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Sentenza — n. 35603/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35603/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'ordinanza impugnata è stata emessa il 30 giugno 2020 dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Roberto Centulani, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio anzidetto rigettando il reclamo proposto relativamente ai periodi detentivi compresi tra 1'1/1/1993 e 1'8/2/1993; tra il 30/6/1993 e il 14/3/1994; tra il 14/1/2010 e il 27/5/2010 e tra il 19/8/2018 e il 21/9/2018.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 35603/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'omesso e compiuto esercizio di poteri siffatti e la carenza di motivazione avrebbero imposto, di per sé, l'annullamento dell'ordinanza in esame da parte del Tribunale di sorveglianza. A ciò aggiungasi che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione e non si confronta, ancora, in fatto, con la questione dedotta con il terzo motivo di ricorso. Consegue, dunque, la fondatezza del rilievo relativo, poiché con riferimento al periodo compreso tra il 19/8/2018 e il 20/9/2018 Centulani era detenuto in Germania, in attesa che venisse disposta la sua estradizione.

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione arresto in vista d'estradizione riestradizione diritti del detenuto mantenimento della carcerazione preventiva allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
I motivi di ricorso sono riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTULANI ROBERTO nato a RAVENNA il 04/11/1963 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 30 giugno 2020 dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Roberto Centulani, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio anzidetto rigettando il reclamo proposto relativamente ai periodi detentivi compresi tra 1'1/1/1993 e 1'8/2/1993; tra il 30/6/1993 e il 14/3/1994; tra il 14/1/2010 e il 27/5/2010 e tra il 19/8/2018 e il 21/9/2018.

Affermava l'adito Tribunale che non v'era prova che tutti i periodi detentivi si riferissero alle condanne confluite nel cumulo esecutivo, come da accertamenti eseguiti e che quando i periodi detentivi si riferivano alla condanna in esecuzione, anche come presofferto, relativo a tempi sostanzialmente contigui, si dovessero valutare essi periodi, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della liberazione anticipata. In assenza, tuttavia, di riscontro circa l'attribuzione dei segmenti detentivi alla pena in espiazione riteneva il Tribunale di sorveglianza che avesse correttamente ragionato il Magistrato di sorveglianza.

2. Ricorre per cassazione Roberto Centulani con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Enrico Mazzarelli, e deduce quanto segue. I motivi di ricorso sono riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei soli limiti necessari alla decisione. 2.1. Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione essendo basato il rigetto, in definitiva, sull'erroneo presupposto della estraneità dei periodi di detenzione richiesti alla condanna in esecuzione (Corte d'appello di appello di Bologna del 19/12/2006). Il Tribunale di sorveglianza non aveva fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte e non aveva eseguito gli accertamenti che competevano d'ufficio, al fine di operare ogni verifica utile per accertare se i periodi detentivi, indicati e invocati per l'applicazione della liberazione anticipata, afferissero ai titoli indicati nell'ordine di esecuzione.Ancora, vi era omessa motivazione sulla detenzione patita all'estero in ordine al periodo compreso tra il 19/8/2018 e il 20/9/2018, trascorso in Germania in attesa di estradizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto si passa a esporre. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagay De Castro Lexanie, Rv. 277793; in senso non dissimile: Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez 1 n. 3479 del 19/05/1997, Collura, Rv. 207851). E', pertanto, onere del Tribunale, ai fini della decisione, provvedere agli accertamenti sulle allegazioni di parte, nell'esercizio dei poteri riconosciuti dall'art. 666, comma 5, cod., proc. pen., in funzione di un principio di completezza istruttoria che deve caratterizzare la decisione. Si è, d'altro canto, affermato che in applicazione dell'art.

54. L. 26 luglio 1975, n. 354 i periodi da valutare in funzione del riconoscimento della liberazione anticipata possono riguardare frazioni temporali separate pur riferite, tuttavia, alla medesima esecuzione, purché relative a semestri che si prestino a un ragionevole ed efficace apprezzamento in funzione della partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, 27573 del 16/05/2019, Maggio Michele, Rv. 275849). 1.2. Ebbene, nella specie, non si comprende quali accertamenti siano stati compiuti sui singoli periodi di detenzione, per i quali il detenuto aveva avanzato istanza di valutazione, ai fini della concessione della liberazione anticipata e la genericità del richiamo agli approfondimenti istruttori non permette di fugare il dubbio anzidetto, in ragione del principio soprarichiamato, relativamente a frazioni caratterizzate da uno iato temporale.

L'omesso e compiuto esercizio di poteri siffatti e la carenza di motivazione avrebbero imposto, di per sé, l'annullamento dell'ordinanza in esame da parte del Tribunale di sorveglianza. A ciò aggiungasi che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione e non si confronta, ancora, in fatto, con la questione dedotta con il terzo motivo di ricorso. Consegue, dunque, la fondatezza del rilievo relativo, poiché con riferimento al periodo compreso tra il 19/8/2018 e il 20/9/2018 Centulani era detenuto in Germania, in attesa che venisse disposta la sua estradizione.

L'arco temporale relativo doveva accertarsi se dovesse essere scomputato come presofferto e se, in tal caso rilevasse in funzione della possibile concessione della liberazione anticipata. Sul punto non v'è alcuna motivazione e il ricorso va, pertanto, accolto. Segue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma il 24 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Pr