberazione anticipata, presentata nell'interesse di Giovanni Mostaccitlo, in riferimento a due periodi detentivi specifici (dal 3/2/2011, al 28/9/2011, espiato in presofferto e dal 6/7/2018 al 10/5/2019 trascorso in affidamento in prova al servizio sociale). Risultava che il 12/7/2019 il Tribunale di Napoli aveva revocato, con efficacia ex tunc, la misura dell'affidamento in prova concesso, in particolare, dal 16 aprile 2019, data in cui costui era stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato in ordine alla liberazione anticipata relativa al periodo compreso tra il 3 febbraio 2011 e il 28 settembre 2011, per quanto si passa a esporre. Va, contrariamente, respinto in relazione all'ulteriore periodo di riferimento, in ordine al quale, sia pur implicitamente, si sviluppano considerazioni sulla violazione del principio di valutazione frazionata. 1.1. La disposizione di cui all'art. 54, comma 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il "singolo" semestre di espiazione della pena detentiva.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina revoca della liberazione condizionale messa in libertà provvisoria aiuto all'evasione di detenuti abbandono del procedimento penale allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSTACCIUOLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/08/1983 avverso l'ordinanza del 15/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di Maria Francesca Loy, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato, con le conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24 settembre 2009 il Magistrato di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di liberazione anticipata, presentata nell'interesse di Giovanni Mostaccitlo, in riferimento a due periodi detentivi specifici (dal 3/2/2011, al 28/9/2011, espiato in presofferto e dal 6/7/2018 al 10/5/2019 trascorso in affidamento in prova al servizio sociale). Risultava che il 12/7/2019 il Tribunale di Napoli aveva revocato, con efficacia ex tunc, la misura dell'affidamento in prova concesso, in particolare, dal 16 aprile 2019, data in cui costui era stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il collegio riteneva che quel comportamento fosse in aperto contrasto con la finalità della misura alternativa e con le prescrizioni imposte a Mostacciuolo. Osservava, dunque, il Magistrato di sorveglianza che la ricaduta nel delitto, in costanza di esecuzione di misura alternativa, attestava disprezzo per la fiducia che gli era stata accordata. 1.2. Con reclamo al Tribunale di sorveglianza lamentava Mostacciuolo che la violazione era stata commessa il 16/4/2019, a distanza temporale notevole dai periodi oggetto di valutazione. Così la decisione era stata assunta senza considerare il principio di frazionamento e la condotta positiva tenuta in corso di misura alternativa e prima dell'arresto.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona riteneva, tuttavia, non sussistenti i presupposti per accogliere il reclamo. Ciò in ragione della gravità della condotta tenuta nel corso della misura alternativa. Mostacciuolo era stato sorpreso, in uno stabile disabitato, in possesso di due borselli che contenevano cocaina e bilancini di precisione e che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria egli aveva lanciato da una finestra, richiamando persone del posto, intervenute nel tentativo di ostacolare l'azione delle forze dell'ordine. Quanto premesso denotava, a giudizio del Tribunale di sorveglianza l'inserimento dell'istante nel circuito dello spaccio di sostanze stupefacenti e la strumentalizzazione della misura concessagli per continuare a delinquere.

Questo dato era stimato prevalente sulla collocazione temporale degli eventi e sulla distanza cronologica di esso dal periodo in relazione al quale si era invocata la liberazione anticipata, compromettendo la partecipazione all'opera rieducativa che era stata avviata.

2. Ricorre per cassazione Giovanni Mostacciuolo, con il ministero del suo difensore di fiducia e deduce quanto segue.2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di partecipazione all'opera rieducativa nel periodo compreso dal 3/2/2011 al 28/9/2011. Il vizio logico, osserva il ricorrente, si annida nel ragionamento di estendere ipso facto gli effetti negativi dell'arresto intervenuto al periodo di riferimento, temporalmente collocato nell'anno 2011. Il principio di valutazione frazionata, per singoli semestri escludeva che si potesse negare il beneficio invocato, in difetto di una motivazione adeguata sulle ragioni per le quali la violazione commessa dovesse operare in termini retroattivi, espandendosi a un semestre precedente di circa otto anni. Nel 2011 il ricorrente stava scontando un periodo di detenzione in carcere in regime cautelare, poi revocatogli con concessione degli arresti domiciliari. Ciò significava che il giudice della "misura cautelare" non lo aveva ritenuto socialmente pericoloso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in ordine alla liberazione anticipata relativa al periodo compreso tra il 3 febbraio 2011 e il 28 settembre 2011, per quanto si passa a esporre. Va, contrariamente, respinto in relazione all'ulteriore periodo di riferimento, in ordine al quale, sia pur implicitamente, si sviluppano considerazioni sulla violazione del principio di valutazione frazionata. 1.1. La disposizione di cui all'art. 54, comma 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il "singolo" semestre di espiazione della pena detentiva.

Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, secondo quanto prescrive la norma di legge e la finalità dell'istituto, che collegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nel contesto dell'opera di rieducazione. Non è, d'altro canto, richiesto il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato stesso, che costituiscono la finalità cui tende l'istituto premiale. 1.2.

L'art. 103, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del beneficio richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna.1.3.

Il prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma che, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato, in un periodo differente e persino in stato di libertà, possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore di una mancata, sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430;

Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, rv. 258743; sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, rv. 256694). È, tuttavia, richiesto che il fatto debba presentare crismi di gravità tali da renderlo incompatibile con l'opera trattamentale in atto. Spetta al Tribunale di sorveglianza il compito di procedere alla valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché al grado di recupero fino a quel momento manifestato e alla verifica di ascrivibilità del fatto criminoso stesso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Rv. 246946).

2. Nel caso in esame è significativo che l'ordinanza impugnata abbia valorizzato quale elemento oggetto di valutazione l'intero periodo di detenzione, inferendo un effetto negativo dalla commissione del reato, collegato alla violazione della normativa in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, fatto che, tuttavia risulta commesso nel 2019 e che non avrebbe potuto involgere valutazioni automatiche di mancata adesione all'opera di rieducazione, anche per il periodo di detenzione presofferta in via cautelare nel corso del 2011.

E' corretta, invero, la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sul periodo immediatamente prossimo alla nuova condotta dell'aprile 2019, rivelando come essa comprometta l'attività di rieducazione e la stessa partecipazione posta in essere dal detenuto, rivelandone un profilo di strumetalizzazione in apparenza non supportato realmente dalla rielaborazione della scelta deviante per un reinserimento nella società collettiva. Valgono, pertanto, i rilievi che anche implicitamente emergono in relazione al periodo 6/7/2018 e 10/5/2019, trascorso in affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale, contrariamente, non offre spiegazioni valide sulla ragione per la quale la violazione anzidetta comprometterebbe anche il semestre compreso tra il mese di febbraio e di settembre 2011 e, soprattutto, l'iter logico seguito per ritenere che si dovesse escludere la partecipazione effettiva all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245), pur a fronte della sostituzione della misura cautelare operata e della sua sostituzione con altra meno afflittiva, così ritenendo una attenuazione dello stesso profilo di pericolosità sociale.

La motivazione, in parte qua, risulta effettivamente carente e il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata relativa al periodo compreso tra il 3 febbraio 2011 ed il 28 settembre 2011 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 24 marzo 2021 Il Consigliere estens