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Sentenza — n. 35604/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35604/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35604/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza dEPL'Aquila revocava ogni autorizzazione concessa a Giovanni Gigante, ammesso all'esecuzione della pena presso il suo domicilio dal 2 maggio 2020 e fino al 4 gennaio 2022. Il provvedimento di esecuzione alternativa del Tribunale di sorveglianza prevedeva la possibilità di allontanarsi dal domicilio, per provvedere alle esigenze minime di vita, tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00. L'osservanza delle prescrizioni aveva, poi, indotto il Magistrato di sorveglianza in fase di esecuzione ad allargare il contenuto delle prescrizioni e ad autorizzarlo a recarsi presso l'orto di pertinenza della sua abitazione, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 20:00 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Presentata istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, essendosi adoperato presso il Comune di Pettorano sul Gizio, per svolgere attività di volontariato rl'ente accoglieva la richiesta e il detenuto presentava istanza al Magistrato di sorveglianza che lo autorizzava dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00. L'autorizzazione concessa prescriveva, tuttavia, la revoca di ogni altra autorizzazione pregressa.

Parole chiave

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curatela volontaria revoca di prestazioni sociali restrizione di libertà revoca del permesso di dimora assistenza riabilitativa allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIGANTE GIOVANNI nato a SULMONA il 21/09/1979 avverso l'ordinanza del 07/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza dEPL'Aquila revocava ogni autorizzazione concessa a Giovanni Gigante, ammesso all'esecuzione della pena presso il suo domicilio dal 2 maggio 2020 e fino al 4 gennaio 2022. Il provvedimento di esecuzione alternativa del Tribunale di sorveglianza prevedeva la possibilità di allontanarsi dal domicilio, per provvedere alle esigenze minime di vita, tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00. L'osservanza delle prescrizioni aveva, poi, indotto il Magistrato di sorveglianza in fase di esecuzione ad allargare il contenuto delle prescrizioni e ad autorizzarlo a recarsi presso l'orto di pertinenza della sua abitazione, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 20:00 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì.

Presentata istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, essendosi adoperato presso il Comune di Pettorano sul Gizio, per svolgere attività di volontariato rl'ente accoglieva la richiesta e il detenuto presentava istanza al Magistrato di sorveglianza che lo autorizzava dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00. L'autorizzazione concessa prescriveva, tuttavia, la revoca di ogni altra autorizzazione pregressa.

2. Ricorre per cassazione Giovanni Gentile, con il ministero del difensore di fiducia e lamenta quanto segue. 2,1. Con il primo motivo si duole della carenza assoluta di motivazione. La revoca effettuata non era assistita da motivazione alcuna e il magistrato di sorveglianza non aveva spiegato le ragioni per le quali avesse revocato ogni altra prescrizione, già in atto in favore del detenuto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ancora, il ricorrente la violazione di legge. Con la revoca disposta si era violato l'art 1 L. 26 luglio 1975, n. 354 e il principio di rieducazione della pena, senza tenere conto della incidenza che il provvedimento aveva sul percorso che il detenuto stava utilmente compiendo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto si passa a esporre. 1.1. Innanzitutto, il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione, perché assunto in violazione di legge, attenendo alla modifica non occasionale e contingente delle prescrizioni (Sez. 1, del 22 gennaio 2020, n. 14836) e risolvendosi in una decisione che incide sulla libertà personale. 1.2. E' fondata, poi, la deduzione relativa alla mancanza assoluta di motivazione sulla decisione di revocare ogni precedente autorizzazione concessa, là dove la richiesta del ricorrente si era sostanziata in una domanda finalizzata ad ottenere un'ulteriore autorizzazione, aggiuntiva rispetto a quella in atto, per svolgere attività di volontariato, per conto del Comune di Pet(orano sul Gizio.

Al contrario, il magistrato di sorveglianza, con un travisamento e senza spiegare in alcun modo la ragione della decisione ha autorizzato l'esercizio dell'attività di volontariato, revocando le precedenti autorizzazioni. Il magistrato, infatti, limitandosi a un semplice "revoca ogni precedente autorizzazione", non ha spiegato l'iter posto a fondamento della decisione, a fronte di una richiesta che avrebbe dovuto indurre una motivazione specifica, essendo stata concessa autorizzazione a svolgere anche altra attività nell'orto di proprietà, autorizzazione avente ambito e finalità diversa e funzione aggiuntiva.

Essa, invero, si sarebbe svolta in orari da coordinare con quelli della nuova autorizzazione e avrebbe incrementato e integrato il percorsó di rieducazione in atto. Il magistrato di sorveglianza, al contrario, senza chiarire le ragioni, ha revocato ogni prescrizione incorrendo nel vizio denunciato. Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma il 24 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Preside e Ant io Cairts onica(„ Bo DEPOSITATA IN